Page 148 - Quaderno 2017-12
P. 148
La disciplina del proscioglimento predibattimentale contiene un quid pluris rispetto alla
disciplina generale, laddove subordina la pronuncia della sentenza alla mancata opposizione
delle parti, e un quid minus, comportando, da un lato, una riduzione delle cause di
proscioglimento contenute nella norma generale e, dall’altro, frenandone l’applicazione nella
fase degli atti preliminari, poiché in assenza di una disciplina specifica, l’art. 129 c.p.p.
sarebbe pienamente applicabile anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
Sebbene la giurisprudenza abbia puntualizzato che l’ambito operativo di tale norma vada
inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, vale a dire il dibattimento di primo grado, il
giudizio di appello e quello di cassazione , sembra preferibile riconoscere operatività
63
spaziale piena all’inciso «in ogni stato e grado del processo» dell’art. 129 c.p.p., salvo poi
cedere il passo alle specificazioni previste dalla legge, come nell’ipotesi di cui all’art. 469
c.p.p., laddove si subordina la pronuncia della sentenza alla mancata opposizione
dell’imputato e del pubblico ministero; comportando, per converso, l’esercizio di tale diritto
l’inappellabilità della sentenza predibattimentale ed il venir meno del dovere del giudice
quanto alla sua emissione . L’opposizione, pertanto, limitando l’operatività del principio
64
generale nella fase degli atti preliminari al dibattimento, non può non ancorarsi anche al
principio del favor rei. In tal senso va letto l’inciso «salvo quanto previsto dall’art. 129, comma
2» contenuto nell’art. 469 c.p.p. che, lungi dal rinnegare il principio generale anzidetto, ne fa
salva l’operatività, rinunciando alla sua pronuncia tipica, per realizzare il favor innocentiae. Del
resto, il dissenso dell’imputato alla sentenza predibattimentale, tendendo pacificamente ad un
esito più favorevole, è pienamente rispondente non solo all’art. 111, comma 5, Cost., ma
anche alla più corretta interpretazione dell’art 6, paragrafo 2, C.e.d.u.; poiché, come
sostenuto da un’autorevole dottrina, la presunzione di innocenza mira a far sì che l’accusato
63 Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, n. 3027, in CASS. PEN., 2002, p. 1618.
64 Trib. mil. Torino, 21 maggio 2002, c. DEL VECCHIO, con nota di M. ABBATECOLA, Nuova luce sul rapporto
tra gli artt. 129 e 469 c.p.p., in Cass. pen, 2003, p. 1039 ss., superando la concezione dell’art. 469 c.p.p. come
norma speciale, limitativa dell’operatività dell’art. 129 c.p.p., ha riconosciuto la possibilità del giudice,
anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento di pronunciare una sentenza di improcedibilità per
intervenuta prescrizione del reato ex art. 129 c.p.p., qualora ritenga assolutamente provato tale dato
fattuale, anche in assenza di consenso del pubblico ministero. Nello stesso senso, Trib. mil. Torino, 21
marzo 2000, MOLETTIERI, in CASS. PEN., 2001, p. 317 che ha ribadito l’applicabilità nella fase
predibattimentale nei casi in cui l’eventuale lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero
ovvero la loro conseguente conversione in prova dibattimentale, nulla aggiungerebbe alla cognizione del
giudice che sia in grado, dalla sola lettura del capo di imputazione di accertare l’eventuale insussistenza del
reato, in quanto appare antieconomico ed inutile procedere al dibattimento non salvaguardando il diritto
dell’imputato ad essere prosciolto nel più breve tempo possibile, qualora il processo sia destinato ad un
esito scontato. Una diversa impostazione esporrebbe il combinato disposto degli artt. 129-469 c.p.p. a
censure di illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost.
146

