Page 148 - Quaderno 2017-12
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La disciplina del proscioglimento predibattimentale contiene un quid pluris rispetto alla

               disciplina generale, laddove subordina la pronuncia della sentenza alla mancata opposizione
               delle parti,  e un  quid minus, comportando, da un lato, una riduzione delle cause di

               proscioglimento contenute nella norma generale e, dall’altro, frenandone l’applicazione nella

               fase  degli  atti  preliminari,  poiché  in  assenza  di  una  disciplina  specifica,  l’art.  129  c.p.p.

               sarebbe pienamente applicabile anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
               Sebbene la giurisprudenza abbia puntualizzato che l’ambito operativo di tale norma vada

               inteso in relazione al giudizio in senso tecnico, vale a dire il dibattimento di primo grado, il

               giudizio di appello e  quello di cassazione ,  sembra preferibile riconoscere operatività
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               spaziale piena all’inciso «in ogni stato e grado del processo» dell’art.  129 c.p.p., salvo poi
               cedere il passo alle specificazioni previste dalla legge, come nell’ipotesi di cui all’art. 469

               c.p.p.,  laddove  si  subordina  la  pronuncia  della  sentenza  alla  mancata  opposizione

               dell’imputato e del pubblico ministero; comportando, per converso, l’esercizio di tale diritto
               l’inappellabilità della sentenza predibattimentale ed il venir  meno del dovere del  giudice

               quanto alla sua  emissione  . L’opposizione, pertanto, limitando l’operatività del principio
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               generale nella fase degli atti preliminari al dibattimento, non può non ancorarsi anche al

               principio del favor rei. In tal senso va letto l’inciso «salvo quanto previsto dall’art. 129, comma

               2» contenuto nell’art. 469 c.p.p. che, lungi dal rinnegare il principio generale anzidetto, ne fa
               salva l’operatività, rinunciando alla sua pronuncia tipica, per realizzare il favor innocentiae. Del

               resto, il dissenso dell’imputato alla sentenza predibattimentale, tendendo pacificamente ad un

               esito più favorevole, è pienamente rispondente non solo all’art. 111, comma 5, Cost., ma
               anche alla  più corretta interpretazione dell’art 6, paragrafo 2, C.e.d.u.;  poiché, come

               sostenuto da un’autorevole dottrina, la presunzione di innocenza mira a far sì che l’accusato




               63   Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, n. 3027, in CASS. PEN., 2002, p. 1618.
               64   Trib. mil. Torino, 21 maggio 2002, c. DEL VECCHIO, con nota di M. ABBATECOLA, Nuova luce sul rapporto
                  tra gli artt. 129 e 469 c.p.p., in Cass. pen, 2003, p. 1039 ss., superando la concezione dell’art. 469 c.p.p. come
                  norma  speciale, limitativa dell’operatività dell’art. 129  c.p.p., ha riconosciuto la possibilità del giudice,
                  anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento di pronunciare una sentenza di improcedibilità per
                  intervenuta prescrizione del reato  ex  art. 129 c.p.p.,  qualora ritenga assolutamente  provato tale  dato
                  fattuale, anche in assenza di consenso del pubblico ministero. Nello stesso senso, Trib. mil. Torino, 21
                  marzo  2000,  MOLETTIERI, in  CASS.  PEN., 2001, p. 317 che ha ribadito l’applicabilità nella fase
                  predibattimentale nei casi in cui l’eventuale lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero
                  ovvero la loro conseguente conversione in prova dibattimentale, nulla aggiungerebbe alla cognizione del
                  giudice che sia in grado, dalla sola lettura del capo di imputazione di accertare l’eventuale insussistenza del
                  reato, in quanto appare antieconomico ed inutile procedere al dibattimento non salvaguardando il diritto
                  dell’imputato ad essere prosciolto nel più breve tempo possibile, qualora il processo sia destinato ad un
                  esito scontato. Una diversa impostazione esporrebbe il combinato disposto degli artt. 129-469 c.p.p. a
                  censure di illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost.


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