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consiglio, non contempli affatto tale potere, né  per la difesa né  per il  Pubblico Ministero” .  Ancora,
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               secondo il Tribunale di Milano, “Il comma 1-bis, limitandosi a precisare che la sentenza di non doversi
               procedere deve essere pronunciata previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa se

               compare, ha inteso evitare che il potere di veto attribuito dal comma 1 ai soggetti necessari del processo, si

               potesse automaticamente estendere anche alla persona offesa, soggetto il cui eventuale dissenso non ostacola la

               pronuncia” .  Inoltre  non è stata  prevista  “alcuna  forma  di interlocuzione  in  sede di udienza
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               preliminare ovvero in  sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio e già pienamente

               garantito” . Sul punto, si è sostenuto che l’adozione della formula di non doversi procedere sia
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               stata riservata esplicitamente soltanto alle pronunce predibattimentali, in quanto le sentenze di

               proscioglimento per  tenuità dal fatto  ex  art. 469, comma 1-bis, c.p.p., a differenza  delle
               pronunce emesse all’esito del dibattimento e del giudizio abbreviato, non hanno efficacia di

               giudicato nei  giudizi civili ed amministrativi  ai sensi  dell’art. 651-bis  c.p.p.  La formula

               definitoria prescelta dal legislatore ben si adatta alle caratteristiche della fase predibattimentale,
               nella quale il giudice  decide sull’imputazione in base ai  pochi atti del fascicolo per il

               dibattimento;  seppure  con la facoltà, per alcuni autori, di acquisire anche il fascicolo del

               pubblico ministero e di utilizzarne il relativo contenuto. Ed è proprio in conseguenza della

               limitata  cognizione del  giudice nella fase predibattimentale,  che si è  segnalato come appaia

               improbabile la possibilità di addivenire ad  un sovvertimento  del  giudizio  sulla  particolare
               tenuità già effettuato in udienza preliminare. Sembrerebbe più realistico riconoscere all’istituto

               del proscioglimento predibattimentale, previsto dall’attuale comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., un

               ambito applicativo che prediliga  le ipotesi di  citazione diretta a giudizio. Invero, solo in
               mancanza dell’udienza preliminare il giudice, nel predibattimento, potrà dichiarare la tenuità

               non rilevata dal magistrato del pubblico ministero, in linea con l’esigenza di economia

               processuale di razionalizzazione che sono peraltro sottese all’istituto.


               3.1  Opposizione del Pubblico Ministero.

                     La Cassazione, con la sentenza in commento , si pone nel solco di una precedente
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               pronunzia in materia di proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, ritenendo

               che l’operatività dell’istituto sia condizionata dall’eventuale esercizio del potere di veto da
               parte del magistrato del pubblico ministero.



               48   Tribunale di Asti - Giudice monocratico - ud. 13 aprile 2015, n. 724 (dep. 13 aprile 2015).
               49   Tribunale di Milano - Giudice monocratico - ud. 9 aprile 2015, n. 3936 (dep. 23 aprile 2015).
               50   Circolare Procura di Trento n. 4/2025 del 19 marzo 2015.
               51   Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039, in CED CASS., n. 265446.

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