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consiglio, non contempli affatto tale potere, né per la difesa né per il Pubblico Ministero” . Ancora,
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secondo il Tribunale di Milano, “Il comma 1-bis, limitandosi a precisare che la sentenza di non doversi
procedere deve essere pronunciata previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa se
compare, ha inteso evitare che il potere di veto attribuito dal comma 1 ai soggetti necessari del processo, si
potesse automaticamente estendere anche alla persona offesa, soggetto il cui eventuale dissenso non ostacola la
pronuncia” . Inoltre non è stata prevista “alcuna forma di interlocuzione in sede di udienza
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preliminare ovvero in sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio e già pienamente
garantito” . Sul punto, si è sostenuto che l’adozione della formula di non doversi procedere sia
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stata riservata esplicitamente soltanto alle pronunce predibattimentali, in quanto le sentenze di
proscioglimento per tenuità dal fatto ex art. 469, comma 1-bis, c.p.p., a differenza delle
pronunce emesse all’esito del dibattimento e del giudizio abbreviato, non hanno efficacia di
giudicato nei giudizi civili ed amministrativi ai sensi dell’art. 651-bis c.p.p. La formula
definitoria prescelta dal legislatore ben si adatta alle caratteristiche della fase predibattimentale,
nella quale il giudice decide sull’imputazione in base ai pochi atti del fascicolo per il
dibattimento; seppure con la facoltà, per alcuni autori, di acquisire anche il fascicolo del
pubblico ministero e di utilizzarne il relativo contenuto. Ed è proprio in conseguenza della
limitata cognizione del giudice nella fase predibattimentale, che si è segnalato come appaia
improbabile la possibilità di addivenire ad un sovvertimento del giudizio sulla particolare
tenuità già effettuato in udienza preliminare. Sembrerebbe più realistico riconoscere all’istituto
del proscioglimento predibattimentale, previsto dall’attuale comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., un
ambito applicativo che prediliga le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Invero, solo in
mancanza dell’udienza preliminare il giudice, nel predibattimento, potrà dichiarare la tenuità
non rilevata dal magistrato del pubblico ministero, in linea con l’esigenza di economia
processuale di razionalizzazione che sono peraltro sottese all’istituto.
3.1 Opposizione del Pubblico Ministero.
La Cassazione, con la sentenza in commento , si pone nel solco di una precedente
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pronunzia in materia di proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, ritenendo
che l’operatività dell’istituto sia condizionata dall’eventuale esercizio del potere di veto da
parte del magistrato del pubblico ministero.
48 Tribunale di Asti - Giudice monocratico - ud. 13 aprile 2015, n. 724 (dep. 13 aprile 2015).
49 Tribunale di Milano - Giudice monocratico - ud. 9 aprile 2015, n. 3936 (dep. 23 aprile 2015).
50 Circolare Procura di Trento n. 4/2025 del 19 marzo 2015.
51 Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039, in CED CASS., n. 265446.
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