Page 138 - Quaderno 2017-12
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Ad  una  prima lettura sembrerebbe essere  stata ritenuta superflua la fissazione

               dell’udienza in camera  di consiglio, per i  casi  in cui il  disaccordo  del g.i.p. sia basato sul
               giudizio di particolare tenuità. Se l’iniziativa archiviatoria non supera la valutazione del g.i.p.,

               la strada  pare necessariamente quella del  supplemento di indagine  o, più verosimilmente

               quella della formulazione dell’imputazione. La soluzione, non senza un certo pregio pratico,

               tenderebbe a restringere i tempi del procedimento, evitando la fissazione e la celebrazione di
               un’udienza in camera  di consiglio. Tuttavia,  dopo  una  riflessione più sistematica, sembra

               essere più auspicabile, per l’adozione di un’ordinanza recante tale contenuto, la celebrazione

               dell’udienza in camera di consiglio. Rimane  però un  dubbio  di fondo circa l’effettiva

               opportunità di creare un procedimento archiviatorio  ad hoc;  più garantito,  sotto un certo
               aspetto, meno garantito sotto  un  altro. Indubbiamente, se si ritiene che il decreto di

               archiviazione debba  essere iscritto,  pare inevitabile  garantire all’indagato la possibilità di

               opporsi quantomeno all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in sede di indagine; consentendogli
               di aspirare ad un provvedimento liberatorio più “pieno”.

                     Per quanto concerne gli aspetti di garanzia in favore dell’indagato e della persona offesa

               dal reato, infatti, preme far rilevare che, rispetto al primo, il legislatore ha inteso tutelarne il

               diritto a ottenere un’archiviazione più favorevole di quella decretabile per tenuità del fatto;

               da iscrivere peraltro  nel casellario giudiziale con il rischio che risulti ostativa al
               riconoscimento della non abitualità di un  successivo comportamento tenue. Ciò, peraltro,

               non esclude che l’opposizione  sia,  invece,  finalizzata a non consumare  la  “chance”  della

               particolare tenuità del fatto; facendo affidamento però, non già su un’assoluzione, bensì su
               una facile prescrizione. Peraltro, la previsione del potere di opposizione alla richiesta di

               archiviazione per particolare  tenuità non è accompagnata, come  già accennato,  da una

               generale clausola di rinunciabilità rispetto alla causa di non punibilità. Per cui, se la ratio è

               quella di consentire all’interessato di valutare se accedere al beneficio o meno, analoga
               soluzione dovrebbe essere prevista anche successivamente. Nulla impedisce che nel processo

               instaurato dopo l’opposizione dell’indagato alla richiesta archiviatoria  del p.m.,  sia poi il

               giudice in  una fase successiva ad applicare l’art. 131-bis  c.p. Lo speciale procedimento

               archiviatorio rischia, poi, di essere meno garantito laddove si ritenga che, in caso di dissenso
               del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, manchi l’occasione

               dell’udienza in camera di consiglio: proprio nell’ottica della massima efficacia del nuovo

               motivo di archiviazione e a sostegno della seconda lettura proposta non si può negare che,





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