Page 138 - Quaderno 2017-12
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Ad una prima lettura sembrerebbe essere stata ritenuta superflua la fissazione
dell’udienza in camera di consiglio, per i casi in cui il disaccordo del g.i.p. sia basato sul
giudizio di particolare tenuità. Se l’iniziativa archiviatoria non supera la valutazione del g.i.p.,
la strada pare necessariamente quella del supplemento di indagine o, più verosimilmente
quella della formulazione dell’imputazione. La soluzione, non senza un certo pregio pratico,
tenderebbe a restringere i tempi del procedimento, evitando la fissazione e la celebrazione di
un’udienza in camera di consiglio. Tuttavia, dopo una riflessione più sistematica, sembra
essere più auspicabile, per l’adozione di un’ordinanza recante tale contenuto, la celebrazione
dell’udienza in camera di consiglio. Rimane però un dubbio di fondo circa l’effettiva
opportunità di creare un procedimento archiviatorio ad hoc; più garantito, sotto un certo
aspetto, meno garantito sotto un altro. Indubbiamente, se si ritiene che il decreto di
archiviazione debba essere iscritto, pare inevitabile garantire all’indagato la possibilità di
opporsi quantomeno all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in sede di indagine; consentendogli
di aspirare ad un provvedimento liberatorio più “pieno”.
Per quanto concerne gli aspetti di garanzia in favore dell’indagato e della persona offesa
dal reato, infatti, preme far rilevare che, rispetto al primo, il legislatore ha inteso tutelarne il
diritto a ottenere un’archiviazione più favorevole di quella decretabile per tenuità del fatto;
da iscrivere peraltro nel casellario giudiziale con il rischio che risulti ostativa al
riconoscimento della non abitualità di un successivo comportamento tenue. Ciò, peraltro,
non esclude che l’opposizione sia, invece, finalizzata a non consumare la “chance” della
particolare tenuità del fatto; facendo affidamento però, non già su un’assoluzione, bensì su
una facile prescrizione. Peraltro, la previsione del potere di opposizione alla richiesta di
archiviazione per particolare tenuità non è accompagnata, come già accennato, da una
generale clausola di rinunciabilità rispetto alla causa di non punibilità. Per cui, se la ratio è
quella di consentire all’interessato di valutare se accedere al beneficio o meno, analoga
soluzione dovrebbe essere prevista anche successivamente. Nulla impedisce che nel processo
instaurato dopo l’opposizione dell’indagato alla richiesta archiviatoria del p.m., sia poi il
giudice in una fase successiva ad applicare l’art. 131-bis c.p. Lo speciale procedimento
archiviatorio rischia, poi, di essere meno garantito laddove si ritenga che, in caso di dissenso
del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, manchi l’occasione
dell’udienza in camera di consiglio: proprio nell’ottica della massima efficacia del nuovo
motivo di archiviazione e a sostegno della seconda lettura proposta non si può negare che,
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