Page 140 - Quaderno 2017-12
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3 Proscioglimento anticipato
All’articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del comma 1-bis dell’art.
469 c.p.p., il quale prevede che la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche
quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., previa audizione in
camera di consiglio anche della persona offesa, se compare. Questa è una fase
completamente diversa da quella prima esaminata. Siamo infatti nel libro VII c.p.p. e cioè il
“giudizio”. L’art. 469 si trova infatti nel titolo I del predetto libro VII rubricato “atti
preliminari al dibattimento”. Dunque in una fase molto più avanzata perché qui il Pubblico
Ministero ha promosso l’azione penale, superando volontariamente la fase dell’archiviazione
e, dunque, promuovendo volontariamente l’azione penale oppure, in ipotesi, perché il GIP
avendo rigettato eventuale richiesta di archiviazione gli ha imposto l’imputazione coattiva. Ci
troviamo alle porte dell’imminente dibattimento, e cioè negli atti preliminari che sono,
comunque, sempre del dibattimento. È bene ricordare quanto previsto nell’articolo 469
c.p.p. al primo comma, dove si dice che, eccetto quanto previsto dall’articolo 129 comma 2,
se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato
è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera
di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imputato e se questi non si oppongono,
pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel
dispositivo. In tale disposizione non si fa alcun cenno alla persona offesa. Mentre al comma
1bis, ove la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è
punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., previa audizione in camera di consiglio anche
della persona offesa, se compare, ecco che abbiamo la ricucitura con la norma sostanziale del
nuovo articolo 131-bis inserita il c.p. Ed è questo l’aspetto più importante della modifica
legislativa. È bene sottolineare che l’utilizzo del termine inappellabile significa che può essere
proposto solo ricorso per Cassazione. Va sottolineato che tutte le parti, accusa, difesa ed
anche la persone offesa, se compare, devono essere ascoltate in camera di consiglio. Sembra
quindi logico ritenere che, laddove le parti non vengano sentite appunto in camera di
consiglio, la decisione emessa deve ritenersi affetta da nullità. Da questo precetto normativo,
inoltre, ne dovrebbe discendere come logico corollario che, ove l’imputato e il pubblico
ministero si oppongano, il giudice dovrà procedere alla trattazione del procedimento in
dibattimento; salvo l’adozione di riti speciali.
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