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3     Proscioglimento anticipato


                     All’articolo 3 del D.Lgs. n. 28/2015 è previsto l’inserimento del comma 1-bis dell’art.

               469 c.p.p., il quale prevede che la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche

               quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., previa audizione in

               camera di consiglio  anche della persona  offesa, se  compare.  Questa è una fase
               completamente diversa da quella prima esaminata. Siamo infatti nel libro VII c.p.p. e cioè il

               “giudizio”. L’art. 469 si trova infatti  nel  titolo I del predetto libro VII rubricato  “atti

               preliminari al dibattimento”. Dunque in una fase molto più avanzata perché qui il Pubblico

               Ministero ha promosso l’azione penale, superando volontariamente la fase dell’archiviazione
               e, dunque, promuovendo volontariamente l’azione penale oppure, in ipotesi, perché il GIP

               avendo rigettato eventuale richiesta di archiviazione gli ha imposto l’imputazione coattiva. Ci

               troviamo  alle porte dell’imminente dibattimento,  e  cioè negli atti  preliminari che sono,
               comunque,  sempre  del  dibattimento.  È  bene  ricordare  quanto  previsto  nell’articolo  469

               c.p.p. al primo comma, dove si dice che, eccetto quanto previsto dall’articolo 129 comma 2,

               se l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato

               è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera

               di consiglio,  sentiti il  pubblico  ministero e l’imputato e se questi non si  oppongono,
               pronuncia  sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la  causa  nel

               dispositivo. In tale disposizione non si fa alcun cenno alla persona offesa. Mentre al comma

               1bis, ove la sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è
               punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del c.p., previa audizione in camera di consiglio anche

               della persona offesa, se compare, ecco che abbiamo la ricucitura con la norma sostanziale del

               nuovo articolo 131-bis  inserita il  c.p.  Ed è questo l’aspetto  più importante della modifica

               legislativa. È bene sottolineare che l’utilizzo del termine inappellabile significa che può essere
               proposto solo ricorso per Cassazione. Va sottolineato che tutte le parti, accusa, difesa ed

               anche la persone offesa, se compare, devono essere ascoltate in camera di consiglio. Sembra

               quindi logico ritenere  che, laddove le parti  non vengano sentite  appunto in camera di

               consiglio, la decisione emessa deve ritenersi affetta da nullità. Da questo precetto normativo,
               inoltre, ne dovrebbe discendere come logico  corollario che,  ove l’imputato e il pubblico

               ministero si oppongano, il giudice dovrà procedere alla trattazione  del procedimento in

               dibattimento; salvo l’adozione di riti speciali.





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