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Tale principio di diritto trae origine da una lettura sistematica della norma; sebbene
nella nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., a differenza di quanto previsto
dal comma primo della medesima disposizione, non si faccia menzione all’opposizione delle
parti necessarie del processo. Pertanto, il giudice, non potrà prescindere dal dissenso del
magistrato del pubblico ministero che, una volta manifestato, impedisce la pronuncia della
sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto. Con la sentenza in
commento, la Corte, confermando l’orientamento in via di consolidamento, ha quindi
chiarito che la sentenza predibattimentale per tenuità del fatto, emessa nonostante
l’opposizione del magistrato del pubblico ministero, deve essere annullata con rinvio.
Secondo i giudici di legittimità non vi è motivo di ritenere che la disciplina del nuovo comma
1-bis dell’art. 469 c.p.p. si differenzi da quella di cui al primo comma. Dalla lettura coordinata
dell’intera disposizione ne consegue che è precluso al giudice di emettere sentenza
predibattimentale senza aver attivato il contraddittorio sul punto, anche a discapito delle
finalità deflative dell’istituto. Il principio espresso dai giudici di legittimità, pur condivisibile,
deve essere letto alla luce del principio generale di immediata declaratoria delle cause di non
punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. e del suo intimo collegamento con l’art. 469 c.p.p., che
ne rappresenta la naturale ricaduta nel sistema. Considerata la lacunosità della disciplina che
lascia spazio a numerosi dubbi interpretativi , ci si chiede se l’interpretazione offerta dalla
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Suprema Corte sia in linea con le finalità della riforma e con i principi cardine del sistema
processuale penale. Andiamo, innanzitutto, ad analizzare nel dettaglio la sentenza della
Suprema Corte. All’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2015, la Corte di
cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla possibilità di emettere sentenza
predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, disattendendo il
dissenso manifestato dal magistrato del Pubblico Ministero. La Suprema corte ha avallato
l’interpretazione sistematica della norma, statuendo che “la sentenza di non doversi procedere,
prevista dall’art. 469, comma 1-bis c.p.p., perché l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
presume che l’imputato medesimo ed il Pubblico Ministero non si oppongano alla declaratoria di
improcedibilità; rinunciando alla verifica dibattimentale ”. Interessante è l’iter motivazionale con il
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quale i giudici di legittimità hanno chiarito la ratio dell’istituto e la portata dello stesso.
52 A. MANGIARANCINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, in
www.penalecomtemporaneo.it, p. 7.
53 Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039, in CED CASS., n. 265446.
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