Page 144 - Quaderno 2017-12
P. 144

Tale principio di diritto trae  origine da una lettura sistematica della norma;  sebbene

               nella nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 469 c.p.p., a differenza di quanto previsto
               dal comma primo della medesima disposizione, non si faccia menzione all’opposizione delle

               parti necessarie del processo. Pertanto, il giudice,  non potrà prescindere dal dissenso del

               magistrato del pubblico ministero che, una volta manifestato, impedisce la pronuncia della

               sentenza di non doversi procedere per  particolare tenuità  del fatto. Con la  sentenza in
               commento, la Corte, confermando l’orientamento in via di consolidamento, ha quindi

               chiarito che la sentenza predibattimentale per tenuità del fatto, emessa nonostante

               l’opposizione del  magistrato del pubblico ministero, deve  essere annullata con rinvio.

               Secondo i giudici di legittimità non vi è motivo di ritenere che la disciplina del nuovo comma
               1-bis dell’art. 469 c.p.p. si differenzi da quella di cui al primo comma. Dalla lettura coordinata

               dell’intera disposizione ne consegue che è precluso al giudice  di emettere sentenza

               predibattimentale senza aver attivato il contraddittorio sul punto, anche a discapito delle
               finalità deflative dell’istituto. Il principio espresso dai giudici di legittimità, pur condivisibile,

               deve essere letto alla luce del principio generale di immediata declaratoria delle cause di non

               punibilità sancito dall’art. 129 c.p.p. e del suo intimo collegamento con l’art. 469 c.p.p., che

               ne rappresenta la naturale ricaduta nel sistema. Considerata la lacunosità della disciplina che

               lascia spazio a numerosi dubbi interpretativi , ci si chiede se l’interpretazione offerta dalla
                                                             52
               Suprema Corte sia in linea con le finalità della riforma e con i principi cardine del sistema

               processuale penale.  Andiamo,  innanzitutto, ad  analizzare  nel  dettaglio  la sentenza della

               Suprema Corte.  All’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n.  28/2015, la Corte di
               cassazione  è  stata chiamata  a pronunciarsi  sulla possibilità di emettere  sentenza

               predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, disattendendo il

               dissenso manifestato dal magistrato del Pubblico Ministero. La Suprema corte ha avallato

               l’interpretazione sistematica della norma, statuendo che  “la  sentenza di non doversi procedere,
               prevista dall’art. 469, comma 1-bis c.p.p., perché l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

               presume che l’imputato medesimo ed il  Pubblico Ministero  non si oppongano alla  declaratoria di

               improcedibilità; rinunciando alla verifica dibattimentale ”. Interessante è l’iter motivazionale con il
                                                               53
               quale i giudici di legittimità hanno chiarito la ratio dell’istituto e la portata dello stesso.





               52   A.  MANGIARANCINA,  La tenuità  del  fatto  ex art.  131-bis c.p.: vuoti normativi  e  ricadute applicative,  in
                  www.penalecomtemporaneo.it, p. 7.
               53   Cass., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 47039, in CED CASS., n. 265446.


                                                             142
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149