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In tal senso, il Pubblico Ministero, potrebbe avere la necessità del dibattimento per
evidenziare i requisiti dell’insussistenza del fatto di particolare tenuità; ad esempio in materia
di non occasionalità del comportamento o di gravità sostanziale del danno o del pericolo.
Non si riesce, dunque, a capire per quale motivo si dovrebbe privare l’autorità inquirente del
potere di evidenziare perché, a suo parere, un fatto è, o non è, particolarmente tenue quando
analogo potere le è concesso in sede di archiviazione e discussione. Sul fronte opposto,
l’imputato potrebbe comunque avere interesse ad evitare una dichiarazione di non punibilità
per arrivare ad ottenere, invece, una sentenza di assoluzione nel merito. Va sempre ricordato
che si tratta di una pronuncia che attesta comunque l’esistenza storica del reato e la
responsabilità diretta del soggetto; che però poi si rinuncia a punire. Del resto, a conferma
della fondatezza di tale assunto, si osserva che la Cassazione, in relazione all’art. 469 comma
1 c.p.p., in cui è previsto allo stesso modo che il Pubblico Ministero e l’imputato siano sentiti
in camera di consiglio, ha stabilito che è “affetta da nullità assoluta ed insanabile la sentenza
predibattimentale, pronunciata de plano in camera di consiglio, senza previo avviso al Pubblico Ministero,
all’imputato ed al suo difensore”; nel dettaglio, una volta rilevato che “la sentenza predibattimentale
emessa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 469 c.p.p. deve comunque essere pronunciata seguendo
quantomeno il rito di cui all’art. 127 c.p.p., per rispettare l’obbligo di sentire il pubblico ministero e gli
imputati, come espressamente prescrive il detto articolo 469, dovendo altrimenti il giudice, in ipotesi di
opposizione degli stessi alla pronuncia di estinzione dei reati contestati, procedere alla trattazione
dell’impugnazione in dibattimento” , è stata ritenuta la nullità assoluta e insanabile di una
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sentenza di questo tipo per omesso coinvolgimento del Pubblico Ministero, degli imputati e
dei difensori. Da un punto di vista pratico, la soluzione prospettata si presenta di assai
difficile applicazione: non si può d’altronde ignorare come il giudice, in sede
predibattimentale, abbia “una conoscenza degli atti di causa limitata al contenuto del
fascicolo del dibattimento nella sua composizione embrionale ”, a meno che non vi sia stata
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un’importante attività di collaborazione tra le parti che, a norma dell’art. 431, comma 2,
c.p.p., si siano accordate per fare transitare nel dibattimento buona parte degli atti di
indagine; non potendosi certamente utilizzare, a questi fini, il meccanismo di assunzione
anticipata della prova previsto per questa fase processuale dall’art. 467 c.p.p. Al di là di
questo aspetto, preme tuttavia porre l’attenzione su come la tutela riconosciuta in sede di
archiviazione alla persona offesa, per quel che qui importa, risulta a sorpresa diminuita.
44 Cass. Pen., Sez. III, sent. 29 maggio 2001, n. 27821 (dep. 11 luglio 2001).
45 A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, in
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 28 maggio 2015, pp. 6-7.
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