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In  tal senso, il Pubblico Ministero, potrebbe  avere la necessità  del dibattimento  per

               evidenziare i requisiti dell’insussistenza del fatto di particolare tenuità; ad esempio in materia
               di non occasionalità del comportamento o di gravità sostanziale del danno o del pericolo.

               Non si riesce, dunque, a capire per quale motivo si dovrebbe privare l’autorità inquirente del

               potere di evidenziare perché, a suo parere, un fatto è, o non è, particolarmente tenue quando

               analogo potere le è concesso  in sede di  archiviazione e discussione.  Sul fronte opposto,
               l’imputato potrebbe comunque avere interesse ad evitare una dichiarazione di non punibilità

               per arrivare ad ottenere, invece, una sentenza di assoluzione nel merito. Va sempre ricordato

               che si tratta di una  pronuncia che attesta comunque  l’esistenza storica del reato e la

               responsabilità diretta del soggetto; che però poi si rinuncia a punire. Del resto, a conferma
               della fondatezza di tale assunto, si osserva che la Cassazione, in relazione all’art. 469 comma

               1 c.p.p., in cui è previsto allo stesso modo che il Pubblico Ministero e l’imputato siano sentiti

               in camera di consiglio, ha stabilito  che è  “affetta da nullità assoluta  ed insanabile la sentenza
               predibattimentale, pronunciata de plano in camera di consiglio, senza previo avviso al Pubblico Ministero,

               all’imputato ed al suo difensore”; nel dettaglio, una volta rilevato che “la sentenza predibattimentale

               emessa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 469  c.p.p.  deve comunque essere pronunciata seguendo

               quantomeno il rito di cui all’art. 127 c.p.p., per rispettare l’obbligo di sentire il pubblico ministero e gli

               imputati, come espressamente prescrive il detto  articolo 469, dovendo altrimenti il giudice, in ipotesi di
               opposizione degli stessi  alla pronuncia di estinzione dei reati contestati, procedere alla trattazione

               dell’impugnazione in dibattimento” ,  è stata  ritenuta la nullità assoluta e  insanabile di una
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               sentenza di questo tipo per omesso coinvolgimento del Pubblico Ministero, degli imputati e
               dei difensori.  Da un punto di vista  pratico, la soluzione prospettata si presenta di assai

               difficile applicazione: non  si può d’altronde ignorare come il giudice, in  sede

               predibattimentale, abbia  “una conoscenza degli atti di causa limitata al contenuto del

               fascicolo del dibattimento nella sua composizione embrionale ”, a meno che non vi sia stata
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               un’importante attività  di collaborazione  tra le parti  che, a norma  dell’art. 431, comma 2,
               c.p.p.,  si  siano  accordate  per  fare  transitare nel  dibattimento  buona parte  degli  atti  di

               indagine;  non potendosi certamente utilizzare, a questi fini, il meccanismo di assunzione

               anticipata della  prova  previsto per questa fase processuale dall’art.  467 c.p.p. Al di là di
               questo aspetto, preme tuttavia porre l’attenzione su come la tutela riconosciuta in sede di

               archiviazione alla persona offesa, per quel che qui importa, risulta a sorpresa diminuita.


               44   Cass. Pen., Sez. III, sent. 29 maggio 2001, n. 27821 (dep. 11 luglio 2001).
               45   A.  MANGIARACINA,  La tenuità del fatto  ex  art.  131-bis  c.p.:  vuoti normativi e  ricadute applicative, in
                  www.dirittopenalecontemporaneo.it, 28 maggio 2015, pp. 6-7.

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