Page 145 - Quaderno 2017-12
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In primo luogo, la Cassazione,  censurando le conclusioni a cui era pervenuto il

               Tribunale di Asti, ha escluso la necessità di differenziare la procedura sancita dall’art. 469,
               comma 1, c.p.p. da quella di nuovo conio. Sebbene il giudice di merito avesse posto l’accento

               sulla congiunzione “anche” , contenuta nel comma 1-bis in relazione all’interlocuzione della
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               persona offesa, al fine di dimostrare la volontà del delegato di diversificare le procedure, i

               giudici di legittimità, viceversa, hanno riconosciuto ad essa carattere meramente aggiuntivo e
               di coordinamento tra i due commi, che in tal modo vengono a saldarsi ed a completarsi.

               L’interpolazione dell’art. 469 c.p.p. ha, pertanto, lo scopo di consentire alla persona offesa di

               interloquire sul tema della tenuità e tale modifica non ha interessato l’udienza preliminare ed

               il dibattimento, essendo questi ambiti nei quali il contraddittorio è già pienamente
               garantito . La Suprema corte non ha neppure condiviso il ragionamento del giudice di prime
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               cure che, al fine di legittimare la tesi dell’esclusione del potere di veto del pubblico ministero,

               ha privilegiato la finalità deflativa dell’istituto . Ad avviso della Cassazione, quindi,  non
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               convince la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale nella decisione impugnata, laddove, in

               virtù delle suesposte finalità deflative e pur confermando l’esigenza del contraddittorio delle

               parti sul punto, ha negato l’esistenza di un diritto di opposizione ostativa in capo al Pubblico

               Ministero. Sul punto, il Tribunale ha sostenuto che ciò precluderebbe la concreta operatività

               dell’istituto, subordinandola a una condizione impossibile. Se, infatti, alla parte pubblica è
               consentito richiedere l’archiviazione per tenuità del fatto e non lo ha fatto all’esito delle

               indagini preliminari, è  pressoché impossibile  che si orienti diversamente in sede di atti

               preliminari al dibattimento. I  Giudici di Piazza Cavour hanno, invece, escluso che in tale
               sede possa essere attribuita al magistrato del pubblico ministero una posizione differenziata

               rispetto a quella disciplinata dall’art. 469, comma 1, c.p.p. La Corte, argomentando a

               contrario, ha aggiunto che, nel silenzio della norma, l’esclusione del potere di opposizione

               del magistrato del Pubblico Ministero andrebbe estesa anche all’imputato, il quale verrebbe

               54   Trib. Asti, 13 aprile 2015, n. 724, in www.archiviopenale.it, ove il giudice di merito ha sostenuto che «la norma
                  ha introdotto nuovi presupposti legittimanti della  pronuncia predibattimentale per tenuità del fatto,
                  limitandosi a prescrivere soltanto l’audizione della persona offesa se compare. L’uso della congiunzione
                  “anche” esclude ogni dubbio circa la necessità che vengano sentite non solo la persona offesa, bensì anche
                  le altre parti processuali» tuttavia «il nuovo comma 1-bis non contiene alcun riferimento alla facoltà - per
                  taluna delle parti processuali - di opporsi alla sentenza predibattimentale e in ciò differisce fortemente dalla
                  previsione del primo comma».
               55   Così la Relazione di accompagnamento al decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla
                  commissione ministeriale nominata con d.m. 27 maggio 2014 per l’elaborazione di proposte in tema di
                  revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia
                  di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, commissione presieduta dal Prof. Francesco Palazzo,
                  in www.senato.it, p. 8.
               56   A. SCALFATI, La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in N. TRIGGIANI, (a
                  cura di), La deflazione giudiziaria, cit., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 5-6.

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