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In primo luogo, la Cassazione, censurando le conclusioni a cui era pervenuto il
Tribunale di Asti, ha escluso la necessità di differenziare la procedura sancita dall’art. 469,
comma 1, c.p.p. da quella di nuovo conio. Sebbene il giudice di merito avesse posto l’accento
sulla congiunzione “anche” , contenuta nel comma 1-bis in relazione all’interlocuzione della
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persona offesa, al fine di dimostrare la volontà del delegato di diversificare le procedure, i
giudici di legittimità, viceversa, hanno riconosciuto ad essa carattere meramente aggiuntivo e
di coordinamento tra i due commi, che in tal modo vengono a saldarsi ed a completarsi.
L’interpolazione dell’art. 469 c.p.p. ha, pertanto, lo scopo di consentire alla persona offesa di
interloquire sul tema della tenuità e tale modifica non ha interessato l’udienza preliminare ed
il dibattimento, essendo questi ambiti nei quali il contraddittorio è già pienamente
garantito . La Suprema corte non ha neppure condiviso il ragionamento del giudice di prime
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cure che, al fine di legittimare la tesi dell’esclusione del potere di veto del pubblico ministero,
ha privilegiato la finalità deflativa dell’istituto . Ad avviso della Cassazione, quindi, non
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convince la conclusione, cui è pervenuto il Tribunale nella decisione impugnata, laddove, in
virtù delle suesposte finalità deflative e pur confermando l’esigenza del contraddittorio delle
parti sul punto, ha negato l’esistenza di un diritto di opposizione ostativa in capo al Pubblico
Ministero. Sul punto, il Tribunale ha sostenuto che ciò precluderebbe la concreta operatività
dell’istituto, subordinandola a una condizione impossibile. Se, infatti, alla parte pubblica è
consentito richiedere l’archiviazione per tenuità del fatto e non lo ha fatto all’esito delle
indagini preliminari, è pressoché impossibile che si orienti diversamente in sede di atti
preliminari al dibattimento. I Giudici di Piazza Cavour hanno, invece, escluso che in tale
sede possa essere attribuita al magistrato del pubblico ministero una posizione differenziata
rispetto a quella disciplinata dall’art. 469, comma 1, c.p.p. La Corte, argomentando a
contrario, ha aggiunto che, nel silenzio della norma, l’esclusione del potere di opposizione
del magistrato del Pubblico Ministero andrebbe estesa anche all’imputato, il quale verrebbe
54 Trib. Asti, 13 aprile 2015, n. 724, in www.archiviopenale.it, ove il giudice di merito ha sostenuto che «la norma
ha introdotto nuovi presupposti legittimanti della pronuncia predibattimentale per tenuità del fatto,
limitandosi a prescrivere soltanto l’audizione della persona offesa se compare. L’uso della congiunzione
“anche” esclude ogni dubbio circa la necessità che vengano sentite non solo la persona offesa, bensì anche
le altre parti processuali» tuttavia «il nuovo comma 1-bis non contiene alcun riferimento alla facoltà - per
taluna delle parti processuali - di opporsi alla sentenza predibattimentale e in ciò differisce fortemente dalla
previsione del primo comma».
55 Così la Relazione di accompagnamento al decreto delegato che recepisce le proposte elaborate dalla
commissione ministeriale nominata con d.m. 27 maggio 2014 per l’elaborazione di proposte in tema di
revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge delega 28 aprile 2014, n. 67 in materia
di pene detentive non carcerarie e di depenalizzazione, commissione presieduta dal Prof. Francesco Palazzo,
in www.senato.it, p. 8.
56 A. SCALFATI, La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014, in N. TRIGGIANI, (a
cura di), La deflazione giudiziaria, cit., Torino, Giappichelli, 2014, pp. 5-6.
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