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non sia privato del suo diritto di poter utilizzare, salva la sua stessa rinuncia, tutte le risorse

               probatorie per lo  scioglimento del dilemma colpevolezza-innocenza;  prima di essere
               assoggettato ad  un  proscioglimento con una formula che non lo riconosce innocente. La

               legittimazione dell’opposizione del pubblico ministero, a meno che non si voglia ipotizzare

               che,  agendo in favore dell’imputato  come nell’ipotesi di cui all’art. 358 c.p.p., l’organo

               dell’accusa ritenga di poter dimostrare che solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale possa
               pervenirsi ad una declaratoria di innocenza dello stesso o  che  sia legittima la sola

               opposizione orientata pro reo , dovrà essere necessariamente ancorata al principio del favor rei
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               ai sensi dell’art. 129, comma 2,  c.p.p. Tale lettura non soltanto permette di condividere

               l’orientamento della Suprema corte in ordine alla legittimità del potere di veto del magistrato
               del pubblico ministero, ma induce a compiere anche una riflessione ulteriore circa la

               necessità di motivare il dissenso alla pronuncia predibattimentale. Se l’interlocuzione con le

               parti risponde alla necessità di coinvolgere e responsabilizzare l’imputato ed il magistrato del
               pubblico ministero nell’opzione  tra una pronuncia anticipata e  quella emessa  all’esito del

               dibattimento , stante l’effetto preclusivo del dissenso per il giudice , soltanto la previsione
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               di una puntuale motivazione in ordine alle ragioni dell’opposizione permette di ancorare le

               parti in  modo effettivo alle loro scelte. Superflua appare l’indicazione delle ragioni del

               dissenso dell’imputato, in quanto l’esercizio del diritto di veto  viene pacificamente
               ricondotto all’interesse  di quest’ultimo ad un  esito  più favorevole. Egli potrà decidere di

               affrontare il dibattimento, in quanto sicuro  di poter dimostrare, attraverso una dettagliata

               istruttoria  dibattimentale,  la  propria  innocenza;  assumendosi  al  contempo  i  rischi  di  un
               eventuale  scelta  sbagliata. Un onere motivazionale più stringente è, invece, richiesto al

               magistrato del pubblico ministero, al fine di evitare che il suo dissenso, destinato ad incidere

               soltanto sulla scelta processuale, i cui eventuali esiti negativi sono a carico dell’imputato, sia il

               frutto di scelte poco ponderate o frettolose. Per tale ragione, sembra opportuno che l’organo
               dell’accusa sia chiamato ad esplicitare le ragioni sottese al suo  parere vincolante  che non

               permettono di addivenire a sentenza predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p.


               65   M. D’ANDRIA, sub art. 469 c.p.p., cit., p. 30. In senso contrario M. E. VENERONI, Problematiche attuali in
                  tema di proscioglimento «predibattimentale», cit., p. 319 ss., che però ritiene che una simile impostazione sia in
                  contrasto con l’impianto del codice del 1988 che ha inteso privilegiare le scelte deflative del dibattimento
                  rispetto all’accertamento della verità, se pur subordinatamente alla consapevole volontà dell’imputato.
               66   I. IAI, Il proscioglimento predibattimentale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 89.
               67   Il giudice, in presenza del dissenso di anche soltanto una delle parti, anche se di contrario avviso, è tenuto
                  a procedere a dibattimento. Il mancato rispetto del diritto di interlocuzione delle parti comporta l’invalidità
                  della sentenza anticipata in termini di nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178, lett. b-c) e
                  180  c.p.p.)  ovvero  assoluta,  quando  l’omessa  convocazione  delle  parti  abbia  impedito  al  difensore
                  dell’imputato di partecipare all’udienza in camera di consiglio (artt. 178, lett. b) e 179 c.p.p.).

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