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non sia privato del suo diritto di poter utilizzare, salva la sua stessa rinuncia, tutte le risorse
probatorie per lo scioglimento del dilemma colpevolezza-innocenza; prima di essere
assoggettato ad un proscioglimento con una formula che non lo riconosce innocente. La
legittimazione dell’opposizione del pubblico ministero, a meno che non si voglia ipotizzare
che, agendo in favore dell’imputato come nell’ipotesi di cui all’art. 358 c.p.p., l’organo
dell’accusa ritenga di poter dimostrare che solo all’esito dell’istruttoria dibattimentale possa
pervenirsi ad una declaratoria di innocenza dello stesso o che sia legittima la sola
opposizione orientata pro reo , dovrà essere necessariamente ancorata al principio del favor rei
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ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p. Tale lettura non soltanto permette di condividere
l’orientamento della Suprema corte in ordine alla legittimità del potere di veto del magistrato
del pubblico ministero, ma induce a compiere anche una riflessione ulteriore circa la
necessità di motivare il dissenso alla pronuncia predibattimentale. Se l’interlocuzione con le
parti risponde alla necessità di coinvolgere e responsabilizzare l’imputato ed il magistrato del
pubblico ministero nell’opzione tra una pronuncia anticipata e quella emessa all’esito del
dibattimento , stante l’effetto preclusivo del dissenso per il giudice , soltanto la previsione
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di una puntuale motivazione in ordine alle ragioni dell’opposizione permette di ancorare le
parti in modo effettivo alle loro scelte. Superflua appare l’indicazione delle ragioni del
dissenso dell’imputato, in quanto l’esercizio del diritto di veto viene pacificamente
ricondotto all’interesse di quest’ultimo ad un esito più favorevole. Egli potrà decidere di
affrontare il dibattimento, in quanto sicuro di poter dimostrare, attraverso una dettagliata
istruttoria dibattimentale, la propria innocenza; assumendosi al contempo i rischi di un
eventuale scelta sbagliata. Un onere motivazionale più stringente è, invece, richiesto al
magistrato del pubblico ministero, al fine di evitare che il suo dissenso, destinato ad incidere
soltanto sulla scelta processuale, i cui eventuali esiti negativi sono a carico dell’imputato, sia il
frutto di scelte poco ponderate o frettolose. Per tale ragione, sembra opportuno che l’organo
dell’accusa sia chiamato ad esplicitare le ragioni sottese al suo parere vincolante che non
permettono di addivenire a sentenza predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p.
65 M. D’ANDRIA, sub art. 469 c.p.p., cit., p. 30. In senso contrario M. E. VENERONI, Problematiche attuali in
tema di proscioglimento «predibattimentale», cit., p. 319 ss., che però ritiene che una simile impostazione sia in
contrasto con l’impianto del codice del 1988 che ha inteso privilegiare le scelte deflative del dibattimento
rispetto all’accertamento della verità, se pur subordinatamente alla consapevole volontà dell’imputato.
66 I. IAI, Il proscioglimento predibattimentale, Milano, Giuffrè, 2009, p. 89.
67 Il giudice, in presenza del dissenso di anche soltanto una delle parti, anche se di contrario avviso, è tenuto
a procedere a dibattimento. Il mancato rispetto del diritto di interlocuzione delle parti comporta l’invalidità
della sentenza anticipata in termini di nullità di ordine generale a regime intermedio (artt. 178, lett. b-c) e
180 c.p.p.) ovvero assoluta, quando l’omessa convocazione delle parti abbia impedito al difensore
dell’imputato di partecipare all’udienza in camera di consiglio (artt. 178, lett. b) e 179 c.p.p.).
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