Page 150 - Quaderno 2017-12
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Si è ritenuto, poi, che nella previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 469 il non dissenso

               del pubblico  ministero acquista un valore  maggiore: egli potrebbe  avere la necessità di
               un’elaborazione dibattimentale per dimostrare l’insussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis

               c.p. come l’abitualità della condotta, la rilevanza patrimoniale del danno, la sussistenza di

               aggravanti ad effetto  speciale, ecc. In definitiva, se la ricerca dei motivi di opposizione

               dell’imputato alla sentenza predibattimentale non crea particolari problemi, non necessitando
               di una particolare motivazione, così non è per il magistrato del pubblico ministero, il cui

               dissenso, comportando il passaggio alla fase dibattimentale,  il cui esito incide

               ineluttabilmente sull’imputato, e sostanziandosi in una limitazione dell’obbligo del giudice di

               emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.; non può prescindere da una puntuale indicazione delle
               ragioni per cui non si ritengono ravvisabili i presupposti che, ai sensi dell’art. 469, commi 1 e

               1-bis, c.p.p., legittimano la sentenza predibattimentale. Non si ritiene possa dubitarsi della

               legittima sussistenza del potere di veto tanto in capo al magistrato del pubblico ministero
               quanto in capo all’imputato;  poiché diversamente sarebbe compromesso il principio

               costituzionalmente garantito di parità delle parti ex art. 111, comma 2, Cost. Ciò nonostante,

               appare imprescindibile, in virtù della peculiarità dell’istituto in esame, così come modificato

               dal d.lgs. n. 28/2015 e delle esigenze deflative sottese alla riforma, una lettura del

               proscioglimento predibattimentale alla luce  del principio del  favor rei, stante l’intimo
               collegamento con l’art. 469 c.p.p. che ne rappresenta la necessaria ricaduta nel sistema. Ne

               consegue che il dissenso del pubblico ministero, comportando il passaggio alla fase

               dibattimentale e  sostanziandosi  in una  limitazione  dell’obbligo del  giudice  di emettere
               sentenza ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., non possa nascondersi dietro a delle mere

               clausole di  stile, ma debba necessariamente essere orientato all’indicazione degli elementi

               volti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità della

               particolare tenuità del fatto. La sentenza appare condivisibile nella costruzione dogmatica e
               sistematica dell’istituto e,  in tale  senso,  interpreta  correttamente il silenzio serbato dal

               legislatore in  ordine  a rilevanti dettagli della disciplina. Si osserva, però, che  tale

               interpretazione attua un’equivalenza formale tra le opzioni della difesa e quelle dell’accusa.

               Ne deriva un sistema formalmente ineccepibile, che però rischia di pregiudicare le esigenze
               deflative della riforma e di creare un  vulnus  alla difesa dell’imputato.  Non sembra

               adeguatamente considerato che, mentre la scelta dell’imputato è di per se responsabile,

               essendo il destinatario delle eventuali conseguenze negative derivanti dal dibattimento, così





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