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Si è ritenuto, poi, che nella previsione di cui al comma 1-bis dell’art. 469 il non dissenso
del pubblico ministero acquista un valore maggiore: egli potrebbe avere la necessità di
un’elaborazione dibattimentale per dimostrare l’insussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis
c.p. come l’abitualità della condotta, la rilevanza patrimoniale del danno, la sussistenza di
aggravanti ad effetto speciale, ecc. In definitiva, se la ricerca dei motivi di opposizione
dell’imputato alla sentenza predibattimentale non crea particolari problemi, non necessitando
di una particolare motivazione, così non è per il magistrato del pubblico ministero, il cui
dissenso, comportando il passaggio alla fase dibattimentale, il cui esito incide
ineluttabilmente sull’imputato, e sostanziandosi in una limitazione dell’obbligo del giudice di
emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.; non può prescindere da una puntuale indicazione delle
ragioni per cui non si ritengono ravvisabili i presupposti che, ai sensi dell’art. 469, commi 1 e
1-bis, c.p.p., legittimano la sentenza predibattimentale. Non si ritiene possa dubitarsi della
legittima sussistenza del potere di veto tanto in capo al magistrato del pubblico ministero
quanto in capo all’imputato; poiché diversamente sarebbe compromesso il principio
costituzionalmente garantito di parità delle parti ex art. 111, comma 2, Cost. Ciò nonostante,
appare imprescindibile, in virtù della peculiarità dell’istituto in esame, così come modificato
dal d.lgs. n. 28/2015 e delle esigenze deflative sottese alla riforma, una lettura del
proscioglimento predibattimentale alla luce del principio del favor rei, stante l’intimo
collegamento con l’art. 469 c.p.p. che ne rappresenta la necessaria ricaduta nel sistema. Ne
consegue che il dissenso del pubblico ministero, comportando il passaggio alla fase
dibattimentale e sostanziandosi in una limitazione dell’obbligo del giudice di emettere
sentenza ai sensi dell’art. 129, comma 1, c.p.p., non possa nascondersi dietro a delle mere
clausole di stile, ma debba necessariamente essere orientato all’indicazione degli elementi
volti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità della
particolare tenuità del fatto. La sentenza appare condivisibile nella costruzione dogmatica e
sistematica dell’istituto e, in tale senso, interpreta correttamente il silenzio serbato dal
legislatore in ordine a rilevanti dettagli della disciplina. Si osserva, però, che tale
interpretazione attua un’equivalenza formale tra le opzioni della difesa e quelle dell’accusa.
Ne deriva un sistema formalmente ineccepibile, che però rischia di pregiudicare le esigenze
deflative della riforma e di creare un vulnus alla difesa dell’imputato. Non sembra
adeguatamente considerato che, mentre la scelta dell’imputato è di per se responsabile,
essendo il destinatario delle eventuali conseguenze negative derivanti dal dibattimento, così
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