Page 153 - Quaderno 2017-12
P. 153
Occorre allora muovere dalla circostanza che la Corte costituzionale, per un verso, ha
dichiarato l’illegittimità dell’art. 443, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che
l’imputato possa appellare le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da
vizio totale di mente e, per l’altro verso, ha sottolineato sia come la categoria delle sentenze
liberatorie non costituisca un genere unitario, sia come la sentenza per infermità di mente,
postulando l’accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all’imputato
e dell’assenza di cause di giustificazione, non si distingua da una sentenza di condanna .
68
Vero ciò, pare dunque difficile pensare che una sentenza di proscioglimento per tenuità del
fatto non possa anch’essa essere equiparata, per una serie di conseguenze, a una sentenza di
condanna e fare sorgere in capo all’imputato un interesse reale a impugnare pure nel merito
la decisione . Sembra quindi probabile che, al più presto, la Corte costituzionale dovrà
69
essere chiamata a pronunciarsi al riguardo con riferimento all’art. 443, comma 1, c.p.p. Se è
vero che il proscioglimento predibattimentale avviene in ipotesi di superfluità di ogni attività
probatoria volta a dimostrare la sussistenza dei fattori “impeditivi” , pare inverosimile che
70
immediatamente dopo l’udienza preliminare, evidentemente conclusasi con il decreto di
rinvio a giudizio, o dopo la citazione diretta, possano essere reperiti elementi che dimostrino
pacificamente la particolare tenuità dell’offesa. Sul piano pratico, la norma può puntare a
intercettare i casi in cui il giudice del dibattimento abbia un’opinione diametralmente opposta
a quella del g.u.p., oppure le ipotesi in cui le indagini integrative mettano in luce la tenuità
dell’offesa, precedentemente sfuggita, offrendo comunque un certo contributo deflativo. In
secondo luogo, come appena osservato e come già sopra sottolineato, l’emergere di una
causa di non punibilità dopo l’udienza preliminare confluisce, di regola, in una sentenza di
assoluzione, mentre lo specifico caso della particolare tenuità, pur con tutte le ricordate
implicazioni, anche di carattere soggettivo, finirà per essere pronunciata, ma solo nello
spazio predibattimentale, con un non doversi procedere. A dibattimento, non essendo
intervenuta alcuna specifica interpolazione, pur ipotizzata in una precedente proposta di
legge , dovrà comunque pronunciarsi assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. .
72
71
68 Corte cost., sent. 19 ottobre 2009, n. 274.
69 A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 8.
70 P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2015, p. 672.
71 Il riferimento è alla p.d.l. presentata nella XVI legislatura, C. 2094, avente come primo firmatario l’on. TENAGLIA.
72 Vi è, tuttavia, la diversa soluzione additata nelle linee guida emanate da due diversi uffici del pubblico ministero,
presso il Tribunale di Trento (che indica la pronuncia ex art. 530 c.p.p. come naturale esito dibattimentale) e presso il
Tribunale di Lanciano (che indica, invece, il non doversi procedere dell’art. 529 c.p.p., in www.penalecontemporaneo.it).
151

