Page 153 - Quaderno 2017-12
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Occorre allora muovere dalla circostanza che la Corte costituzionale, per un verso, ha

               dichiarato l’illegittimità dell’art. 443, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che
               l’imputato possa appellare le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da

               vizio totale di mente e, per l’altro verso, ha sottolineato sia come la categoria delle sentenze

               liberatorie non costituisca un genere unitario, sia come la sentenza per infermità di mente,

               postulando l’accertamento della sussistenza del fatto di reato, della sua riferibilità all’imputato
               e dell’assenza di cause  di giustificazione, non  si distingua da una sentenza di condanna .
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               Vero ciò, pare dunque difficile pensare che una sentenza di proscioglimento per tenuità del

               fatto non possa anch’essa essere equiparata, per una serie di conseguenze, a una sentenza di

               condanna e fare sorgere in capo all’imputato un interesse reale a impugnare pure nel merito
               la decisione .  Sembra quindi probabile  che,  al più presto,  la Corte  costituzionale dovrà
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               essere chiamata a pronunciarsi al riguardo con riferimento all’art. 443, comma 1, c.p.p. Se è

               vero che il proscioglimento predibattimentale avviene in ipotesi di superfluità di ogni attività
               probatoria volta a dimostrare la sussistenza dei fattori “impeditivi” , pare inverosimile che
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               immediatamente dopo  l’udienza preliminare, evidentemente conclusasi con il decreto di

               rinvio a giudizio, o dopo la citazione diretta, possano essere reperiti elementi che dimostrino

               pacificamente la  particolare tenuità dell’offesa. Sul piano  pratico, la  norma può puntare a

               intercettare i casi in cui il giudice del dibattimento abbia un’opinione diametralmente opposta
               a quella del g.u.p., oppure le ipotesi in cui le indagini integrative mettano in luce la tenuità

               dell’offesa, precedentemente sfuggita, offrendo comunque un certo contributo deflativo. In

               secondo luogo,  come appena  osservato e come già  sopra  sottolineato, l’emergere di una
               causa di non punibilità dopo l’udienza preliminare confluisce, di regola, in una sentenza di

               assoluzione,  mentre lo specifico caso  della particolare tenuità,  pur  con  tutte le ricordate

               implicazioni,  anche di carattere soggettivo,  finirà per essere pronunciata, ma solo nello

               spazio predibattimentale, con un non doversi procedere. A  dibattimento, non essendo
               intervenuta alcuna specifica interpolazione,  pur ipotizzata in una precedente proposta di

               legge , dovrà comunque pronunciarsi assoluzione ex art. 530, comma 1, c.p.p. .
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            68   Corte cost., sent. 19 ottobre 2009, n. 274.
            69   A. MANGIARACINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 8.
            70   P. TONINI, Manuale di procedura penale, Milano, 2015, p. 672.
            71   Il riferimento è alla p.d.l. presentata nella XVI legislatura, C. 2094, avente come primo firmatario l’on. TENAGLIA.
            72   Vi è, tuttavia, la diversa soluzione additata nelle linee guida emanate da due diversi uffici del pubblico ministero,
               presso il Tribunale  di Trento  (che indica la pronuncia ex art. 530 c.p.p. come naturale esito dibattimentale)  e presso il
               Tribunale di Lanciano (che indica, invece, il non doversi procedere dell’art. 529 c.p.p., in www.penalecontemporaneo.it).

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