Page 156 - Quaderno 2017-12
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contemplata una facoltà di opposizione alla richiesta di archiviazione, che sembra più che
altro orientata a garantire, correttamente, l’interesse dell’indagato a un motivo di
archiviazione più favorevole, mentre nessuno spazio, nemmeno di interlocuzione, è stato
previsto in udienza preliminare e in dibattimento. A fronte di tale disparità di trattamento, si
può essere spinti a pensare che una generale clausola di rinunciabilità alla causa di non
punibilità avrebbe potuto essere la soluzione più adeguata, anche in ragione dell’indicazione
offerta dalla Corte costituzionale nelle storiche pronunce 175/1971 e 275/1990, quest’ultima
poi ripresa dal legislatore in sede di modifica dell’art. 157 c.p., in tema di applicazione ex
officio di alcune cause estintive del reato. Tuttavia, com’è stato correttamente segnalato,
l’interesse dell’imputato sotteso alla possibilità di rinunciare alla declaratoria di amnistia e
prescrizione è quello di ottenere una valutazione nel merito, che è invece intrinsecamente
presente nella declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. È certamente vero che
quest’ultima implica delle conseguenze afflittive per l’imputato, soprattutto quando
pronunciata a dibattimento, ove assume il crisma dell’efficacia extrapenale, le cui significative
implicazioni sono qui di seguito illustrate, ma la mancata previsione di una clausola di
rinunciabilità non sembra comunque incidere sui medesimi interessi presi in considerazione
dalla Corte costituzionale nelle due pronunce aventi ad oggetto le cause estintive del reato.
Appare quindi dubbia l’utilità di stimolare un intervento in tal senso del giudice delle leggi.
Ciò che è invece indubbio è l’incoerente assetto derivante dall’attuale disciplina, che in
dibattimento e in udienza preliminare non prevede espressamente nessuno spazio per
l’interlocuzione di imputato e persona offesa, tanto da far dubitare taluno che la non
punibilità per particolare tenuità possa pronunciarsi in udienza preliminare. Parlando
d’applicazione d’ufficio del principio in esame, da parte del giudice di primo grado, va
sottolineato che non vi è stata alcuna modifica dell’art. 129 c.p.p. Pertanto, secondo parte
della dottrina, il nuovo istituto di cui all’art. 131-bis c.p. non potrà essere dal Giudice
dichiarato d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Invero, il potere del giudice di
pronunciare di ufficio una decisione liberatoria è ancorato alla disposizione di cui all’art. 129
c.p.p.: questa previsione, infatti, pur rubricata “Obbligo della immediata declaratoria di determinate
cause di non punibilità”, contempla la pronuncia del giudice quando lo stesso “riconosce che il fatto
non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato, ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità”, ma nulla dice
per l’ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità. Tuttavia, bisogna rilevare che, sul
punto specifico, vi sono opinioni contrastanti in dottrina.
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