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contemplata una facoltà di opposizione alla richiesta di archiviazione, che sembra più che

               altro orientata a  garantire, correttamente, l’interesse dell’indagato a un motivo  di
               archiviazione più  favorevole, mentre nessuno  spazio, nemmeno di interlocuzione, è stato

               previsto in udienza preliminare e in dibattimento. A fronte di tale disparità di trattamento, si

               può essere spinti a pensare che una generale clausola  di rinunciabilità alla causa di non

               punibilità avrebbe potuto essere la soluzione più adeguata, anche in ragione dell’indicazione
               offerta dalla Corte costituzionale nelle storiche pronunce 175/1971 e 275/1990, quest’ultima

               poi ripresa dal legislatore in sede di modifica dell’art. 157 c.p., in tema di applicazione ex

               officio  di alcune  cause estintive del reato. Tuttavia, com’è stato correttamente segnalato,

               l’interesse dell’imputato sotteso alla  possibilità di rinunciare alla declaratoria di amnistia e
               prescrizione è quello di ottenere una valutazione nel merito, che è invece intrinsecamente

               presente  nella declaratoria di non punibilità  ex  art. 131-bis  c.p. È  certamente vero che

               quest’ultima implica delle conseguenze afflittive per l’imputato, soprattutto quando
               pronunciata a dibattimento, ove assume il crisma dell’efficacia extrapenale, le cui significative

               implicazioni  sono  qui  di  seguito  illustrate,  ma  la  mancata  previsione  di  una  clausola  di

               rinunciabilità non sembra comunque incidere sui medesimi interessi presi in considerazione

               dalla Corte costituzionale nelle due pronunce aventi ad oggetto le cause estintive del reato.

               Appare quindi dubbia l’utilità di stimolare un intervento in tal senso del giudice delle leggi.
               Ciò  che  è  invece  indubbio  è  l’incoerente  assetto  derivante  dall’attuale  disciplina,  che  in

               dibattimento e in udienza preliminare non prevede espressamente  nessuno  spazio  per

               l’interlocuzione di imputato e  persona offesa, tanto da far  dubitare taluno che la non
               punibilità per particolare tenuità possa pronunciarsi in udienza  preliminare.  Parlando

               d’applicazione d’ufficio del principio in esame, da parte del  giudice di primo grado,  va

               sottolineato che non vi è stata alcuna modifica dell’art. 129 c.p.p. Pertanto, secondo parte

               della dottrina, il  nuovo istituto  di cui all’art. 131-bis  c.p.  non potrà  essere dal Giudice
               dichiarato d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Invero, il potere del giudice di

               pronunciare di ufficio una decisione liberatoria è ancorato alla disposizione di cui all’art. 129

               c.p.p.: questa previsione, infatti, pur rubricata “Obbligo della immediata declaratoria di determinate

               cause di non punibilità”, contempla la pronuncia del giudice quando lo stesso “riconosce che il fatto
               non sussiste, o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla

               legge come reato, ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità”, ma nulla dice

               per l’ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità. Tuttavia, bisogna  rilevare che,  sul

               punto specifico, vi sono opinioni contrastanti in dottrina.


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