Page 161 - Quaderno 2017-12
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Infatti, la relativa declaratoria presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi

               del fatto  tipico, compresa l’offesa  che per essere qualificata di particolare tenuità deve
               ovviamente ricorrere.

                     Pertanto, pur sussistendo tutti gli elementi costitutivi del reato, lo stesso deve ritenersi

               non punibile per ragioni attinenti a quei principi di proporzione e di economia processuale

               che stanno alla  base  del decreto legislativo. In linea con  tale posizione è anche la
               giurisprudenza la quale, nella sentenza che qui si commenta, ha colto subito l’occasione per

               affermare espressamente la natura sostanziale della particolare tenuità del fatto. Infine, tale

               soluzione è stata ribadita dalla Relazione, pubblicata dall’Ufficio del Massimario della Corte

               di Cassazione, con la quale sono stati offerti alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione del
               nuovo istituto . In particolare, si è sottolineato che l’inquadramento della particolare tenuità
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               del fatto nell’ambito del diritto sostanziale muove prima di tutto da un argomento di natura

               testuale considerato che la definizione dell’art. 131-bis c.p. si esprime in termini di esclusione
               della punibilità  e non della procedibilità. Logico corollario della riconosciuta natura

               sostanziale dell’istituto è, come correttamente sostenuto dalla pronuncia in esame, che la

               norma di cui all’art. 131-bis  c.p. deve considerarsi retroattiva e dunque applicabile ai

               procedimenti in corso. E ciò perché, essendo la nuova previsione norma più favorevole, ad

               essa deve applicarsi la regola stabilita dall’art. 2, comma 4, c.p. In tal senso, in uno dei primi
               commenti, si è sottolineato che la nuova previsione di cui all’art. 131-bis  c.p. in quanto

               norma più favorevole è destinata ad operare non solo per tutti i procedimenti in corso ma

               altresì per i reati commessi prima della sua  entrata in vigore. L’impostazione  seguita è
               conforme al pacifico orientamento emerso nelle pronunce della giurisprudenza

               costituzionale e di legittimità, nelle quali si è sempre affermato che il concetto di disposizione

               più favorevole non si riferisce esclusivamente a quelle concernenti in senso stretto la misura

               della pena ma riguarda altresì tutte le norme che apportino modifiche in melius alla disciplina
               di una fattispecie criminosa. Rientrano dunque fra le disposizioni  più favorevoli cui si

               riferisce  l’art.  2,  comma  4, c.p. tutte  quelle  che  ineriscono  al  complessivo  trattamento

               riservato al  reo, ivi comprese le disposizioni  attinenti ad  eventuali cause di estinzione del

               reato o a cause di non punibilità. L’applicazione del principio della lex mitior a tutte le norme
               attinenti i diversi profili della disciplina  di una fattispecie penale è stata ribadita in una

               pronuncia della Corte Costituzionale in tema di prescrizione e segnatamente in relazione alla



            83   Relazione n. III/02/2014 a cura di A. CORBO e G. FIDELBO.


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