Page 161 - Quaderno 2017-12
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Infatti, la relativa declaratoria presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
del fatto tipico, compresa l’offesa che per essere qualificata di particolare tenuità deve
ovviamente ricorrere.
Pertanto, pur sussistendo tutti gli elementi costitutivi del reato, lo stesso deve ritenersi
non punibile per ragioni attinenti a quei principi di proporzione e di economia processuale
che stanno alla base del decreto legislativo. In linea con tale posizione è anche la
giurisprudenza la quale, nella sentenza che qui si commenta, ha colto subito l’occasione per
affermare espressamente la natura sostanziale della particolare tenuità del fatto. Infine, tale
soluzione è stata ribadita dalla Relazione, pubblicata dall’Ufficio del Massimario della Corte
di Cassazione, con la quale sono stati offerti alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione del
nuovo istituto . In particolare, si è sottolineato che l’inquadramento della particolare tenuità
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del fatto nell’ambito del diritto sostanziale muove prima di tutto da un argomento di natura
testuale considerato che la definizione dell’art. 131-bis c.p. si esprime in termini di esclusione
della punibilità e non della procedibilità. Logico corollario della riconosciuta natura
sostanziale dell’istituto è, come correttamente sostenuto dalla pronuncia in esame, che la
norma di cui all’art. 131-bis c.p. deve considerarsi retroattiva e dunque applicabile ai
procedimenti in corso. E ciò perché, essendo la nuova previsione norma più favorevole, ad
essa deve applicarsi la regola stabilita dall’art. 2, comma 4, c.p. In tal senso, in uno dei primi
commenti, si è sottolineato che la nuova previsione di cui all’art. 131-bis c.p. in quanto
norma più favorevole è destinata ad operare non solo per tutti i procedimenti in corso ma
altresì per i reati commessi prima della sua entrata in vigore. L’impostazione seguita è
conforme al pacifico orientamento emerso nelle pronunce della giurisprudenza
costituzionale e di legittimità, nelle quali si è sempre affermato che il concetto di disposizione
più favorevole non si riferisce esclusivamente a quelle concernenti in senso stretto la misura
della pena ma riguarda altresì tutte le norme che apportino modifiche in melius alla disciplina
di una fattispecie criminosa. Rientrano dunque fra le disposizioni più favorevoli cui si
riferisce l’art. 2, comma 4, c.p. tutte quelle che ineriscono al complessivo trattamento
riservato al reo, ivi comprese le disposizioni attinenti ad eventuali cause di estinzione del
reato o a cause di non punibilità. L’applicazione del principio della lex mitior a tutte le norme
attinenti i diversi profili della disciplina di una fattispecie penale è stata ribadita in una
pronuncia della Corte Costituzionale in tema di prescrizione e segnatamente in relazione alla
83 Relazione n. III/02/2014 a cura di A. CORBO e G. FIDELBO.
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