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Tuttavia, successivamente alla pronuncia in  esame, la Terza Sezione ha sollecitato

               l’intervento delle Sezioni Unite per risolvere anche la questione dell’applicabilità dell’istituto
               disciplinato  dal  nuovo  art.  131-bis  c.p.  ai  reati  per  i  quali  è  prevista  una  soglia  di  non

               punibilità . Svolta la verifica sul rispetto dei limiti di pena, la Corte ha quindi accertato la
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               sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per l’esclusione della punibilità. Ed al riguardo,

               la pronuncia  si è  soffermata su  quelli che la relazione allegata allo schema di decreto
               legislativo ha definito “indici-criteri”, ossia la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità

               del comportamento, precisando che tali indici, ai fini della esclusione della punibilità, devono

               sussistere congiuntamente. Quanto alla particolare tenuità, tale requisito, come specificato

               nella pronuncia, si articola a sua volta, sempre secondo la definizione della citata relazione, in
               due  “indici-requisiti”, i già esaminati  modalità della condotta e  esiguità del  danno o  del

               pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri direttivi indicati dall’art. 133 c.p. In buona sostanza

               il giudice, per poter escludere la punibilità, deve verificare che sussista l’indice-criterio della
               tenuità dell’offesa,  valutata in base agli anzidetti indici-requisiti relativi alla modalità della

               condotta e all’esiguità del danno, e che congiuntamente coesista l’altro indice-criterio ovvero

               quello  della non  abitualità  del  comportamento.  Orbene, per  effettuare  l’apprezzamento

               relativo alla sussistenza di tali presupposti, la pronuncia ha  sottolineato che il giudice di

               legittimità non può che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito. Ed in
               particolare,  qualora  dagli  elementi  desumibili  dalla  motivazione  del  provvedimento

               impugnato possa già escludersi la particolare tenuità del fatto, nella prospettiva tracciata dalla

               pronuncia, il giudice di legittimità deve procedere all’annullamento senza rinvio. Ed in tal
               senso, nel caso in esame, la Corte ha rilevato che nel provvedimento impugnato emergevano

               elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato che si ponevano in contrasto

               con una successiva valutazione di particolare  tenuità del fatto. E ciò perché la Corte

               territoriale aveva ritenuto pienamente giustificata l’irrogazione  di una pena  superiore al
               minimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti  generiche e la  non

               reiterazione dei benefici di legge, così esprimendo una valutazione aprioristicamente in

               antitesi con  la particolare tenuità dell’offesa. In definitiva, la pronuncia in commento ha

               stabilito che in sede di legittimità la Corte deve valutare l’astratta esistenza dei presupposti di
               applicabilità dell’art. 131-bis  c.p.  nella sola prospettiva, in caso  affermativo, di un

               annullamento con rinvio. Diversamente, qualora i presupposti per la declaratoria di tenuità

               del fatto non appaiano sussistenti, la Corte deve annullare senza rinvio.


            89   Ord. 7 maggio 2015 n. 21014/2015.

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