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Tuttavia, successivamente alla pronuncia in esame, la Terza Sezione ha sollecitato
l’intervento delle Sezioni Unite per risolvere anche la questione dell’applicabilità dell’istituto
disciplinato dal nuovo art. 131-bis c.p. ai reati per i quali è prevista una soglia di non
punibilità . Svolta la verifica sul rispetto dei limiti di pena, la Corte ha quindi accertato la
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sussistenza delle ulteriori condizioni di legge per l’esclusione della punibilità. Ed al riguardo,
la pronuncia si è soffermata su quelli che la relazione allegata allo schema di decreto
legislativo ha definito “indici-criteri”, ossia la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità
del comportamento, precisando che tali indici, ai fini della esclusione della punibilità, devono
sussistere congiuntamente. Quanto alla particolare tenuità, tale requisito, come specificato
nella pronuncia, si articola a sua volta, sempre secondo la definizione della citata relazione, in
due “indici-requisiti”, i già esaminati modalità della condotta e esiguità del danno o del
pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri direttivi indicati dall’art. 133 c.p. In buona sostanza
il giudice, per poter escludere la punibilità, deve verificare che sussista l’indice-criterio della
tenuità dell’offesa, valutata in base agli anzidetti indici-requisiti relativi alla modalità della
condotta e all’esiguità del danno, e che congiuntamente coesista l’altro indice-criterio ovvero
quello della non abitualità del comportamento. Orbene, per effettuare l’apprezzamento
relativo alla sussistenza di tali presupposti, la pronuncia ha sottolineato che il giudice di
legittimità non può che basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito. Ed in
particolare, qualora dagli elementi desumibili dalla motivazione del provvedimento
impugnato possa già escludersi la particolare tenuità del fatto, nella prospettiva tracciata dalla
pronuncia, il giudice di legittimità deve procedere all’annullamento senza rinvio. Ed in tal
senso, nel caso in esame, la Corte ha rilevato che nel provvedimento impugnato emergevano
elementi indicativi della gravità dei fatti addebitati all’imputato che si ponevano in contrasto
con una successiva valutazione di particolare tenuità del fatto. E ciò perché la Corte
territoriale aveva ritenuto pienamente giustificata l’irrogazione di una pena superiore al
minimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non
reiterazione dei benefici di legge, così esprimendo una valutazione aprioristicamente in
antitesi con la particolare tenuità dell’offesa. In definitiva, la pronuncia in commento ha
stabilito che in sede di legittimità la Corte deve valutare l’astratta esistenza dei presupposti di
applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nella sola prospettiva, in caso affermativo, di un
annullamento con rinvio. Diversamente, qualora i presupposti per la declaratoria di tenuità
del fatto non appaiano sussistenti, la Corte deve annullare senza rinvio.
89 Ord. 7 maggio 2015 n. 21014/2015.
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