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sono dell’opinione che le “doglianze proponibili in sede di legittimità non potrebbero mai di guardare il

               merito della  decisione (…), se non in presenza di specifiche violazioni di  legge ”.  Al riguardo, si
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               sottolinea che il primo degli aspetti problematici da considerare ove si volesse attribuire al

               giudice  di  legittimità il  potere  di  applicare  direttamente  la  particolare  tenuità  del  fatto,

               riguarda la formula di  proscioglimento relativa alla causa di non  punibilità che potrebbe

               essere pronunciata nel giudizio di cassazione. E ciò perché la sentenza ex art. 129 c.p.p., che
               può essere emessa in ogni fase e grado del giudizio, contempla le cause di estinzione del

               reato e la mancanza di una condizione di procedibilità ma non la presenza di una causa di

               non  punibilità.  Peraltro,  la  giurisprudenza  di  legittimità  si  è  sempre  mostrata  incline  ad

               applicare l’art. 129 c.p.p., in via di interpretazione analogica o estensiva, anche nel giudizio di
               legittimità in presenza  di una causa  di non  punibilità . Superando le difficoltà legate al
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               tenore dell’art. 129 c.p.p., il fondamento del potere di dichiarare l’esistenza di una causa di

               non punibilità è comunque ravvisabile nell’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., che prevede la
               pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio in ogni altro caso in cui la corte ritiene

               superfluo il rinvio. Tuttavia, a prescindere dalla formula adottabile in sede di legittimità, altre

               sono le perplessità che suscita l’applicazione diretta della causa di non punibilità da parte

               della Corte di Cassazione. Al riguardo si è in primo luogo posto il dubbio se un’eventuale

               dichiarazione  di non  punibilità  per  particolare  tenuità  del  fatto  all’esito del  giudizio  di
               legittimità, rispetterebbe quel contraddittorio che la disciplina complessivamente dettata per

               regolare il nuovo istituto  promuove  nell’interesse dell’imputato e  della persona offesa. In

               proposito, la già citata Relazione n. III/02/2015 ha sottolineato che nella fase di legittimità il
               contraddittorio ha comunque avuto modo di svilupparsi. Inoltre, in relazione all’imputato vi

               è da dire che l’eventuale dichiarazione di non punibilità, ancorché rilevante in  relazione

               all’iscrizione nel casellario giudiziale, costituirebbe in ogni caso una pronuncia più favorevole

               rispetto ad una precedente  sentenza di condanna piena. Quanto alla persona offesa, va
               precisato che comunque in nessuna  fase  del procedimento ad essa è  riconosciuta

               un’eventuale facoltà di opporsi alla pronuncia della sentenza di tenuità del fatto, rilevando

               soltanto che essa abbia avuto modo di interloquire nel procedimento.

                     Non è dunque nemmeno la paventata violazione del contraddittorio a costituire un
               serio ostacolo alla prospettiva di una pronuncia diretta da parte del giudice di legittimità.


            92   In tal senso si esprimono  i rappresentanti ANM  nella audizione presso la Commissione Giustizia della
               Camera dei Deputati tenutasi in data 27 gennaio 2015 in riferimento allo schema di decreto legislativo in
               esame nonché la circolare della Procura della Repubblica di Trento già citata.
            93   Nella  già  menzionata  Relazione  n.  III/02/2015,  sono  riportati  specifici  precedenti  giurisprudenziali  di
               applicazione dell’art. 129 c.p.p. in sede di legittimità in presenza di cause di non punibilità.

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