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sono dell’opinione che le “doglianze proponibili in sede di legittimità non potrebbero mai di guardare il
merito della decisione (…), se non in presenza di specifiche violazioni di legge ”. Al riguardo, si
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sottolinea che il primo degli aspetti problematici da considerare ove si volesse attribuire al
giudice di legittimità il potere di applicare direttamente la particolare tenuità del fatto,
riguarda la formula di proscioglimento relativa alla causa di non punibilità che potrebbe
essere pronunciata nel giudizio di cassazione. E ciò perché la sentenza ex art. 129 c.p.p., che
può essere emessa in ogni fase e grado del giudizio, contempla le cause di estinzione del
reato e la mancanza di una condizione di procedibilità ma non la presenza di una causa di
non punibilità. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità si è sempre mostrata incline ad
applicare l’art. 129 c.p.p., in via di interpretazione analogica o estensiva, anche nel giudizio di
legittimità in presenza di una causa di non punibilità . Superando le difficoltà legate al
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tenore dell’art. 129 c.p.p., il fondamento del potere di dichiarare l’esistenza di una causa di
non punibilità è comunque ravvisabile nell’art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., che prevede la
pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio in ogni altro caso in cui la corte ritiene
superfluo il rinvio. Tuttavia, a prescindere dalla formula adottabile in sede di legittimità, altre
sono le perplessità che suscita l’applicazione diretta della causa di non punibilità da parte
della Corte di Cassazione. Al riguardo si è in primo luogo posto il dubbio se un’eventuale
dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto all’esito del giudizio di
legittimità, rispetterebbe quel contraddittorio che la disciplina complessivamente dettata per
regolare il nuovo istituto promuove nell’interesse dell’imputato e della persona offesa. In
proposito, la già citata Relazione n. III/02/2015 ha sottolineato che nella fase di legittimità il
contraddittorio ha comunque avuto modo di svilupparsi. Inoltre, in relazione all’imputato vi
è da dire che l’eventuale dichiarazione di non punibilità, ancorché rilevante in relazione
all’iscrizione nel casellario giudiziale, costituirebbe in ogni caso una pronuncia più favorevole
rispetto ad una precedente sentenza di condanna piena. Quanto alla persona offesa, va
precisato che comunque in nessuna fase del procedimento ad essa è riconosciuta
un’eventuale facoltà di opporsi alla pronuncia della sentenza di tenuità del fatto, rilevando
soltanto che essa abbia avuto modo di interloquire nel procedimento.
Non è dunque nemmeno la paventata violazione del contraddittorio a costituire un
serio ostacolo alla prospettiva di una pronuncia diretta da parte del giudice di legittimità.
92 In tal senso si esprimono i rappresentanti ANM nella audizione presso la Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati tenutasi in data 27 gennaio 2015 in riferimento allo schema di decreto legislativo in
esame nonché la circolare della Procura della Repubblica di Trento già citata.
93 Nella già menzionata Relazione n. III/02/2015, sono riportati specifici precedenti giurisprudenziali di
applicazione dell’art. 129 c.p.p. in sede di legittimità in presenza di cause di non punibilità.
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