Page 169 - Quaderno 2017-12
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Il vero problema sembra piuttosto risiedere nel fatto che la valutazione della particolare

               tenuità del fatto implica un giudizio di merito che non può essere demandato al Giudice di
               legittimità. Peraltro, la soluzione offerta dalla pronuncia in commento, la quale ha ricavato

               dal testo della sentenza impugnata gli elementi per escludere la particolare tenuità del fatto

               potrebbe risolversi anche a favore di un’eventuale applicabilità diretta della causa di non

               punibilità. Del resto,  non mancano precedenti giurisprudenziali nei quali il giudice di
               legittimità ha dichiarato l’esistenza di una causa di non punibilità dopo aver rilevato che i

               presupposti di fatto per la dichiarazione dell’esistenza di tale causa erano desumibili dal testo

               della sentenza  impugnata .  Quindi,  qualora  dalla  sentenza  impugnata emergano  già  gli
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               elementi di fatto idonei a qualificare la fattispecie come di particolare tenuità, si potrebbe
               ipotizzare  la possibilità  di  un  annullamento  senza  rinvio.  Tuttavia,  residua un  ulteriore

               dubbio. Infatti fra le modifiche introdotte per coordinare l’ingresso nell’ordinamento dell’art.

               131-bis c.p., è stato espressamente previsto l’art. 651-bis c.p.p. al fine di dettare la disciplina
               degli effetti extra-penali della sentenza che abbia dichiarato la tenuità del fatto. Orbene, tale

               norma chiarisce che ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno la sentenza

               emessa in seguito a dibattimento o a norma dell’art. 442 salva opposizione della parte civile

               che  non abbia  accettato il  rito. Ci  si  chiede, dunque,  se  un’eventuale  dichiarazione  di

               particolare  tenuità del fatto emessa in sede di giudizio di legittimità potrebbe spiegare la
               propria efficacia nei giudizi civili e amministrativi . In conclusione, pur riconoscendo che
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               l’esigenza deflattiva che sta alla base del nuovo istituto dovrebbe incoraggiare l’annullamento

               senza rinvio qualora dalla sentenza impugnata emergano già gli elementi di fatto idonei a
               negare  o al contrario  ad evidenziare l’eventuale tenuità del fatto, tuttavia  tale soluzione

               solleva, per le ragioni  sopra esposte, una serie di difficoltà non trascurabili. A  fronte di

               queste perplessità, ne  deriva il rischio che l’applicazione dell’istituto in sede di legittimità,

               divenga occasione di un poderoso allungamento delle fasi processuali.


            94  Cass., sez. VI, 26 aprile 2012, n. 17065. In questa pronuncia la Corte ha annullato senza rinvio rilevando la
               sussistenza della causa di non punibilità della ritrattazione di cui all’art. 376 c.p. in riferimento al delitto di
               favoreggiamento personale, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina per effetto della legge 15
               luglio 2009, n. 94, che estendeva anche a questa fattispecie l’applicabilità dell’art. 376 cit., dopo aver rilevato
               che i presupposti fattuali per la dichiarazione dell’esistenza della causa di non punibilità erano desumibili dal
               testo della sentenza impugnata. Pur non riguardando un’ipotesi di ius superveniens si veda inoltre Cass., sez. VI,
               18 febbraio 2014, n. 9727  in cui la Corte ha annullato senza rinvio applicando l’art. 384 c.p. dopo aver
               verificato che all’accertamento di  fatto desumibile dalla impugnata pronuncia conseguiva l’applicazione
               dell’esimente.
            95   Solleva tale dubbio anche la Relazione  III/02/2015, dubbio legato anche alla  formula utilizzabile per la
               declaratoria di tenuità del fatto, posto che, come si è già sottolineato, l’eventuale pronuncia emessa in forza
               dell’art. 129 c.p.p., appare difficilmente assimilabile alla sentenza pronunciata in seguito a dibattimento.


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