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Il vero problema sembra piuttosto risiedere nel fatto che la valutazione della particolare
tenuità del fatto implica un giudizio di merito che non può essere demandato al Giudice di
legittimità. Peraltro, la soluzione offerta dalla pronuncia in commento, la quale ha ricavato
dal testo della sentenza impugnata gli elementi per escludere la particolare tenuità del fatto
potrebbe risolversi anche a favore di un’eventuale applicabilità diretta della causa di non
punibilità. Del resto, non mancano precedenti giurisprudenziali nei quali il giudice di
legittimità ha dichiarato l’esistenza di una causa di non punibilità dopo aver rilevato che i
presupposti di fatto per la dichiarazione dell’esistenza di tale causa erano desumibili dal testo
della sentenza impugnata . Quindi, qualora dalla sentenza impugnata emergano già gli
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elementi di fatto idonei a qualificare la fattispecie come di particolare tenuità, si potrebbe
ipotizzare la possibilità di un annullamento senza rinvio. Tuttavia, residua un ulteriore
dubbio. Infatti fra le modifiche introdotte per coordinare l’ingresso nell’ordinamento dell’art.
131-bis c.p., è stato espressamente previsto l’art. 651-bis c.p.p. al fine di dettare la disciplina
degli effetti extra-penali della sentenza che abbia dichiarato la tenuità del fatto. Orbene, tale
norma chiarisce che ha efficacia nel giudizio civile o amministrativo di danno la sentenza
emessa in seguito a dibattimento o a norma dell’art. 442 salva opposizione della parte civile
che non abbia accettato il rito. Ci si chiede, dunque, se un’eventuale dichiarazione di
particolare tenuità del fatto emessa in sede di giudizio di legittimità potrebbe spiegare la
propria efficacia nei giudizi civili e amministrativi . In conclusione, pur riconoscendo che
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l’esigenza deflattiva che sta alla base del nuovo istituto dovrebbe incoraggiare l’annullamento
senza rinvio qualora dalla sentenza impugnata emergano già gli elementi di fatto idonei a
negare o al contrario ad evidenziare l’eventuale tenuità del fatto, tuttavia tale soluzione
solleva, per le ragioni sopra esposte, una serie di difficoltà non trascurabili. A fronte di
queste perplessità, ne deriva il rischio che l’applicazione dell’istituto in sede di legittimità,
divenga occasione di un poderoso allungamento delle fasi processuali.
94 Cass., sez. VI, 26 aprile 2012, n. 17065. In questa pronuncia la Corte ha annullato senza rinvio rilevando la
sussistenza della causa di non punibilità della ritrattazione di cui all’art. 376 c.p. in riferimento al delitto di
favoreggiamento personale, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina per effetto della legge 15
luglio 2009, n. 94, che estendeva anche a questa fattispecie l’applicabilità dell’art. 376 cit., dopo aver rilevato
che i presupposti fattuali per la dichiarazione dell’esistenza della causa di non punibilità erano desumibili dal
testo della sentenza impugnata. Pur non riguardando un’ipotesi di ius superveniens si veda inoltre Cass., sez. VI,
18 febbraio 2014, n. 9727 in cui la Corte ha annullato senza rinvio applicando l’art. 384 c.p. dopo aver
verificato che all’accertamento di fatto desumibile dalla impugnata pronuncia conseguiva l’applicazione
dell’esimente.
95 Solleva tale dubbio anche la Relazione III/02/2015, dubbio legato anche alla formula utilizzabile per la
declaratoria di tenuità del fatto, posto che, come si è già sottolineato, l’eventuale pronuncia emessa in forza
dell’art. 129 c.p.p., appare difficilmente assimilabile alla sentenza pronunciata in seguito a dibattimento.
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