Page 165 - Quaderno 2017-12
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Ed è in tale prospettiva che la pronuncia ha svolto il proprio percorso argomentativo,

               esaminando preventivamente se nel caso in questione vi fossero astrattamente le condizioni
               di  applicabilità  del  nuovo  istituto.  A  tale scopo, anzitutto  la decisione  ha  verificato  la

               sussistenza del primo dei presupposti che condizionano l’applicabilità dell’istituto ovvero il

               rispetto dei limiti di pena indicati dall’art. 131-bis, comma 1, c.p. in base ai quali deve trattarsi

               di reato punito con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena
               detentiva non  superiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, come ricordato  nella

               motivazione, l’art. 131-bis, comma 4, c.p. precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad

               eccezione  di  quelle  per  le  quali  la  legge  stabilisce  una  pena  di  specie  diversa  da  quella

               ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso, la norma stabilisce che
               ai fini dell’applicazione del primo comma, e dunque del computo della pena, non si tiene

               conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. In sostanza, si è osservato che in

               ordine alla tenuità del fatto il valore delle circostanze speciali risulta rafforzato nel senso che
               esse non rilevano soltanto quando il  giudice  ne abbia escluso in fatto la sussistenza, non

               essendo sufficiente che non influiscano sull’entità della pena a seguito di giudizio  di

               bilanciamento. In base a questa prima verifica, la Corte ha accertato che il reato in questione

               rientrava nei limiti di  pena entro i quali è  applicabile l’istituto.  Peraltro, nel ritenere la

               particolare tenuità astrattamente applicabile al reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
               in relazione all’entità della pena, la pronuncia ha implicitamente enunciato un principio di

               particolare  importanza  e cioè che la nuova disposizione riguarda anche le fattispecie che

               prevedono  soglie di punibilità. Si tratta di una questione controversa posto che nei primi
               commenti  alla  novella legislativa,  è stato  subito  sollevato  il  dubbio se  l’istituto  possa

               applicarsi ai reati che prevedono soglie di punibilità, in particolare quelli tributari, societari,

               ambientali, quelli di guida in stato di ebbrezza, considerato che l’apposizione di tali soglie

               potrebbe essere intesa come una sorta di presunzione legale di rilevanza penale dei fatti che
               si collocano al di sopra di esse, incompatibile con l’istituto introdotto dall’art. 131-bis c.p. La

               soluzione adottata nella pronuncia appare condivisibile tenuto  conto che in tali reati il

               raggiungimento della soglia determina la rilevanza penale  del fatto ma  senza di  per sé

               escludere che un fatto concreto che si ponga poco al di sopra di tale soglia possa beneficiare
               di un istituto che, in quanto causa di non punibilità, presuppone appunto che il fatto, pur

               scarsamente offensivo, costituisca reato .
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            88   G. L. GATTA, “Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del
               fatto (art. 131-bis c.p.)”, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 22 aprile 2015.

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