Page 165 - Quaderno 2017-12
P. 165
Ed è in tale prospettiva che la pronuncia ha svolto il proprio percorso argomentativo,
esaminando preventivamente se nel caso in questione vi fossero astrattamente le condizioni
di applicabilità del nuovo istituto. A tale scopo, anzitutto la decisione ha verificato la
sussistenza del primo dei presupposti che condizionano l’applicabilità dell’istituto ovvero il
rispetto dei limiti di pena indicati dall’art. 131-bis, comma 1, c.p. in base ai quali deve trattarsi
di reato punito con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena
detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, come ricordato nella
motivazione, l’art. 131-bis, comma 4, c.p. precisa che non si tiene conto delle circostanze, ad
eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella
ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso, la norma stabilisce che
ai fini dell’applicazione del primo comma, e dunque del computo della pena, non si tiene
conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 c.p. In sostanza, si è osservato che in
ordine alla tenuità del fatto il valore delle circostanze speciali risulta rafforzato nel senso che
esse non rilevano soltanto quando il giudice ne abbia escluso in fatto la sussistenza, non
essendo sufficiente che non influiscano sull’entità della pena a seguito di giudizio di
bilanciamento. In base a questa prima verifica, la Corte ha accertato che il reato in questione
rientrava nei limiti di pena entro i quali è applicabile l’istituto. Peraltro, nel ritenere la
particolare tenuità astrattamente applicabile al reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
in relazione all’entità della pena, la pronuncia ha implicitamente enunciato un principio di
particolare importanza e cioè che la nuova disposizione riguarda anche le fattispecie che
prevedono soglie di punibilità. Si tratta di una questione controversa posto che nei primi
commenti alla novella legislativa, è stato subito sollevato il dubbio se l’istituto possa
applicarsi ai reati che prevedono soglie di punibilità, in particolare quelli tributari, societari,
ambientali, quelli di guida in stato di ebbrezza, considerato che l’apposizione di tali soglie
potrebbe essere intesa come una sorta di presunzione legale di rilevanza penale dei fatti che
si collocano al di sopra di esse, incompatibile con l’istituto introdotto dall’art. 131-bis c.p. La
soluzione adottata nella pronuncia appare condivisibile tenuto conto che in tali reati il
raggiungimento della soglia determina la rilevanza penale del fatto ma senza di per sé
escludere che un fatto concreto che si ponga poco al di sopra di tale soglia possa beneficiare
di un istituto che, in quanto causa di non punibilità, presuppone appunto che il fatto, pur
scarsamente offensivo, costituisca reato .
88
88 G. L. GATTA, “Note a margine di una prima sentenza della Cassazione in tema di non punibilità per particolare tenuità del
fatto (art. 131-bis c.p.)”, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 22 aprile 2015.
163

