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in caso di valutazione positiva, all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile ”.
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Per cui, sempre avendo presente le modalità con le quali la particolare tenuità del fatto
può assumere rilievo in sede di legittimità, che devono tener conto della peculiare natura di
detto giudizio, la pronuncia ha affermato, in primo luogo, che la richiesta di applicazione
della particolare tenuità del fatto è proponibile anche nel giudizio di legittimità tenendo
conto che in base all’art. 609, comma 2, c.p.p. la Corte decide anche le questioni che non
sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. E fra queste, secondo l’orientamento al
quale si è attenuta la pronuncia in esame, rientrano anche quelle conseguenti allo ius
superveniens . Pertanto, la richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del
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fatto, oltre che nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado, è proponibile anche nei
procedimenti in corso che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015 che ha
introdotto l’art. 131-bis c.p., si trovassero già nella fase di legittimità. Ciò premesso, la
pronuncia ha affrontato il problema di quale provvedimento possa assumere la Corte di
Cassazione ove sia proposta la questione della esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto. E in tal senso, la sentenza, osservando che l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
presuppone valutazioni di merito oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti
interessati, ha espressamente escluso che la Corte possa annullare senza rinvio la decisione
impugnata applicando direttamente la causa di non punibilità. Ne consegue che, qualora si
ponga la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., la Corte deve preliminarmente
valutare se sussistano le condizioni di applicabilità del nuovo istituto e, in caso affermativo,
deve provvedere all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice del merito affinché
valuti l’applicazione della causa di non punibilità. Dunque, secondo l’impostazione delineata
dalla pronuncia in esame, l’apprezzamento riservato al giudice di legittimità in ordine alla
causa di non punibilità in esame, è esclusivamente rivolto alla preliminare valutazione se vi
siano i presupposti per procedere ad un annullamento con rinvio.
86 Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449.
87 Come già si è avuto modo di accennare, dopo l’emissione della pronuncia in commento, sempre la Terza
Sezione, nel decidere un’altra richiesta di applicazione dell’art. 131-bis avanzata in udienza, con l’ordinanza 7
maggio 2015 n. 21014/2015 ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. Nella citata ordinanza, la Terza
Sezione, pur ribadendo la propria convinzione che l’art. 131-bis c.p. sia applicabile nei giudizi pendenti in fase
di legittimità ha comunque chiesto alle Sezioni Unite se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima
volta e con quali modalità la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. introdotto successivamente alla
proposizione del ricorso. In particolare, ha posto il dubbio se la questione debba essere dedotta attraverso la
formulazione di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p. o di memorie ex art. 121 c.p.p. ovvero ancora oralmente ed
infine se possa essere la Corte ad intervenire ex officio per valutare l’ammissibilità del nuovo istituto. Quelle
sopra richiamate sono solo alcune delle varie questioni sollevate con le tre distinte ordinanze già citate.
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