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in  caso  di  valutazione  positiva,  all’annullamento  della  sentenza  impugnata  con  rinvio  al

               giudice del merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile ”.
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                     Per cui, sempre avendo presente le modalità con le quali la particolare tenuità del fatto

               può assumere rilievo in sede di legittimità, che devono tener conto della peculiare natura di

               detto giudizio, la pronuncia ha affermato, in primo luogo, che la richiesta di applicazione

               della particolare tenuità del  fatto è proponibile anche nel giudizio di legittimità tenendo
               conto che in base all’art. 609, comma 2, c.p.p. la Corte decide anche le questioni che non

               sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. E fra queste, secondo l’orientamento al

               quale si è  attenuta la pronuncia in esame,  rientrano anche quelle conseguenti allo  ius

               superveniens .  Pertanto, la richiesta di esclusione della punibilità per  particolare  tenuità del
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               fatto, oltre che nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado, è proponibile anche nei

               procedimenti in corso  che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015 che ha

               introdotto l’art. 131-bis  c.p., si trovassero già nella fase di legittimità. Ciò premesso, la
               pronuncia ha affrontato il problema di  quale provvedimento possa  assumere la Corte di

               Cassazione ove sia proposta la questione della esclusione della punibilità per particolare

               tenuità del fatto. E in tal senso, la sentenza, osservando che l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

               presuppone  valutazioni di merito  oltre che la necessaria interlocuzione dei soggetti

               interessati, ha espressamente escluso che la Corte possa annullare senza rinvio la decisione
               impugnata applicando direttamente la causa di non punibilità. Ne consegue che, qualora si

               ponga la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis  c.p., la Corte deve preliminarmente

               valutare se sussistano le condizioni di applicabilità del nuovo istituto e, in caso affermativo,
               deve provvedere all’annullamento della  sentenza con rinvio al giudice del  merito affinché

               valuti l’applicazione della causa di non punibilità. Dunque, secondo l’impostazione delineata

               dalla pronuncia in esame, l’apprezzamento  riservato al giudice  di legittimità in ordine alla

               causa di non punibilità in esame, è esclusivamente rivolto alla preliminare valutazione se vi
               siano i presupposti per procedere ad un annullamento con rinvio.



            86   Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449.
            87   Come già si è avuto modo di accennare, dopo l’emissione della pronuncia in commento, sempre la Terza
               Sezione, nel decidere un’altra richiesta di applicazione dell’art. 131-bis avanzata in udienza, con l’ordinanza 7
               maggio 2015 n. 21014/2015 ha rimesso la questione  alle Sezioni Unite. Nella citata ordinanza, la Terza
               Sezione, pur ribadendo la propria convinzione che l’art. 131-bis c.p. sia applicabile nei giudizi pendenti in fase
               di legittimità ha comunque chiesto alle Sezioni Unite se in sede di legittimità possa essere dedotta per la prima
               volta e con quali modalità la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. introdotto successivamente alla
               proposizione del ricorso. In particolare, ha posto il dubbio se la questione debba essere dedotta attraverso la
               formulazione di motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p. o di memorie ex art. 121 c.p.p. ovvero ancora oralmente ed
               infine se possa essere la Corte ad intervenire ex officio per valutare l’ammissibilità del nuovo istituto. Quelle
               sopra richiamate sono solo alcune delle varie questioni sollevate con le tre distinte ordinanze già citate.

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