Page 160 - Quaderno 2017-12
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sottrarsi alla procedura di riscossione coattiva delle imposte, e dunque il precipuo dolo
specifico del reato contestato. In tal senso, la motivazione aveva messo in evidenza che il
disponente e il trustee coincidevano con la medesima persona, ovvero l’imputato, che la
dichiarata finalità liquidatoria indicata nell’atto costitutivo del trust non risultava fosse mai
stata comunicata ai creditori sociali, ed infine che non era mai stato effettuato alcun
versamento, anche parziale, delle somme dovute. Sulla base di tali risultanze processuali,
unite al rilievo della sostanziale inutilità del ricorso alla costituzione di un trust per soddisfare
le ragioni creditorie, i giudici di merito avevano ritenuto dimostrata la natura fraudolenta
della costituzione del trust. Avverso la pronuncia d’appello il difensore dell’imputato aveva
proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi attinenti a violazione di legge e
vizio di motivazione. Inoltre, all’udienza fissata per la discussione del ricorso, il medesimo
aveva chiesto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art.
131-bis c.p., in quanto ius superveniens. Dopo aver esposto le ragioni per le quali il ricorso
doveva ritenersi infondato, e nell’esaminare infine la questione relativa all’applicabilità della
causa di non punibilità, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti
attinenti all’applicazione dell’istituto nei procedimenti in corso e segnatamente nei giudizi di
legittimità. Tuttavia, sempre la Terza Sezione, con tre successive e distinte ordinanze , come
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si vedrà, ha preferito rimettere alle Sezioni Unite svariate questioni comprese quelle sulle
quali si era già espressa con la pronuncia in commento. Pertanto, pur avendo chiarito il
Primo Presidente che le questioni rimesse alle Sezioni Unite non verranno per il momento
affrontate, è evidente che i dubbi sollevati da quella medesima Sezione che ha emesso la
pronuncia in esame, tolgono forza ai principi in essa enunciati. La prima delle questioni
esaminate dalla pronuncia de qua è se la nuova causa di non punibilità possa essere applicata
retroattivamente, tenuto conto che il decreto legislativo che ha introdotto l’art. 131-bis c.p.
non ha previsto una specifica disciplina transitoria. La risposta al quesito dipende dalla
natura, sostanziale o processuale, che si deve riconoscere alla nuova previsione. Al riguardo,
in dottrina i primi commentatori della novella legislativa hanno pacificamente affermato che
l’istituto va ricondotto nell’alveo del diritto sostanziale. In tale prospettiva, si è sottolineato
che la particolare tenuità del fatto appartiene alla categoria delle cause di non punibilità in
senso stretto.
82 Si tratta delle seguenti ordinanze: ord. 7 maggio 2015 n. 21014, ord. 7 maggio 2015 n. 21015 e ord. 7 maggio
n. 21016.
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