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sottrarsi alla procedura di riscossione coattiva delle imposte, e dunque il precipuo dolo

               specifico del reato contestato. In tal senso, la motivazione aveva messo in evidenza che il
               disponente e  il  trustee  coincidevano con la medesima  persona, ovvero l’imputato, che la

               dichiarata finalità liquidatoria indicata nell’atto costitutivo del trust non risultava fosse mai

               stata comunicata ai creditori sociali, ed infine che non era mai stato effettuato alcun

               versamento, anche parziale, delle somme dovute. Sulla base di tali risultanze processuali,
               unite al rilievo della sostanziale inutilità del ricorso alla costituzione di un trust per soddisfare

               le ragioni creditorie, i giudici di merito avevano ritenuto dimostrata  la natura fraudolenta

               della costituzione del trust. Avverso la pronuncia d’appello il difensore dell’imputato aveva

               proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi attinenti a violazione di legge e
               vizio di motivazione. Inoltre, all’udienza fissata per la discussione del ricorso, il medesimo

               aveva chiesto l’esclusione della punibilità per particolare  tenuità del fatto ai sensi dell’art.

               131-bis c.p., in quanto  ius superveniens. Dopo aver esposto le ragioni  per le quali il ricorso
               doveva ritenersi infondato, e nell’esaminare infine la questione relativa all’applicabilità della

               causa di non punibilità, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti

               attinenti all’applicazione dell’istituto nei procedimenti in corso e segnatamente nei giudizi di

               legittimità. Tuttavia, sempre la Terza Sezione, con tre successive e distinte ordinanze , come
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               si vedrà, ha preferito rimettere alle Sezioni Unite svariate questioni comprese quelle sulle
               quali si era già espressa con la  pronuncia in  commento. Pertanto, pur avendo chiarito il

               Primo Presidente che le questioni rimesse alle Sezioni Unite non verranno per il momento

               affrontate, è evidente che i dubbi sollevati da  quella medesima Sezione che ha emesso la
               pronuncia in esame,  tolgono forza ai principi in essa enunciati. La  prima delle questioni

               esaminate dalla pronuncia de qua è se la nuova causa di non punibilità possa essere applicata

               retroattivamente, tenuto conto che il decreto legislativo che ha introdotto l’art. 131-bis c.p.

               non ha previsto una specifica disciplina  transitoria. La risposta al quesito dipende dalla
               natura, sostanziale o processuale, che si deve riconoscere alla nuova previsione. Al riguardo,

               in dottrina i primi commentatori della novella legislativa hanno pacificamente affermato che

               l’istituto va ricondotto nell’alveo del diritto sostanziale. In tale prospettiva, si è sottolineato

               che la particolare tenuità del fatto appartiene alla categoria delle cause di non punibilità in
               senso stretto.





            82   Si tratta delle seguenti ordinanze: ord. 7 maggio 2015 n. 21014, ord. 7 maggio 2015 n. 21015 e ord. 7 maggio
               n. 21016.


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