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legittimità della disciplina transitoria che ha  accompagnato l’entrata in vigore della  l. 5

               dicembre 2005, n. 251, cosiddetta ex Cirielli, la quale, come è noto, ha modificato il regime
               giuridico della prescrizione . Peraltro, esaminando i principi sottesi all’art. 2 c.p., la Corte
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               Costituzionale ha confermato che mentre sussiste un divieto  costituzionalmente  garantito

               dall’art. 25, comma 2, Cost. di applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole rispetto

               a quella vigente al momento di commissione del fatto, non sussiste invece una
               corrispondente garanzia costituzionale a tutela della retroattività della lex mitior. Pertanto, la

               Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui, non essendo la regola di cui all’art.

               2, comma  4, garantita da alcuna norma di rango costituzionale, la legge ordinaria può

               prevedere eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior. Con la conseguenza
               che eventuali norme  transitorie possono derogare alla regola codicistica dell’applicazione

               retroattiva di una  modifica che risulti più vantaggiosa, purché  tale deroga  sia sorretta  da

               sufficienti ragioni giustificative le quali non contrastino con il principio di ragionevolezza
               insito nell’art. 3 Cost. In un’ulteriore decisione, il Giudice delle leggi,  nel respingere una

               questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, l. n. 251 del 2005 con riguardo

               ad un possibile contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. e l’art. 7 Cedu, ha altresì precisato

               che il principio di retroattività della lex mitior così come riconosciuto nella giurisprudenza

               della Corte e.d.u. in materia di art. 7 Cedu, concerne le sole disposizioni che definiscono i
               reati e le pene e  non  coincide quindi con quello che nel  nostro  ordinamento è regolato

               dall’art. 2, comma 4,  posto che quest’ultimo riguarda qualsiasi modifica  in melius  alla

               disciplina di una fattispecie criminosa . In base a tali premesse, viene dunque meno ogni
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               possibile contrasto con i principi ricavabili dai trattati internazionali ed in particolare con

               l’art. 7 Cedu, di un regime di diritto intertemporale che ponga limiti all’applicazione di norme

               sopravvenute più favorevoli al reo.  In  definitiva, tornando alla questione in esame, la

               declaratoria della particolare tenuità del fatto si applica ai procedimenti in corso considerato

               che il d.lgs. n. 28 del  2015 che ha introdotto detto istituto non contempla alcuna norma
               transitoria che stabilisca eccezioni alla regola posta in generale dall’art. 2, comma 4. Peraltro,

               alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, si osserva che il

               legislatore ben avrebbe potuto prevedere una disciplina transitoria dell’art. 131-bis c.p. anche
               in deroga all’art. 2, comma 4.  Infatti, l’esigenza deflattiva che  sta  alla base  dell’istituto

               introdotto dall’art. 131-bis  c.p. avrebbe potuto giustificare un’eccezione alla regola della



            84   C. cost. 23 novembre 2006, n. 393, in CASS. PEN., 2007, p. 419.
            85   C. cost., sent. 22 luglio 2011, n. 236, in CASS. PEN., 2011 con nota di Mari.

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