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legittimità della disciplina transitoria che ha accompagnato l’entrata in vigore della l. 5
dicembre 2005, n. 251, cosiddetta ex Cirielli, la quale, come è noto, ha modificato il regime
giuridico della prescrizione . Peraltro, esaminando i principi sottesi all’art. 2 c.p., la Corte
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Costituzionale ha confermato che mentre sussiste un divieto costituzionalmente garantito
dall’art. 25, comma 2, Cost. di applicazione retroattiva di una norma più sfavorevole rispetto
a quella vigente al momento di commissione del fatto, non sussiste invece una
corrispondente garanzia costituzionale a tutela della retroattività della lex mitior. Pertanto, la
Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui, non essendo la regola di cui all’art.
2, comma 4, garantita da alcuna norma di rango costituzionale, la legge ordinaria può
prevedere eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior. Con la conseguenza
che eventuali norme transitorie possono derogare alla regola codicistica dell’applicazione
retroattiva di una modifica che risulti più vantaggiosa, purché tale deroga sia sorretta da
sufficienti ragioni giustificative le quali non contrastino con il principio di ragionevolezza
insito nell’art. 3 Cost. In un’ulteriore decisione, il Giudice delle leggi, nel respingere una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, l. n. 251 del 2005 con riguardo
ad un possibile contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. e l’art. 7 Cedu, ha altresì precisato
che il principio di retroattività della lex mitior così come riconosciuto nella giurisprudenza
della Corte e.d.u. in materia di art. 7 Cedu, concerne le sole disposizioni che definiscono i
reati e le pene e non coincide quindi con quello che nel nostro ordinamento è regolato
dall’art. 2, comma 4, posto che quest’ultimo riguarda qualsiasi modifica in melius alla
disciplina di una fattispecie criminosa . In base a tali premesse, viene dunque meno ogni
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possibile contrasto con i principi ricavabili dai trattati internazionali ed in particolare con
l’art. 7 Cedu, di un regime di diritto intertemporale che ponga limiti all’applicazione di norme
sopravvenute più favorevoli al reo. In definitiva, tornando alla questione in esame, la
declaratoria della particolare tenuità del fatto si applica ai procedimenti in corso considerato
che il d.lgs. n. 28 del 2015 che ha introdotto detto istituto non contempla alcuna norma
transitoria che stabilisca eccezioni alla regola posta in generale dall’art. 2, comma 4. Peraltro,
alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale richiamata, si osserva che il
legislatore ben avrebbe potuto prevedere una disciplina transitoria dell’art. 131-bis c.p. anche
in deroga all’art. 2, comma 4. Infatti, l’esigenza deflattiva che sta alla base dell’istituto
introdotto dall’art. 131-bis c.p. avrebbe potuto giustificare un’eccezione alla regola della
84 C. cost. 23 novembre 2006, n. 393, in CASS. PEN., 2007, p. 419.
85 C. cost., sent. 22 luglio 2011, n. 236, in CASS. PEN., 2011 con nota di Mari.
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