Page 159 - Quaderno 2017-12
P. 159
La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. sembra, sotto questo profilo,
assimilabile piuttosto alle cause di estinzione del reato, che non incidono sull’astratta
previsione della norma incriminatrice, né escludono la rilevanza penale, ma comportano,
semplicemente, la non punibilità del fatto di reato. E la dottrina ha da tempo sottolineato la
distinzione tra i fenomeni dell’estinzione del reato, da una parte, e dell’abolitio criminis,
dall’altra. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema, e si è pronunciata , per la prima
80
volta, su alcune questioni problematiche relative all’art. 131-bis c.p. Ha infatti affermato che
la nuova causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale e
deve, quindi, in base all’art. 2, comma 4, c.p., essere applicata retroattivamente a tutti i
procedimenti in corso compresi quelli pendenti in cassazione. Se la questione
dell’applicabilità dell’istituto è proposta in sede di legittimità, la Corte deve preventivamente
verificare l’astratta sussistenza dei relativi presupposti: ove, in base a quanto emerge dal
provvedimento impugnato, debba escludersi a priori la tenuità del fatto, la Corte procederà
all’annullamento senza rinvio; se, invece, appaiono astrattamente sussistenti le condizioni di
applicabilità dell’art. 131-bis c.p., annullerà la sentenza con rinvio al giudice di merito affinché
valuti se dichiarare il fatto non punibile, tramite la relativa declaratoria. Nel caso di specie al
liquidatore di una società in accomandita semplice era stato contestato il reato di cui all’art.
11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver costituito un “trust” avente come unica
finalità, secondo la tesi accusatoria, quella di rendere inefficace il procedimento di riscossione
dei debiti tributari. L’imputato sosteneva che il trust era stato costituito al fine di un più
efficace conseguimento degli obiettivi propri della procedura liquidatoria e dunque
nell’interesse della massa dei creditori tra i quali figurava anche l’Agenzia delle Entrate. Ma
ciò non è servito a ribaltare il verdetto in seconda istanza, avendo il giudice di secondo grado
“confermato la decisione con la quale, in data 16 maggio 2012, il Tribunale di quella città
aveva riconosciuto M.C. responsabile del reato di cui al d.lgs n. 74 del 2000, art. 11, perché,
quale liquidatore della “CAR & COUNTRY s.a.s., al fine di evadere le imposte dirette e sul
valore aggiunto, per l’importo complessivo di euro 466.953,95, costituiva fraudolentemente
un trust con il fine di rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione ”.
81
Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano quindi ritenuto fondata la
prospettazione della Procura rilevando che, ancorché il trust apparisse formalmente lecito, le
modalità dell’operazione effettuata palesavano l’intenzione da parte del liquidatore di
80 Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449 - pres. Mannino; rel. Ramacci.
81 Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449; in relazione alla sentenza n. 145/2013-
Corte di Appello di Milano del 30 maggio 2013
157

