Page 159 - Quaderno 2017-12
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La  causa  di  non  punibilità  di  cui  all’art.  131-bis  c.p.  sembra,  sotto  questo  profilo,

               assimilabile piuttosto alle cause di estinzione del reato, che non incidono sull’astratta
               previsione della norma incriminatrice,  né escludono la rilevanza penale, ma comportano,

               semplicemente, la non punibilità del fatto di reato. E la dottrina ha da tempo sottolineato la

               distinzione  tra  i  fenomeni  dell’estinzione  del  reato, da  una  parte, e  dell’abolitio  criminis,

               dall’altra. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema, e si è pronunciata , per la prima
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               volta, su alcune questioni problematiche relative all’art. 131-bis c.p. Ha infatti affermato che

               la nuova causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale e

               deve, quindi, in base all’art. 2, comma 4, c.p., essere applicata retroattivamente a tutti i

               procedimenti in corso compresi quelli pendenti in cassazione. Se la questione
               dell’applicabilità dell’istituto è proposta in sede di legittimità, la Corte deve preventivamente

               verificare l’astratta  sussistenza dei relativi presupposti: ove, in  base a quanto emerge dal

               provvedimento impugnato, debba escludersi a priori la tenuità del fatto, la Corte procederà
               all’annullamento senza rinvio; se, invece, appaiono astrattamente sussistenti le condizioni di

               applicabilità dell’art. 131-bis c.p., annullerà la sentenza con rinvio al giudice di merito affinché

               valuti se dichiarare il fatto non punibile, tramite la relativa declaratoria. Nel caso di specie al

               liquidatore di una società in accomandita semplice era stato contestato il reato di cui all’art.

               11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver costituito un “trust” avente come unica
               finalità, secondo la tesi accusatoria, quella di rendere inefficace il procedimento di riscossione

               dei debiti  tributari. L’imputato  sosteneva che il  trust  era  stato costituito al fine di un più

               efficace conseguimento degli obiettivi propri della procedura liquidatoria e dunque
               nell’interesse della massa dei creditori tra i quali figurava anche l’Agenzia delle Entrate. Ma

               ciò non è servito a ribaltare il verdetto in seconda istanza, avendo il giudice di secondo grado

               “confermato la decisione con la quale, in data 16 maggio 2012, il Tribunale di quella città

               aveva riconosciuto M.C. responsabile del reato di cui al d.lgs n. 74 del 2000, art. 11, perché,
               quale liquidatore della “CAR & COUNTRY s.a.s., al fine di evadere le imposte dirette e sul

               valore aggiunto, per l’importo complessivo di euro 466.953,95, costituiva fraudolentemente

               un trust con il fine di rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione ”.
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               Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano  quindi  ritenuto fondata la
               prospettazione della Procura rilevando che, ancorché il trust apparisse formalmente lecito, le

               modalità dell’operazione effettuata palesavano l’intenzione da parte del liquidatore di


            80   Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449 - pres. Mannino; rel. Ramacci.
            81   Corte di cassazione, sezione III, sentenza 15 aprile 2015, n. 15449; in relazione alla sentenza n. 145/2013-
               Corte di Appello di Milano del 30 maggio 2013

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