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E che tale rischio sia concreto, lo dimostra il fatto che la Terza Sezione, la quale con la

               pronuncia in commento ha dapprima sposato la tesi della possibilità di emettere una
               pronuncia di annullamento senza rinvio per escludere la tenuità del fatto, ha in seguito

               rimesso alle Sezioni Unite la questione se tale tipo di giudizio non richieda necessariamente

               un annullamento con rinvio.




               6     Efficacia extra penale del giudicato



                     Il decreto legislativo in esame ha introdotto nel c.p.p. un articolo 651-bis, recante la
               disciplina dell’efficacia della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. nel giudizio civile

               o amministrativo  di danno. Il  nuovo art.  prevede che  “la sentenza penale irrevocabile di

               proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato
               quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato

               lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso

               nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo

               penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità

               del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito
               abbreviato”.  Come  emerge  dalla  relazione  di  accompagnamento  al  decreto  delegato,

               l’inserimento di questo articolo è stato fatto per “consentire che il giudicato penale, relativamente alla

               particolare tenuità del fatto, che  presuppone comunque un accertamento sulla  esistenza del reato  e sulla
               ascrivibilità dello  stesso all’imputato, sia  efficace nel  giudizio civile per il risarcimento del danno”.  In

               particolare, il Consiglio dei Ministri, rileva che a “questo accertamento penale passato in giudicato in

               ordine all’entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede, con l’azione civile, il risarcimento, deve

               attribuirsi efficacia nel processo  civile, tenuto conto  che l’imputato ha avuto ogni  possibilità di difesa  nel
               giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata; non con un decreto di archiviazione, ma

               con una sentenza dibattimentale è passata in giudicato ”. Invece, non valgono le argomentazioni sin
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               qui esposte per il decreto di archiviazione trattandosi di un provvedimento che “non fa stato

               nel giudizio  civile  o amministrativo, producendo  quale unico  effettivo pregiudizio  l’accertamento del fatto
               reato ”. Andiamo ora a vedere il percorso che ha portato alla modifica della disciplina e le
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               complicazione che lo hanno riguardato.



            96   Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo16 marzo 2015 n. 28.
            97   Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.

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