Page 170 - Quaderno 2017-12
P. 170
E che tale rischio sia concreto, lo dimostra il fatto che la Terza Sezione, la quale con la
pronuncia in commento ha dapprima sposato la tesi della possibilità di emettere una
pronuncia di annullamento senza rinvio per escludere la tenuità del fatto, ha in seguito
rimesso alle Sezioni Unite la questione se tale tipo di giudizio non richieda necessariamente
un annullamento con rinvio.
6 Efficacia extra penale del giudicato
Il decreto legislativo in esame ha introdotto nel c.p.p. un articolo 651-bis, recante la
disciplina dell’efficacia della sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis c.p. nel giudizio civile
o amministrativo di danno. Il nuovo art. prevede che “la sentenza penale irrevocabile di
proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato
quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato
lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso
nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo
penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità
del fatto a norma dell’articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito
abbreviato”. Come emerge dalla relazione di accompagnamento al decreto delegato,
l’inserimento di questo articolo è stato fatto per “consentire che il giudicato penale, relativamente alla
particolare tenuità del fatto, che presuppone comunque un accertamento sulla esistenza del reato e sulla
ascrivibilità dello stesso all’imputato, sia efficace nel giudizio civile per il risarcimento del danno”. In
particolare, il Consiglio dei Ministri, rileva che a “questo accertamento penale passato in giudicato in
ordine all’entità del fatto illecito causativo del danno di cui si chiede, con l’azione civile, il risarcimento, deve
attribuirsi efficacia nel processo civile, tenuto conto che l’imputato ha avuto ogni possibilità di difesa nel
giudizio penale in cui la particolare tenuità del fatto è stata accertata; non con un decreto di archiviazione, ma
con una sentenza dibattimentale è passata in giudicato ”. Invece, non valgono le argomentazioni sin
96
qui esposte per il decreto di archiviazione trattandosi di un provvedimento che “non fa stato
nel giudizio civile o amministrativo, producendo quale unico effettivo pregiudizio l’accertamento del fatto
reato ”. Andiamo ora a vedere il percorso che ha portato alla modifica della disciplina e le
97
complicazione che lo hanno riguardato.
96 Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto legislativo16 marzo 2015 n. 28.
97 Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.
168

