Page 172 - Quaderno 2017-12
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Pare lecito domandarsi se la particolare tenuità, pronunciata ex art. 469, comma 1-bis,

               c.p.p. possa produrre lo stesso vincolo, posto peraltro che, “tradizionalmente”, le sentenze di
               proscioglimento  predibattimentale non sono  accertative  del  fatto.  Un secondo aspetto

               discutibile riguarda, nel merito, la scelta normativa. Senza pensare a un  intervento

               complessivo, che avrebbe potuto e dovuto, toccare per un verso, come accennato, l’art. 538

               c.p.p., consentendo al giudice del dibattimento di prosciogliere per particolare tenuità ma di
               pronunciarsi anche sull’azione civile, stante il pieno accertamento del fatto, e, per altro verso,

               l’art. 578 c.p.p., inserendo il riferimento, oltre che alla condanna, anche al proscioglimento

               per particolare tenuità, il legislatore  delegato è  “saltato  direttamente alle conclusioni”,

               prevedendo una cristallizzazione dell’accertamento  di responsabilità che pare  decisamente
               apodittica, soprattutto per le situazioni che in concreto verranno a crearsi. Infatti, da un lato,

               il “proscioglimento” ai sensi dell’art. 131-bis c.p. rivestirà l’efficacia accertativa cui consegue

               l’effetto extrapenale  nel giudizio civile e amministrativo per il danno derivante da reato;
               dall’altro lato, alla luce della limpida giurisprudenza della Suprema Corte , rimarrà invariata
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               e, si ritiene, ingiustificatamente differenziata, la situazione in cui il giudice dovrà pronunciare

               l’estinzione per prescrizione del reato al termine di fasi processuali in cui si sia svolta una

               piena attività istruttoria comprovante la responsabilità dell’imputato. Due almeno le ricadute

               di sistema negative derivanti dall’insorta sperequazione: nell’ipotesi di proscioglimento per
               prescrizione “in fase avanzata”, il danneggiato risulterà sprovvisto della copertura garantita,

               invece, nei casi di assoluzione per particolare tenuità dell’offesa; l’imputato, come segnalato,

               sarà invogliato a rinunciare alla nuova causa di non punibilità  per  “puntare”  alla più
               conveniente prescrizione. Tornando alla preoccupazione espressa dal Parlamento nella legge

               di delegazione, deve osservarsi che, sul piano pratico, il danneggiato costituitosi parte civile

               nel giudizio concluso  ex  art. 131-bis  c.p. potrà certamente valersi dell’efficacia accertativa

               della pronuncia dibattimentale innanzi al giudice civile.





            99   Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, in GIUR. IT., 2009, p. 2525: «in particolare, si ritiene che il concetto
               di dubbio sull’esistenza di  una causa di giustificazione, sussistendo il quale il giudice deve pronunziare
               sentenza di assoluzione, va[da] ricondotto a quello di “insufficienza” o “contraddittorietà” della prova, di cui
               all’art. 529 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., comma  2, sicché, quando la configurabilità di cause di
               giustificazione sia stata allegata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla  probabilità della
               sussistenza  di  tali  esimenti:  la  presenza  di  un  principio  di  prova  o  di  una  prova  incompleta  porterà
               all’assoluzione,  mentre l’assoluta mancanza di  prove al riguardo,  o la esistenza della prova contraria,
               comporterà la condanna. Allorquando, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta
               di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di condanna, qualora non
               siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque
               il giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una scriminante».

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