Page 172 - Quaderno 2017-12
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Pare lecito domandarsi se la particolare tenuità, pronunciata ex art. 469, comma 1-bis,
c.p.p. possa produrre lo stesso vincolo, posto peraltro che, “tradizionalmente”, le sentenze di
proscioglimento predibattimentale non sono accertative del fatto. Un secondo aspetto
discutibile riguarda, nel merito, la scelta normativa. Senza pensare a un intervento
complessivo, che avrebbe potuto e dovuto, toccare per un verso, come accennato, l’art. 538
c.p.p., consentendo al giudice del dibattimento di prosciogliere per particolare tenuità ma di
pronunciarsi anche sull’azione civile, stante il pieno accertamento del fatto, e, per altro verso,
l’art. 578 c.p.p., inserendo il riferimento, oltre che alla condanna, anche al proscioglimento
per particolare tenuità, il legislatore delegato è “saltato direttamente alle conclusioni”,
prevedendo una cristallizzazione dell’accertamento di responsabilità che pare decisamente
apodittica, soprattutto per le situazioni che in concreto verranno a crearsi. Infatti, da un lato,
il “proscioglimento” ai sensi dell’art. 131-bis c.p. rivestirà l’efficacia accertativa cui consegue
l’effetto extrapenale nel giudizio civile e amministrativo per il danno derivante da reato;
dall’altro lato, alla luce della limpida giurisprudenza della Suprema Corte , rimarrà invariata
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e, si ritiene, ingiustificatamente differenziata, la situazione in cui il giudice dovrà pronunciare
l’estinzione per prescrizione del reato al termine di fasi processuali in cui si sia svolta una
piena attività istruttoria comprovante la responsabilità dell’imputato. Due almeno le ricadute
di sistema negative derivanti dall’insorta sperequazione: nell’ipotesi di proscioglimento per
prescrizione “in fase avanzata”, il danneggiato risulterà sprovvisto della copertura garantita,
invece, nei casi di assoluzione per particolare tenuità dell’offesa; l’imputato, come segnalato,
sarà invogliato a rinunciare alla nuova causa di non punibilità per “puntare” alla più
conveniente prescrizione. Tornando alla preoccupazione espressa dal Parlamento nella legge
di delegazione, deve osservarsi che, sul piano pratico, il danneggiato costituitosi parte civile
nel giudizio concluso ex art. 131-bis c.p. potrà certamente valersi dell’efficacia accertativa
della pronuncia dibattimentale innanzi al giudice civile.
99 Cass., sez. un., 29 maggio 2008, n. 40049, in GIUR. IT., 2009, p. 2525: «in particolare, si ritiene che il concetto
di dubbio sull’esistenza di una causa di giustificazione, sussistendo il quale il giudice deve pronunziare
sentenza di assoluzione, va[da] ricondotto a quello di “insufficienza” o “contraddittorietà” della prova, di cui
all’art. 529 c.p.p., comma 2, e art. 530 c.p.p., comma 2, sicché, quando la configurabilità di cause di
giustificazione sia stata allegata dall’imputato, è necessario procedere ad un’indagine sulla probabilità della
sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà
all’assoluzione, mentre l’assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria,
comporterà la condanna. Allorquando, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta
di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di condanna, qualora non
siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque
il giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una scriminante».
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