Page 173 - Quaderno 2017-12
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Peraltro, sotto questo profilo è purtroppo mancato un intervento sull’art. 75, comma 3,
c.p.p., per consentire al danneggiato di non dover attendere l’irrevocabilità della decisione
penale di particolare tenuità, legittimandolo ad “anticipare” l’azione davanti al giudice civile.
Tuttavia, dal medesimo accertamento che impedirà al giudice civile di revocare in dubbio la
responsabilità del convenuto per i fatti oggetto di causa, scaturirà comunque un riflesso,
seppur non formale, sulla quantificazione risarcitoria: in ragione dell’accertamento di
particolare tenuità che, come visto, addirittura “duplica” i richiami al danno, difficilmente il
giudice civile, pur senza vincoli, potrà offrire grande soddisfazione alle pretese risarcitorie del
danneggiato. Quest’ultimo invero, pur godendo del favore dell’art. 651-bis c.p.p., a fronte di
un’assoluzione dell’imputato per particolare tenuità dell’offesa, e non del fatto, potrebbe
rinunciare a sobbarcarsi l’anticipazione di spese e il rischio di agire in giudizio per ottenere
un risarcimento certo, ma prevedibilmente assai contenuto.
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