Page 173 - Quaderno 2017-12
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Peraltro, sotto questo profilo è purtroppo mancato un intervento sull’art. 75, comma 3,

               c.p.p., per consentire al danneggiato di non dover attendere l’irrevocabilità della decisione
               penale di particolare tenuità, legittimandolo ad “anticipare” l’azione davanti al giudice civile.

               Tuttavia, dal medesimo accertamento che impedirà al giudice civile di revocare in dubbio la

               responsabilità del convenuto per i fatti oggetto di causa, scaturirà comunque un riflesso,

               seppur non formale,  sulla quantificazione risarcitoria: in ragione  dell’accertamento di
               particolare tenuità che, come visto, addirittura “duplica” i richiami al danno, difficilmente il

               giudice civile, pur senza vincoli, potrà offrire grande soddisfazione alle pretese risarcitorie del

               danneggiato. Quest’ultimo invero, pur godendo del favore dell’art. 651-bis c.p.p., a fronte di

               un’assoluzione dell’imputato per  particolare tenuità dell’offesa,  e  non del fatto,  potrebbe
               rinunciare a sobbarcarsi l’anticipazione di spese e il rischio di agire in giudizio per ottenere

               un risarcimento certo, ma prevedibilmente assai contenuto.




























































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