Page 146 - Quaderno 2017-12
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privato ineluttabilmente del diritto di opporsi alla definizione anticipata del procedimento
con sentenza predibattimentale; con grave pregiudizio alla legittima aspirazione a una
definizione della vicenda processuale a lui più favorevole. È utile evidenziare, infine, che la
Suprema Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata, identifica quale giudice del
rinvio la Corte di appello, poiché essendo stata pronunciata in pubblica udienza dopo la
verifica della regolare costituzione delle parti, non può essere considerata quale sentenza
predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p., indipendentemente dalla qualificazione data dal
giudice che l’ha emessa. Lungi dal volersi discostare dalle considerazioni espresse dal
Supremo consesso circa il riconoscimento del potere di veto del pubblico ministero, che
risultano aderenti all’orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento ed agli approdi
della dottrina maggioritaria , si vuole offrire una lettura dell’istituto alla luce del principio
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generale dell’art. 129 c.p.p. a cui l’art. 469 c.p.p. è intimamente legato. Occorre rilevare come,
anche prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis, non sono stati pochi i rilievi critici sollevati
dal riconoscimento del potere oppositivo in capo all’organo dell’accusa. Successivamente alla
riforma, non è mancato chi ha ritenuto come tale potere non potesse spingersi sino al punto di
comprimere l’autonomia del giudice in ordine alla decisione di emettere sentenza
predibattimentale per tenuità del fatto, e, ciò, soprattutto in ragione della dichiarata esigenza
deflativa che è sottesa alla novella. A fronte di un’interpretazione che non lascia dubbi circa la
lettura in combinato disposto dei due commi dell’art. 469 c.p.p., si è sostenuto che il comma 1-
bis, nel porre a carico del giudice l’obbligo di sentire la persona offesa, in aggiunta al magistrato
del pubblico ministero e all’imputato, ed è questo il senso che sembra essere attribuibile alla
congiunzione “anche”, non prevedrebbe che, tale contraddittorio sul punto, possa tradursi in
opposizioni ostative. Dunque, secondo tale impostazione, l’intento del legislatore sarebbe stato
soltanto quello di estendere alla persona offesa dal reato il diritto di interlocuzione con il
giudice, diritto già riconosciuto alle altre parti processuali dal comma 1 dell’art. 469 c.p.p.
Ponendosi in termini assai critici rispetto alla lacunosità della disposizione di nuovo conio, si è
quindi ritenuto che il tema dell’opposizione ostativa da parte del magistrato dell’accusa vada
risolto differenziando le posizioni delle parti dalle quali proviene il dissenso alla definizione del
procedimento nella fase degli atti preliminari.
57 A. MANGIARANCINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 7,
secondo la quale «una diversa interpretazione si paleserebbe irragionevole perché verrebbe sottratto
all’imputato il diritto al contraddittorio, senza che questi vi abbia prestato il consenso (…), tanto più che la
sentenza che dichiari la non punibilità per tenuità del fatto è destinata ad essere inserita nel certificato del
casellario giudiziale e sarà soltanto ricorribile per cassazione».
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