Page 146 - Quaderno 2017-12
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privato ineluttabilmente del diritto di opporsi alla definizione anticipata del procedimento

               con sentenza  predibattimentale;  con  grave pregiudizio alla legittima aspirazione a una
               definizione della vicenda processuale a lui più favorevole. È utile evidenziare, infine, che la

               Suprema Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata, identifica quale giudice del

               rinvio la Corte di appello, poiché essendo  stata pronunciata in pubblica udienza dopo la

               verifica della regolare costituzione delle  parti,  non può essere considerata quale sentenza
               predibattimentale ai sensi dell’art. 469 c.p.p., indipendentemente dalla qualificazione data dal

               giudice  che l’ha  emessa.  Lungi dal volersi discostare  dalle considerazioni  espresse  dal

               Supremo consesso circa il  riconoscimento del potere  di veto del pubblico  ministero, che

               risultano aderenti all’orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento ed agli approdi
               della dottrina maggioritaria , si vuole offrire una lettura dell’istituto alla luce del principio
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               generale dell’art. 129 c.p.p. a cui l’art. 469 c.p.p. è intimamente legato. Occorre rilevare come,

               anche prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis, non sono stati pochi i rilievi critici sollevati
               dal riconoscimento del potere oppositivo in capo all’organo dell’accusa. Successivamente alla

               riforma, non è mancato chi ha ritenuto come tale potere non potesse spingersi sino al punto di

               comprimere l’autonomia del giudice in ordine alla decisione di emettere sentenza

               predibattimentale per tenuità del fatto, e, ciò, soprattutto in ragione della dichiarata esigenza

               deflativa che è sottesa alla novella. A fronte di un’interpretazione che non lascia dubbi circa la
               lettura in combinato disposto dei due commi dell’art. 469 c.p.p., si è sostenuto che il comma 1-

               bis, nel porre a carico del giudice l’obbligo di sentire la persona offesa, in aggiunta al magistrato

               del pubblico ministero e all’imputato, ed è questo il senso che sembra essere attribuibile alla
               congiunzione “anche”, non prevedrebbe che, tale contraddittorio sul punto, possa tradursi in

               opposizioni ostative. Dunque, secondo tale impostazione, l’intento del legislatore sarebbe stato

               soltanto quello  di estendere  alla persona offesa dal reato il diritto  di interlocuzione con il

               giudice, diritto  già riconosciuto  alle  altre  parti processuali  dal comma 1 dell’art. 469 c.p.p.
               Ponendosi in termini assai critici rispetto alla lacunosità della disposizione di nuovo conio, si è

               quindi ritenuto che il tema dell’opposizione ostativa da parte del magistrato dell’accusa vada

               risolto differenziando le posizioni delle parti dalle quali proviene il dissenso alla definizione del

               procedimento nella fase degli atti preliminari.


               57   A.  MANGIARANCINA,  La tenuità  del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative, cit., p. 7,
                  secondo la quale «una diversa interpretazione si paleserebbe irragionevole perché verrebbe sottratto
                  all’imputato il diritto al contraddittorio, senza che questi vi abbia prestato il consenso (…), tanto più che la
                  sentenza che dichiari la non punibilità per tenuità del fatto è destinata ad essere inserita nel certificato del
                  casellario giudiziale e sarà soltanto ricorribile per cassazione».


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