Page 142 - Quaderno 2017-12
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Se per un verso la persona offesa viene sentita soltanto se compare e, pertanto, dovrà

               essere messa in condizione di comparire mediante la notificazione dell’avviso di fissazione
               dell’udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 127 c.p.p., per l’altro verso, essa non

               potrà comunque opporsi alla decisione del giudice, così come invece si ritiene possa fare

               l’imputato grazie all’applicazione, anche in questo caso, dell’art. 469, comma 1, c.p.p. . Il
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               novum, quindi, rispetto alla disciplina ordinaria è rappresentato dall’inserimento nell’art. 469
               del comma 1-bis,  c.p.p.;  che prevede un  meccanismo di interlocuzione da attivarsi con la

               persona offesa. Tuttavia, mentre al comma  1 dell’art. 469 c.p.p.  sono  espressamente

               contemplati, per il magistrato del Pubblico Ministero e per l’imputato, sia il diritto di essere

               sentiti che quello di opporsi alla definizione del procedimento, di diverso tenore è il comma
               1-bis che, per il proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, si limita a enunciare

               espressamente solo la possibilità di sentire la persona offesa e solo se questa è comparsa .
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               La norma, pertanto, non richiamando l’operatività del potere di veto delle parti necessarie
               del processo che, invece,  è prevista al  comma 1, comporta  incertezze interpretative  sulle

               quali si innesta la pronuncia della Suprema  corte che  tra  poco si andrà ad analizzare.  Su

               questi aspetti, ed in particolare in tema di poteri della parte lesa in questo contesto ed in

               questa procedura, o anche sugli effetti che la sua opposizione sortisce, si sono registrate varie

               sentenze  di  primo  grado;  tra  di  loro  differenti  e diametralmente  opposte,  rispetto  alla
               sentenza della Suprema Corte che si andrà  ad analizzare. Secondo il tribunale di  Asti,

               partendo dal presupposto secondo cui il “nuovo comma 1-bis non contiene però nessun riferimento

               alla facoltà, per taluna delle parti processuali, di opporsi alla sentenza predibattimentale e in ciò differisce
               fortemente dalla previsione del primo comma”, detto giudicante e giunto alla conclusione secondo

               cui può “ragionevolmente argomentarsi che la disciplina della sentenza predibattimentale di non punibilità

               per particolare tenuità, contenuta in un comma autonomo e regolata in forma differente rispetto al “vecchio”

               proscioglimento predibattimentale (ad es. la necessità di ascoltare la persona offesa, non prevista dall’art. 469
               comma 1 c.p.p.), non richiamando espressamente la facoltà delle parti di opporsi alla sentenza in camera di


               46   Trib. Milano, sez. IV, 9 aprile 2015, n. 3937.
               47   Non è previsto nessun avviso dell’udienza camerale fissata, al fine di pervenire alla definizione del
                  processo  ex  art. 469 c.p.p.  alla persona offesa che, in tale fase, non potrà opporsi alla definizione del
                  processo per tenuità del  fatto, non essendole riconosciuto alcun potere di veto. La sua “eventuale”
                  audizione, pertanto, sarà funzionale ad integrare lo scarno patrimonio conoscitivo del giudice. Così
                  descritta la disciplina  si presenta lacunosa e  sembra offrire una tutela soltanto apparente alla persona
                  offesa. Sul punto A.  MANGIARANCINA,  La tenuità del fatto  ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi  e ricadute
                  applicative, cit., p. 7, che al  riguardo prevede la necessità di porre la persona offesa nelle condizioni di
                  scegliere se comparire, di guisa che si  dovrà notificarle l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di
                  consiglio, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con l’indicazione che si procederà ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis,
                  c.p.p. Infatti la «mancanza di un avviso di tal fatta potrebbe schiudere la strada alla proposizione di ricorsi
                  per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, per violazione del principio del contraddittorio».

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