Page 142 - Quaderno 2017-12
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Se per un verso la persona offesa viene sentita soltanto se compare e, pertanto, dovrà
essere messa in condizione di comparire mediante la notificazione dell’avviso di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio a norma dell’art. 127 c.p.p., per l’altro verso, essa non
potrà comunque opporsi alla decisione del giudice, così come invece si ritiene possa fare
l’imputato grazie all’applicazione, anche in questo caso, dell’art. 469, comma 1, c.p.p. . Il
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novum, quindi, rispetto alla disciplina ordinaria è rappresentato dall’inserimento nell’art. 469
del comma 1-bis, c.p.p.; che prevede un meccanismo di interlocuzione da attivarsi con la
persona offesa. Tuttavia, mentre al comma 1 dell’art. 469 c.p.p. sono espressamente
contemplati, per il magistrato del Pubblico Ministero e per l’imputato, sia il diritto di essere
sentiti che quello di opporsi alla definizione del procedimento, di diverso tenore è il comma
1-bis che, per il proscioglimento predibattimentale per tenuità del fatto, si limita a enunciare
espressamente solo la possibilità di sentire la persona offesa e solo se questa è comparsa .
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La norma, pertanto, non richiamando l’operatività del potere di veto delle parti necessarie
del processo che, invece, è prevista al comma 1, comporta incertezze interpretative sulle
quali si innesta la pronuncia della Suprema corte che tra poco si andrà ad analizzare. Su
questi aspetti, ed in particolare in tema di poteri della parte lesa in questo contesto ed in
questa procedura, o anche sugli effetti che la sua opposizione sortisce, si sono registrate varie
sentenze di primo grado; tra di loro differenti e diametralmente opposte, rispetto alla
sentenza della Suprema Corte che si andrà ad analizzare. Secondo il tribunale di Asti,
partendo dal presupposto secondo cui il “nuovo comma 1-bis non contiene però nessun riferimento
alla facoltà, per taluna delle parti processuali, di opporsi alla sentenza predibattimentale e in ciò differisce
fortemente dalla previsione del primo comma”, detto giudicante e giunto alla conclusione secondo
cui può “ragionevolmente argomentarsi che la disciplina della sentenza predibattimentale di non punibilità
per particolare tenuità, contenuta in un comma autonomo e regolata in forma differente rispetto al “vecchio”
proscioglimento predibattimentale (ad es. la necessità di ascoltare la persona offesa, non prevista dall’art. 469
comma 1 c.p.p.), non richiamando espressamente la facoltà delle parti di opporsi alla sentenza in camera di
46 Trib. Milano, sez. IV, 9 aprile 2015, n. 3937.
47 Non è previsto nessun avviso dell’udienza camerale fissata, al fine di pervenire alla definizione del
processo ex art. 469 c.p.p. alla persona offesa che, in tale fase, non potrà opporsi alla definizione del
processo per tenuità del fatto, non essendole riconosciuto alcun potere di veto. La sua “eventuale”
audizione, pertanto, sarà funzionale ad integrare lo scarno patrimonio conoscitivo del giudice. Così
descritta la disciplina si presenta lacunosa e sembra offrire una tutela soltanto apparente alla persona
offesa. Sul punto A. MANGIARANCINA, La tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.: vuoti normativi e ricadute
applicative, cit., p. 7, che al riguardo prevede la necessità di porre la persona offesa nelle condizioni di
scegliere se comparire, di guisa che si dovrà notificarle l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di
consiglio, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., con l’indicazione che si procederà ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis,
c.p.p. Infatti la «mancanza di un avviso di tal fatta potrebbe schiudere la strada alla proposizione di ricorsi
per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, per violazione del principio del contraddittorio».
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