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Se l’intenzione era quella di disporre l’inedita iscrizione nel casellario anche dei decreti
archiviatori, il legislatore delegato avrebbe dovuto essere più chiaro. A prescindere da come
la clausola del nuovo art. 3 lett. f), d.p.r. n. 313/2002 verrà interpretata, e la questione
assume una rilevanza non di secondo piano, l’eccezionalità dell’opposizione della persona
sottoposta alle indagini si può giustificare con l’effetto “lato sensu” pregiudizievole che il
decreto di archiviazione per particolare tenuità dell’offesa può comunque arrecare; stante,
quantomeno, la possibile ostatività a successive applicazioni dell’istituto. Riguardo al primo
profilo, invece, i problemi più consistenti investono la circostanza che, ai nostri fini, la
valutazione in punto di tenuità del fatto, da parte sia del p.m. sia del giudice
dell’archiviazione, esige verifiche assai approfondite, incompatibili con una valutazione da
effettuarsi in ambito di inazione. Da un lato è difficile pensare che il p.m., una volta
riscontrata l’esiguità del fatto ipotizzato nella notizia di reato, continui a svolgere delle
indagini volte allo scopo di chiarire ogni dubbio circa la sussistenza degli elementi costitutivi
del reato, al solo fine di avanzare una richiesta di archiviazione a norma dell’art. 411, comma
1-bis c.p.p.; con il rischio che non solo la persona offesa, ma anche l’indagato, si oppongano
alla suddetta richiesta. Del resto, al di là del fatto che nel caso di specie ci troviamo di fronte
a una decisione resa in ipotesi di responsabilità, è sicuramente più facile ipotizzare che, a
fronte di un fatto di reato caratterizzato da tenuità, il p.m. sia indotto a mettere da parte la
notizia di reato lasciandola transitare nell’ambito degli affari penali non prioritari ovvero ad
avanzare si richiesta di archiviazione; ma per una causa diversa da quella qui analizzata,
sicuramente più favorevole all’indagato. D’altronde, una richiesta di archiviazione presentata
in modo troppo affrettato, sempre per tenuità del fatto, imporrebbe comunque al giudice
l’obbligo di ordinare allo stesso p.m. un supplemento investigativo a norma dell’art. 409,
comma 4, c.p.p. Dall’altro lato, il giudice chiamato a dichiarare la tenuità in sede di
archiviazione, deve effettuare una valutazione destinata a tenere in considerazione una serie
considerevolmente ampia di caratteristiche concrete del fatto di reato, che, difficilmente,
potranno essere affrontate, in modo coerente ed esaustivo, nell’ambito di un contesto in cui
il giudice sembra essere tenuto a emettere un provvedimento “in diritto”; alla stregua di ciò
che è tenuto a fare anche per le altre situazioni prese in considerazione nell’art. 411 c.p.p.
Sempre nell’ottica della specialità di questo tipo di procedimento di archiviazione, il nuovo
art. 411, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che, se il g.i.p. non accoglie la richiesta in tal senso del
p.m., può restituire gli atti; eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5,
c.p.p.
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