Page 137 - Quaderno 2017-12
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Se l’intenzione era quella di disporre l’inedita iscrizione nel casellario anche dei decreti

               archiviatori, il legislatore delegato avrebbe dovuto essere più chiaro. A prescindere da come
               la clausola del nuovo  art. 3 lett.  f),  d.p.r. n. 313/2002  verrà interpretata,  e la questione

               assume una rilevanza non di secondo piano, l’eccezionalità dell’opposizione della persona

               sottoposta alle indagini si può giustificare con l’effetto “lato  sensu”  pregiudizievole che il

               decreto di archiviazione per particolare  tenuità dell’offesa può comunque arrecare;  stante,
               quantomeno, la possibile ostatività a successive applicazioni dell’istituto. Riguardo al primo

               profilo, invece, i problemi più consistenti investono la circostanza che, ai nostri fini, la

               valutazione  in punto di tenuità del fatto,  da parte  sia del  p.m. sia  del giudice

               dell’archiviazione, esige verifiche assai approfondite, incompatibili con una valutazione da
               effettuarsi in ambito  di inazione. Da un lato è difficile pensare che il p.m., una volta

               riscontrata l’esiguità del fatto ipotizzato nella notizia  di reato, continui a svolgere  delle

               indagini volte allo scopo di chiarire ogni dubbio circa la sussistenza degli elementi costitutivi
               del reato, al solo fine di avanzare una richiesta di archiviazione a norma dell’art. 411, comma

               1-bis c.p.p.; con il rischio che non solo la persona offesa, ma anche l’indagato, si oppongano

               alla suddetta richiesta. Del resto, al di là del fatto che nel caso di specie ci troviamo di fronte

               a una decisione resa in ipotesi di responsabilità, è sicuramente più facile ipotizzare che, a

               fronte di un fatto di reato caratterizzato da tenuità, il p.m. sia indotto a mettere da parte la
               notizia di reato lasciandola transitare nell’ambito degli affari penali non prioritari ovvero ad

               avanzare  si  richiesta di archiviazione; ma  per una causa diversa da  quella qui analizzata,

               sicuramente più favorevole all’indagato. D’altronde, una richiesta di archiviazione presentata
               in modo troppo affrettato, sempre per tenuità del fatto, imporrebbe comunque al giudice

               l’obbligo di ordinare allo stesso  p.m. un supplemento investigativo a norma dell’art. 409,

               comma  4, c.p.p. Dall’altro lato,  il giudice chiamato  a  dichiarare la tenuità in sede di

               archiviazione, deve effettuare una valutazione destinata a tenere in considerazione una serie
               considerevolmente ampia di  caratteristiche concrete del fatto di reato,  che,  difficilmente,

               potranno essere affrontate, in modo coerente ed esaustivo, nell’ambito di un contesto in cui

               il giudice sembra essere tenuto a emettere un provvedimento “in diritto”; alla stregua di ciò

               che è tenuto a fare anche per le altre situazioni prese in considerazione nell’art. 411 c.p.p.
               Sempre nell’ottica della specialità di questo tipo di procedimento di archiviazione, il nuovo

               art. 411, comma 1-bis, c.p.p. stabilisce che, se il g.i.p. non accoglie la richiesta in tal senso del

               p.m., può restituire gli atti; eventualmente provvedendo ai sensi dell’art. 409, commi 4 e 5,

               c.p.p.


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