Page 132 - Quaderno 2017-12
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La scelta di non consentire la dichiarabilità ex officio della causa di particolare tenuità del

               fatto in ogni  stato e grado del processo,  contrariamente a quanto invece previsto  nello
               schema di decreto delegato trasmesso al Senato il 23 dicembre del 2014, è stato definito dai

               più frutto di una corretta scelta dogmatica, tesa a vagliare la compatibilità dell’accertamento

               del fatto tenue con l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità in senso stretto.

               Invero,  l’affermazione  della  tenuità del fatto  presuppone l’accertamento in ordine  alla
               sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale e dell’attribuibilità all’imputato, tutte

               valutazioni che, richiedendo l’esaurimento dell’accertamento nel merito dell’ipotesi

               accusatoria, mal si conciliano con l’immediata declaratoria  delle cause di non punibilità.

               Tuttavia, va rilevato che tale scelta appare coerente con la configurabilità della tenuità del
               fatto come causa di non punibilità, ma non lo è in relazione alle altre interpolazioni sulla

               disciplina relativa alle pronunce di archiviazione e predibattimentali per tenuità del fatto . Le
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               conseguenze della non punibilità riguardano inoltre l’iscrizione nel casellario giudiziale; così
               come attualmente modificato. L’archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità del

               fatto non equivalgono ad una assoluzione, quindi producono comunque delle conseguenze

               negative per l’indagato o imputato. I  provvedimenti giudiziari che concedono la  non

               punibilità sono iscritti nel casellario giudiziale del sospetto colpevole e vi rimangono per il

               periodo di 10 anni. Ciò è stato previsto per permettere al giudice di conoscere se la stessa
               persona ha già goduto altre volte della causa di non punibilità e, quindi, ha già commesso in

               passato altri reati, anche se di minima gravità. Dopo il termine di dieci anni, l’iscrizione è

               cancellata.  Al contrario, l’iscrizione non risulterà nel casellario giudiziale  richiesto
               dall’interessato, che quindi, in assenza di altre iscrizioni, risulterà nullo anche se la persona è

               stata prosciolta per particolare tenuità  del  fatto.  Un  ulteriore dubbio  che può sorgere

               riguarda l’ipotesi in cui ci siano più reati contestati nello stesso procedimento penale ed uno

               solo o alcuni rientrino nella tenuità. È possibile che in un impianto composto da più reati si
               proceda con il principio della tenuità solo per alcuni, e per altri no. Ma se uno dei reati, pur

               essendo potenzialmente rientrante in se stesso nel principio in questione, si presenta di fatto

               come reato presupposto o comunque propedeutico a reati successivi più gravi, secondo i casi

               la tenuità  potrebbe essere esclusa in considerazione della contestualizzazione dinamica e
               sinergica dei vari capi di imputazione.


               41   In tal senso, Cass., sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48765, in CED CASS., n. 254104, Cass., Sez. VI, 1 marzo
                  2001, n. 15955, Fiori, in CED CASS., n. 218875, Cass., sez. V, 15 febbraio 2005, n. 25155, in CED CASS.,
                  n. 231896.


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