Page 132 - Quaderno 2017-12
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La scelta di non consentire la dichiarabilità ex officio della causa di particolare tenuità del
fatto in ogni stato e grado del processo, contrariamente a quanto invece previsto nello
schema di decreto delegato trasmesso al Senato il 23 dicembre del 2014, è stato definito dai
più frutto di una corretta scelta dogmatica, tesa a vagliare la compatibilità dell’accertamento
del fatto tenue con l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità in senso stretto.
Invero, l’affermazione della tenuità del fatto presuppone l’accertamento in ordine alla
sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale e dell’attribuibilità all’imputato, tutte
valutazioni che, richiedendo l’esaurimento dell’accertamento nel merito dell’ipotesi
accusatoria, mal si conciliano con l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità.
Tuttavia, va rilevato che tale scelta appare coerente con la configurabilità della tenuità del
fatto come causa di non punibilità, ma non lo è in relazione alle altre interpolazioni sulla
disciplina relativa alle pronunce di archiviazione e predibattimentali per tenuità del fatto . Le
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conseguenze della non punibilità riguardano inoltre l’iscrizione nel casellario giudiziale; così
come attualmente modificato. L’archiviazione o il proscioglimento per particolare tenuità del
fatto non equivalgono ad una assoluzione, quindi producono comunque delle conseguenze
negative per l’indagato o imputato. I provvedimenti giudiziari che concedono la non
punibilità sono iscritti nel casellario giudiziale del sospetto colpevole e vi rimangono per il
periodo di 10 anni. Ciò è stato previsto per permettere al giudice di conoscere se la stessa
persona ha già goduto altre volte della causa di non punibilità e, quindi, ha già commesso in
passato altri reati, anche se di minima gravità. Dopo il termine di dieci anni, l’iscrizione è
cancellata. Al contrario, l’iscrizione non risulterà nel casellario giudiziale richiesto
dall’interessato, che quindi, in assenza di altre iscrizioni, risulterà nullo anche se la persona è
stata prosciolta per particolare tenuità del fatto. Un ulteriore dubbio che può sorgere
riguarda l’ipotesi in cui ci siano più reati contestati nello stesso procedimento penale ed uno
solo o alcuni rientrino nella tenuità. È possibile che in un impianto composto da più reati si
proceda con il principio della tenuità solo per alcuni, e per altri no. Ma se uno dei reati, pur
essendo potenzialmente rientrante in se stesso nel principio in questione, si presenta di fatto
come reato presupposto o comunque propedeutico a reati successivi più gravi, secondo i casi
la tenuità potrebbe essere esclusa in considerazione della contestualizzazione dinamica e
sinergica dei vari capi di imputazione.
41 In tal senso, Cass., sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48765, in CED CASS., n. 254104, Cass., Sez. VI, 1 marzo
2001, n. 15955, Fiori, in CED CASS., n. 218875, Cass., sez. V, 15 febbraio 2005, n. 25155, in CED CASS.,
n. 231896.
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