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richiesta avanzata dal magistrato del pubblico ministero, affinché si pervenga ad un esito
processuale più favorevole che eviti il pregiudizio dell’iscrizione del provvedimento di
archiviazione per non punibilità nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 3, lett. f), d.p.r. 14
novembre 2002, n. 313. L’avviso all’indagato, la possibilità di prendere visione degli atti, la
possibilità di opporsi motivatamente alla richiesta, il diritto all’udienza camerale in caso di
opposizione ammissibile costituiscono, infatti, strumenti riconosciuti alla persona sottoposta
alle indagini per ottenere un pronunciamento meno pregiudizievole. È il successivo e nuovo
comma 1-bis dell’art. 411 c.p.p. che disciplina l’interlocuzione della persona offesa e
dell’indagato rispetto alla richiesta di archiviazione. Se pure, l’archiviazione per particolare
tenuità del fatto non presuppone il consenso dell’indagato, né tantomeno quello della
persona offesa, entrambi i soggetti processuali hanno, però, il diritto di essere avvisati della
richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero e possono presentare opposizione.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere altresì pronunciata all’esito
dell’udienza preliminare. In ordine alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere
per tenuità del fatto, alcuni autori hanno sostenuto la possibilità di pervenire a tale epilogo
anche in udienza preliminare, pur in assenza di interpolazione legislativa sull’art. 425 c.p.p.,
ritenendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. già enunciata da tale norma.
Infatti, nonostante l’assenza di un’espressa previsione, questa soluzione può essere
argomentata richiamando l’art. 425, co. 1 c.p.p., laddove prevede che il giudice pronunci
sentenza di non luogo a procedere qualora si tratti di persona non punibile per qualsiasi
causa; anche in questa fase si pone peraltro il problema del consenso dell’imputato. Altri,
rilevato il silenzio serbato dal legislatore in ordine alla fase dell’udienza preliminare e alla
mancata previsione dell’interlocuzione delle parti in tale fase, prevista invece sia nel
procedimento di archiviazione che nel predibattimento, si sono chiesti se ciò fosse un indice
sintomatico della volontà del legislatore di non incidere su tale fase. Il d.lgs. n. 28/2015 ha,
inoltre, previsto che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa
aver luogo con una sentenza predibattimentale, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 469 c.p.p.
A tal proposito va problematicamente segnalato come il predibattimento non rappresenti la
sede più idonea per articolate valutazioni di merito come quelle sottese alla causa di non
punibilità di cui all’art 131-bis c.p.; normalmente il giudice, in questa fase, si trova di fronte ad
un fascicolo vuoto, o quasi. Per queste ragioni è verosimile che, nella prassi, la declaratoria di
non punibilità per particolare tenuità con sentenza predibattimentale assuma una veste
residuale.
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