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richiesta avanzata dal  magistrato del  pubblico ministero,  affinché si  pervenga ad un esito

               processuale  più favorevole  che eviti il  pregiudizio dell’iscrizione del provvedimento di
               archiviazione per non punibilità nel casellario giudiziale ex art. 3, comma 3, lett. f), d.p.r. 14

               novembre 2002, n. 313. L’avviso all’indagato, la possibilità di prendere visione degli atti, la

               possibilità di opporsi motivatamente alla richiesta, il diritto all’udienza camerale in caso di

               opposizione ammissibile costituiscono, infatti, strumenti riconosciuti alla persona sottoposta
               alle indagini per ottenere un pronunciamento meno pregiudizievole. È il successivo e nuovo

               comma 1-bis  dell’art.  411 c.p.p.  che disciplina  l’interlocuzione della persona offesa e

               dell’indagato rispetto alla richiesta di archiviazione. Se pure, l’archiviazione per particolare

               tenuità del fatto non  presuppone il consenso dell’indagato, né  tantomeno quello della
               persona offesa, entrambi i soggetti processuali hanno, però, il diritto di essere avvisati della

               richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero e possono presentare opposizione.

               La non punibilità per  particolare  tenuità del fatto può essere altresì pronunciata all’esito
               dell’udienza preliminare. In ordine alla pronuncia della sentenza di non luogo a procedere

               per tenuità del fatto, alcuni autori hanno sostenuto la possibilità di pervenire a tale epilogo

               anche in udienza preliminare, pur in assenza di interpolazione legislativa sull’art. 425 c.p.p.,

               ritenendo la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. già enunciata da tale norma.

               Infatti, nonostante l’assenza di un’espressa previsione, questa soluzione può essere
               argomentata richiamando l’art. 425,  co. 1 c.p.p., laddove prevede che il giudice pronunci

               sentenza  di non luogo  a  procedere qualora si  tratti di  persona non  punibile per qualsiasi

               causa; anche in questa fase si pone peraltro il problema del consenso dell’imputato. Altri,
               rilevato il  silenzio  serbato dal legislatore in  ordine alla fase dell’udienza preliminare e alla

               mancata previsione dell’interlocuzione delle  parti in tale  fase, prevista invece sia nel

               procedimento di archiviazione che nel predibattimento, si sono chiesti se ciò fosse un indice

               sintomatico della volontà del legislatore di non incidere su tale fase. Il d.lgs. n. 28/2015 ha,
               inoltre, previsto che la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto possa

               aver luogo con una sentenza predibattimentale, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 469 c.p.p.

               A tal proposito va problematicamente segnalato come il predibattimento non rappresenti la

               sede più idonea per articolate valutazioni di merito come quelle sottese alla causa di non
               punibilità di cui all’art 131-bis c.p.; normalmente il giudice, in questa fase, si trova di fronte ad

               un fascicolo vuoto, o quasi. Per queste ragioni è verosimile che, nella prassi, la declaratoria di

               non  punibilità  per  particolare  tenuità  con  sentenza  predibattimentale  assuma  una veste

               residuale.


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