Page 131 - Quaderno 2017-12
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Quanto al dibattimento, sebbene la possibilità di addivenire alla pronuncia di

               proscioglimento per  particolare  tenuità del fatto venga pacificamente desunta dalla
               disposizione di cui all’art. 651-bis  c.p.p., non si rinviene nel decreto l’indicazione  della

               tipologia di sentenza da adottare nel caso di specie. Ed invero, mentre le prime applicazioni

               della riforma propendevano per una pronuncia emessa all’esito del  dibattimento  ai sensi

               dell’art. 529 c.p.p., successivamente, anche in virtù degli effetti di giudicato nei giudizi civili
               ed amministrativi riconosciuti alla sentenza irrevocabile emessa all’esito del dibattimento ed

               all’esito del giudizio abbreviato, si è ritenuta più adatta la formula di proscioglimento prevista

               dall’art. 530 c.p.p. Per cui, proprio in considerazione di quanto disposto dal nuovo art. 651-

               bis c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno alla
               sentenza penale irrevocabile di proscioglimento  ex  art. 131-bis, pronunciata in seguito a

               dibattimento, l’istituto è da ritenersi certamente applicabile nel giudizio di primo grado. Non

               paiono, inoltre, esservi ostacoli alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del
               fatto nei  giudizi di appello e di legittimità , pur residuando  in quest’ultimo caso alcune
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               criticità connesse al fatto che l’applicazione dell’istituto presuppone valutazioni di merito,

               normalmente precluse alla Corte di Cassazione, tema che sarà approfondito successivamente.

               Pertanto, nei rispettivi limiti di cognizione, il giudice d’appello sarà chiamato ad affrontare la

               questione limitatamente al devoluto,  mentre la Corte  di cassazione, investita con specifici
               motivi ai sensi dell’art. 606, lett. b) o lett. e), c.p.p., dovrà valutare la sussistenza in astratto

               delle condizioni di  applicabilità dell’art. 131-bis  c.p.p., disponendo eventualmente

               l’annullamento con rinvio .Ulteriore problema è infine quello della ammissibilità  della
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               declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado, ai sensi

               dell’art. 129 c.p.p. .  La soluzione affermativa ha trovato qualche apertura da parte  della
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               giurisprudenza , rispetto alla questione più generale dell’inclusione della non punibilità nel
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               novero delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In ordine alla possibilità di pervenire

               alla sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., merita di essere ricordata l’inversione di marcia
               operata repentinamente dal delegato in ordine alla mancata interpolazione dell’art. 129 c.p.p.





               37   Così come precisato in: Cass. pen., n. 15449/2015.
               38   In tal senso Cass., sez. un., 8 aprile 2015, n. 15449, in www.cortedicassazione.it; Cass., sez. IV, 1° luglio 2015,
                  n. 33821, www.cortedicassazione.it.
               39   Sul  tema  si  veda,  ampiamente,  Corte  di  Cassazione,  Ufficio  del  Massimario,  Problematiche  processuali
                  riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del fatto”, Rel. n. III/02/2015, a cura di CORBO A.,
                  FIDELBO G., in www.cortedicassazione.it.
               40   Fra le altre Cass. pen., Sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48765.


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