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Quanto al dibattimento, sebbene la possibilità di addivenire alla pronuncia di
proscioglimento per particolare tenuità del fatto venga pacificamente desunta dalla
disposizione di cui all’art. 651-bis c.p.p., non si rinviene nel decreto l’indicazione della
tipologia di sentenza da adottare nel caso di specie. Ed invero, mentre le prime applicazioni
della riforma propendevano per una pronuncia emessa all’esito del dibattimento ai sensi
dell’art. 529 c.p.p., successivamente, anche in virtù degli effetti di giudicato nei giudizi civili
ed amministrativi riconosciuti alla sentenza irrevocabile emessa all’esito del dibattimento ed
all’esito del giudizio abbreviato, si è ritenuta più adatta la formula di proscioglimento prevista
dall’art. 530 c.p.p. Per cui, proprio in considerazione di quanto disposto dal nuovo art. 651-
bis c.p.p., che attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi di danno alla
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento ex art. 131-bis, pronunciata in seguito a
dibattimento, l’istituto è da ritenersi certamente applicabile nel giudizio di primo grado. Non
paiono, inoltre, esservi ostacoli alla declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del
fatto nei giudizi di appello e di legittimità , pur residuando in quest’ultimo caso alcune
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criticità connesse al fatto che l’applicazione dell’istituto presuppone valutazioni di merito,
normalmente precluse alla Corte di Cassazione, tema che sarà approfondito successivamente.
Pertanto, nei rispettivi limiti di cognizione, il giudice d’appello sarà chiamato ad affrontare la
questione limitatamente al devoluto, mentre la Corte di cassazione, investita con specifici
motivi ai sensi dell’art. 606, lett. b) o lett. e), c.p.p., dovrà valutare la sussistenza in astratto
delle condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis c.p.p., disponendo eventualmente
l’annullamento con rinvio .Ulteriore problema è infine quello della ammissibilità della
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declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto in ogni stato e grado, ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. . La soluzione affermativa ha trovato qualche apertura da parte della
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giurisprudenza , rispetto alla questione più generale dell’inclusione della non punibilità nel
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novero delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In ordine alla possibilità di pervenire
alla sentenza di assoluzione ex art. 530 c.p.p., merita di essere ricordata l’inversione di marcia
operata repentinamente dal delegato in ordine alla mancata interpolazione dell’art. 129 c.p.p.
37 Così come precisato in: Cass. pen., n. 15449/2015.
38 In tal senso Cass., sez. un., 8 aprile 2015, n. 15449, in www.cortedicassazione.it; Cass., sez. IV, 1° luglio 2015,
n. 33821, www.cortedicassazione.it.
39 Sul tema si veda, ampiamente, Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, Problematiche processuali
riguardanti l’immediata applicazione della “particolare tenuità del fatto”, Rel. n. III/02/2015, a cura di CORBO A.,
FIDELBO G., in www.cortedicassazione.it.
40 Fra le altre Cass. pen., Sez. VI, 6 dicembre 2012, n. 48765.
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