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andando tuttavia a individuare un istituto nuovo destinato a discostarsi vuoi da quello che

               tratta l’esiguità penale  nell’ambito  della giurisdizione minorile, vuoi  da quello che  tratta il
               medesimo istituto in sede di giurisdizione del giudice di pace. Se con il primo istituto

               condivide la natura sostanziale e, di conseguenza, verifiche a forte componente valutativa,

               con il secondo condivide invece l’opportunità di addivenire a una valutazione, in termini di

               particolare tenuità del  fatto, già in sede  di archiviazione.  Ed è  proprio  con riguardo a
               quest’ultimo momento processuale  che  la l. n.  28/2015  introduce  una  prima  sede di

               confronto, aggiungendo un’ulteriore ipotesi di archiviazione “in diritto” nell’ambito dell’art.

               411 c.p.p.; mediante il riferimento all’eventualità che la persona sottoposta alle indagini non

               sia  punibile  ai  sensi  dell’art.  131-bis  del  c.p.  per  particolare  tenuità  del  fatto.  Quindi,  il
               Governo, ha esercitato un parziale “self-restraint” dai risvolti, però, non sempre lineari. In

               primo luogo, proprio perché la causa di non punibilità inserita nel codice sostanziale è stata

               tradotta  in  un  nuovo  motivo  di  archiviazione,  collocato  nell’art.  411,  comma  1,  c.p.p.
               Contestualmente, il legislatore delegato ha voluto creare, con l’art. 411, comma 1-bis, c.p.p.,

               anche una sorta di procedimento “parallelo”; incentrato sulla specialità della nuova ipotesi.

               In prima battuta, si prevede che la richiesta  di archiviazione per particolare tenuità sia

               comunicata dal pubblico ministero  tanto alla persona offesa, quanto all’indagato, i quali

               possono egualmente  presentare opposizione entro l’abituale termine di dieci giorni,
               indicando le ragioni del dissenso.  “L’omesso avviso alla persona offesa dal reato della

               richiesta di archiviazione comporta la nullità del provvedimento adottato dal giudice per le

               indagini preliminari” . Inoltre l’avviso in questione va disposto anche se la parte offesa non
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               abbia chiesto di essere informata circa l’eventuale archiviazione come invece previsto di

               regola dell’art. 408 comma 2 c.p.p. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai

               sensi dell’articolo 409, comma 2, e dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede

               con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede

               senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nel caso
               in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente

               provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5. Quindi, il Pubblico Ministero non può

               archiviare direttamente; ma deve chiedere l’archiviazione al g.i.p. che è un giudice. Il g.i.p., poi,
               deciderà in via autonoma, o “de plano”, se non viene proposta opposizione all’archiviazione;

               oppure dopo aver esaminato, nel contraddittorio tra le parti in udienza in camera di consiglio, la

               medesima richiesta di archiviazione.


               42   Cass. Pen., Sez III, n. 24723 del 17 marzo 2013.

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