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andando tuttavia a individuare un istituto nuovo destinato a discostarsi vuoi da quello che
tratta l’esiguità penale nell’ambito della giurisdizione minorile, vuoi da quello che tratta il
medesimo istituto in sede di giurisdizione del giudice di pace. Se con il primo istituto
condivide la natura sostanziale e, di conseguenza, verifiche a forte componente valutativa,
con il secondo condivide invece l’opportunità di addivenire a una valutazione, in termini di
particolare tenuità del fatto, già in sede di archiviazione. Ed è proprio con riguardo a
quest’ultimo momento processuale che la l. n. 28/2015 introduce una prima sede di
confronto, aggiungendo un’ulteriore ipotesi di archiviazione “in diritto” nell’ambito dell’art.
411 c.p.p.; mediante il riferimento all’eventualità che la persona sottoposta alle indagini non
sia punibile ai sensi dell’art. 131-bis del c.p. per particolare tenuità del fatto. Quindi, il
Governo, ha esercitato un parziale “self-restraint” dai risvolti, però, non sempre lineari. In
primo luogo, proprio perché la causa di non punibilità inserita nel codice sostanziale è stata
tradotta in un nuovo motivo di archiviazione, collocato nell’art. 411, comma 1, c.p.p.
Contestualmente, il legislatore delegato ha voluto creare, con l’art. 411, comma 1-bis, c.p.p.,
anche una sorta di procedimento “parallelo”; incentrato sulla specialità della nuova ipotesi.
In prima battuta, si prevede che la richiesta di archiviazione per particolare tenuità sia
comunicata dal pubblico ministero tanto alla persona offesa, quanto all’indagato, i quali
possono egualmente presentare opposizione entro l’abituale termine di dieci giorni,
indicando le ragioni del dissenso. “L’omesso avviso alla persona offesa dal reato della
richiesta di archiviazione comporta la nullità del provvedimento adottato dal giudice per le
indagini preliminari” . Inoltre l’avviso in questione va disposto anche se la parte offesa non
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abbia chiesto di essere informata circa l’eventuale archiviazione come invece previsto di
regola dell’art. 408 comma 2 c.p.p. Il giudice, se l’opposizione non è inammissibile, procede ai
sensi dell’articolo 409, comma 2, e dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede
con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede
senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nel caso
in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente
provvedendo ai sensi dell’articolo 409, commi 4 e 5. Quindi, il Pubblico Ministero non può
archiviare direttamente; ma deve chiedere l’archiviazione al g.i.p. che è un giudice. Il g.i.p., poi,
deciderà in via autonoma, o “de plano”, se non viene proposta opposizione all’archiviazione;
oppure dopo aver esaminato, nel contraddittorio tra le parti in udienza in camera di consiglio, la
medesima richiesta di archiviazione.
42 Cass. Pen., Sez III, n. 24723 del 17 marzo 2013.
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