Page 133 - Quaderno 2017-12
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Andremo successivamente a vedere nello specifico le due riforme e le problematiche

               che hanno accompagnato l’istituto sotto il profilo procedurale, sia processuale che extra.


               1.1  Profili di coordinamento

                     Nel disattendere l’invito della Commissione Giustizia della Camera a valutare

               l’opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 34,
               d.lgs. 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la

               corrispondente disciplina dettata per il rito ordinario, il legislatore del 2015 ha dato vita a un

               sistema destinato a creare una  serie di interferenze  tra diverse disposizioni astrattamente

               applicabili alle medesime  situazioni, che  dovranno essere di volta in volta risolte dagli
               interpreti. Non vi è dubbio infatti che la nuova causa di non punibilità disciplinata dall’art.

               131-bis c.p. possa trovare applicazione anche nel procedimento davanti al giudice di pace,

               grazie alla previsione di cui all’art. 2, d.lgs. n. 274/2000, risultando essa strutturata in modo
               completamente diverso e non richiedendo tutte le condizioni richieste dall’art. 34, d.lgs. n.

               274/2000 27; come al contempo quest’ultima causa di non punibilità potrà  trovare

               applicazione nell’ambito del rito ordinario, laddove sussistano le condizioni di cui all’art. 63,

               d.lgs. n. 274/2000 28. Il problema tuttavia  nella pratica si  porrà  sovente, in quanto la

               diversità tra l’istituto della tenuità del fatto disciplinato per il rito davanti al giudice di pace e
               quello disciplinato per il rito ordinario si colloca non solo sul piano della natura, ma anche e

               soprattutto su quello dei presupposti e della disciplina processuale in senso stretto, l’impatto

               dei quali risulterà sicuramente determinante. Da qui, dunque, due sistemi processuali, quello
               ordinario e quello davanti al giudice di pace, caratterizzati da una geometria variabile, non più

               giustificabile  sulla base  soltanto  delle innegabili peculiarità del procedimento di pace.

               Quanto, poi, ai rapporti tra la nuova formula di particolare tenuità e le preesistenti soluzioni

               processuali che vi fanno riferimento, ossia l’art. 27 d.p.p.m. e l’art. 34 d.lgs., n. 274/2000, il
               quadro pare piuttosto chiaro. Il ricorso alla causa generale di non punibilità di cui all’art. 131-

               bis c.p.p. sembra sovrapporsi alle due soluzioni di settore già da tempo in vigore. Sembra

               lecito ritenere che data, appunto, l’interpolazione operata nel cuore della parte generale del

               c.p., il riscontro da parte del p.m. dei canoni di particolare tenuità come da ultimo specificati,
               debba comportare la formulazione della richiesta di archiviazione  ex  art. 411 comma 1,

               ultima parte, c.p.p. Nel procedimento minorile, solo nell’ipotesi, forse non molto frequente,

               in cui si debbano escludere i presupposti della nuova causa di non punibilità, ma si possano

               ritenere, invece, sussistenti quelli dell’art. 27 d.p.p.m., il pubblico ministero presso il


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