Page 129 - Quaderno 2017-12
P. 129
In quest’ottica, i livelli di coinvolgimento della persona offesa avrebbero potuto essere
diversi, potendosi attestare, il parere della persona offesa, alla stregua di un semplice
passaggio obbligato ovvero di una valutazione vincolante per giungere al proscioglimento
per esiguità del fatto. Se questa seconda soluzione, in grado di condizionare in modo
insindacabile l’esito del processo, avrebbe potuto prestarsi a censure sotto il profilo dell’art.
101, comma 2, Cost., che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, la prima soluzione,
invece, avrebbe potuto destare qualche perplessità nell’imporre alla persona offesa, già
costituita parte civile, il trasferimento della propria domanda risarcitoria in altra sede, al fine
di riprendere dall’inizio l’accertamento del fatto di reato. Perplessità che sembrano
concretizzarsi e, nell’assenza del diritto a ottenere, nel più breve tempo ragionevolmente
possibile, una risposta istituzionale a una domanda proposta in modo legittimo, e, nella
violazione dell’art. 24 Cost. che, per quel che qui importa, non sembra tutelare il solo diritto
a innescare l’azione di fronte a qualsivoglia istanza giurisdizionale, ma anche a mantenervi
legittimamente l’azione esercitata per ottenere una decisione, senza che l’iniziativa possa
essere arbitrariamente condotta a un non liquet che obbliga a una nuova azione dinanzi a un
giudice diverso. Tuttavia, al di là di tali considerazioni, la posizione della persona offesa che
opera nel processo in veste di “accusa penale privata”, risulta assai più tutelata in un contesto
in cui si debba procedere a una valutazione di “non punibilità”, che implica comunque
l’attivazione di apposite sedi di dialettica e contraddittorio per addivenire a una decisione di
colpevolezza, piuttosto che in un ambito connotato in chiave di non procedibilità, che
impone di fatto una rapida risoluzione del procedimento. Ora, sempre trattando degli effetti
procedurali della modifica, a fronte ad una disciplina processuale invero non molto
articolata, si pone anzitutto il problema dell’individuazione delle fasi del procedimento nelle
quali è possibile giungere ad una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del
fatto. Deve a tal proposito essere segnalato, in primo luogo, che il d.lgs. n. 28/2015 prevede
espressamente, mediante una modifica della disciplina dell’archiviazione, la possibilità di una
declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nella fase delle indagini preliminari. Per ciò
che concerne il procedimento di archiviazione, infatti, la novella legislativa, con
l’innovazione dell’art. 411, comma 1, c.p.p., ha previsto l’ulteriore possibilità per il magistrato
del pubblico ministero di pervenire alla richiesta di archiviazione ove il soggetto sottoposto
alle indagini non sia punibile per particolare tenuità del fatto. Il meccanismo procedimentale,
poi, è stato corredato, anche dal potenziamento del contraddittorio argomentativo con la
persona offesa e dal riconoscimento del diritto dell’indagato di contraddire, in ordine alle
127

