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In quest’ottica, i livelli di coinvolgimento della persona offesa avrebbero potuto essere

               diversi, potendosi attestare, il  parere della persona offesa, alla  stregua di un semplice
               passaggio  obbligato ovvero di una valutazione vincolante per giungere al proscioglimento

               per esiguità del fatto.  Se questa seconda  soluzione, in grado di condizionare in modo

               insindacabile l’esito del processo, avrebbe potuto prestarsi a censure sotto il profilo dell’art.

               101, comma 2, Cost., che vuole i  giudici soggetti soltanto alla legge,  la prima soluzione,
               invece,  avrebbe  potuto  destare  qualche  perplessità  nell’imporre  alla  persona  offesa,  già

               costituita parte civile, il trasferimento della propria domanda risarcitoria in altra sede, al fine

               di riprendere dall’inizio l’accertamento del  fatto  di reato.  Perplessità  che sembrano

               concretizzarsi e,  nell’assenza  del diritto a ottenere, nel più  breve  tempo ragionevolmente
               possibile, una risposta  istituzionale a una domanda proposta in  modo legittimo, e,  nella

               violazione dell’art. 24 Cost. che, per quel che qui importa, non sembra tutelare il solo diritto

               a innescare l’azione di fronte a qualsivoglia istanza giurisdizionale, ma anche a mantenervi
               legittimamente l’azione esercitata per ottenere una decisione, senza  che l’iniziativa possa

               essere arbitrariamente condotta a un non liquet che obbliga a una nuova azione dinanzi a un

               giudice diverso. Tuttavia, al di là di tali considerazioni, la posizione della persona offesa che

               opera nel processo in veste di “accusa penale privata”, risulta assai più tutelata in un contesto

               in cui si debba  procedere a una valutazione  di  “non punibilità”,  che implica comunque
               l’attivazione di apposite sedi di dialettica e contraddittorio per addivenire a una decisione di

               colpevolezza,  piuttosto  che  in  un  ambito  connotato  in  chiave  di  non  procedibilità,  che

               impone di fatto una rapida risoluzione del procedimento. Ora, sempre trattando degli effetti
               procedurali della  modifica, a  fronte ad una disciplina processuale invero non molto

               articolata, si pone anzitutto il problema dell’individuazione delle fasi del procedimento nelle

               quali è possibile giungere ad una declaratoria di non punibilità per  particolare tenuità del

               fatto. Deve a tal proposito essere segnalato, in primo luogo, che il d.lgs. n. 28/2015 prevede
               espressamente, mediante una modifica della disciplina dell’archiviazione, la possibilità di una

               declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nella fase delle indagini preliminari. Per ciò

               che concerne il procedimento di archiviazione, infatti, la novella legislativa, con

               l’innovazione dell’art. 411, comma 1, c.p.p., ha previsto l’ulteriore possibilità per il magistrato
               del pubblico ministero di pervenire alla richiesta di archiviazione ove il soggetto sottoposto

               alle indagini non sia punibile per particolare tenuità del fatto. Il meccanismo procedimentale,

               poi,  è stato corredato, anche dal potenziamento del contraddittorio argomentativo con la

               persona offesa e dal riconoscimento del diritto dell’indagato di contraddire, in ordine alle


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