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reato”. Relazione ministeriale che si esprime a chiare lettere nel senso che le cause di
esclusione della punibilità non possono influire sulla responsabilità dell’ente, appunto perché
non escludono il reato.
La particolare tenuità del fatto integra una causa di non punibilità del reato e non una
causa di estinzione del reato. In altri termini: il reato sussiste, come fatto antigiuridico, ma
non viene punito, in concreto, perché ritenuto di scarsa offensività. Le cause di estinzione
del reato operano invece sulla punibilità in astratto escludendo in radice la stessa
configurazione del reato. Tra le cause di estinzione del reato, l’unica che esclude la
responsabilità dell’ente è l’amnistia; art 8, decreto 231/01, come abbiamo prima visto.
Affermare la sanzionabilità dell’ente in presenza di causa estintiva del reato, ed invece
escluderla in presenza di reato accertato ma non punibile, pare affermazione intrinsecamente
irragionevole. Altresì va ricordato che l’articolo 12 comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.
231/01 prevede per le sanzioni pecuniarie una diminuente che potrebbe rilevare nel caso di
specie. L’art. 12 prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria
è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se l’autore
del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o il danno patrimoniale cagionato è
di particolare tenuità. Questa nuova norma, come vedremo più avanti, interessa direttamente
anche la polizia giudiziaria e, in particolar modo, gli atti redatti in sede di indagini. In questa
sede è opportuno sottolineare solamente che di fatto in questa procedura la magistratura,
Pubblico Ministero in primo luogo, ma anche giudici in seconda battuta, traggono gli
elementi fondamentali per il loro convincimento e le loro decisioni principalmente dalla
comunicazione di notizie di reato e, comunque, dalle informazioni fornite dalla Polizia
Giudiziaria. Le aziende e gli enti in genere non possono essere soggetti a sanzioni penali,
come qualcuno ha ritenuto di sottolineare, ma vanno soggetti al pagamento di quote o altre
sanzioni amministrative più gravi come conseguenza di reati commessi da amministratori e
dipendenti ai quali tali reati vanno contestati in via personale. Fonte di equivoco potrebbe
essere il fatto che anche le sanzioni amministrative previste dalla legge in esame sono poi, in
realtà, irrogate “stranamente” dal giudice penale. Ed anzi, prima ancora, il pubblico ministero
promuove un “capo di incolpazione” per tali sanzioni amministrative. Probabile che si tratti
di un equivoco dovuto ad una strana competenza del giudice penale; oltre che del Pubblico
Ministero e della p.g. In realtà secondo le regole generali, la polizia giudiziaria accerta i reati
con la CNR, il pubblico ministero promuove l’azione penale per i reati e il giudice penale
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