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reato”.  Relazione ministeriale  che si esprime a chiare lettere nel senso che le cause di

               esclusione della punibilità non possono influire sulla responsabilità dell’ente, appunto perché
               non escludono il reato.

                     La particolare tenuità del fatto integra una causa di non punibilità del reato e non una

               causa di estinzione del reato. In altri termini: il reato sussiste, come fatto antigiuridico, ma

               non viene punito, in concreto, perché ritenuto di scarsa offensività. Le cause di estinzione
               del reato operano invece sulla punibilità in astratto escludendo in radice la  stessa

               configurazione del reato.  Tra le cause di estinzione del reato, l’unica che esclude la

               responsabilità  dell’ente  è  l’amnistia;  art  8,  decreto  231/01,  come abbiamo prima  visto.

               Affermare la sanzionabilità  dell’ente in presenza di causa estintiva  del  reato,  ed invece
               escluderla in presenza di reato accertato ma non punibile, pare affermazione intrinsecamente

               irragionevole. Altresì va ricordato che l’articolo 12 comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.

               231/01 prevede per le sanzioni pecuniarie una diminuente che potrebbe rilevare nel caso di
               specie. L’art. 12 prevede i casi di riduzione della sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria

               è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se l’autore

               del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha

               ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo o il danno patrimoniale cagionato è

               di particolare tenuità. Questa nuova norma, come vedremo più avanti, interessa direttamente
               anche la polizia giudiziaria e, in particolar modo, gli atti redatti in sede di indagini. In questa

               sede è opportuno sottolineare solamente che di fatto in questa procedura la magistratura,

               Pubblico  Ministero  in  primo  luogo,  ma  anche giudici  in  seconda  battuta,  traggono gli
               elementi  fondamentali  per il loro convincimento  e le loro decisioni principalmente  dalla

               comunicazione di notizie di reato e, comunque,  dalle informazioni  fornite dalla Polizia

               Giudiziaria. Le aziende e gli enti in genere non possono essere soggetti a sanzioni penali,

               come qualcuno ha ritenuto di sottolineare, ma vanno soggetti al pagamento di quote o altre
               sanzioni amministrative più gravi come conseguenza di reati commessi da amministratori e

               dipendenti ai quali tali reati vanno contestati in via personale. Fonte di equivoco potrebbe

               essere il fatto che anche le sanzioni amministrative previste dalla legge in esame sono poi, in

               realtà, irrogate “stranamente” dal giudice penale. Ed anzi, prima ancora, il pubblico ministero
               promuove un “capo di incolpazione” per tali sanzioni amministrative. Probabile che si tratti

               di un equivoco dovuto ad una strana competenza del giudice penale; oltre che del Pubblico

               Ministero e della p.g. In realtà secondo le regole generali, la polizia giudiziaria accerta i reati

               con la CNR, il pubblico ministero promuove l’azione penale per i reati e il giudice penale


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