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che presuppongono un accertamento da parte del  giudice  (come,  del resto, in caso di

               recidiva,  reiterata o  specifica,  anch’essa  ostativa, diversamente  da  quella semplice,
               presupponendo la commissione di più reati o di altro reato della  stessa indole), mentre

               altrettanto non può dirsi per ciò  che concerne le ulteriori ipotesi,  riferite al soggetto  che

               abbia  “commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun  fatto, isolatamente

               considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad
               oggetto condotte plurime, abituali e reiterate” ». A parere dei Giudici della Suprema Corte,
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               nel comma 3 dell’art. 131-bis  c.p. non c’è  alcun indizio che consenta di ritenere che

               l’indicazione dell’abitualità del comportamento presupponga un pregresso accertamento in

               sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente
               opposta, con la  conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte

               prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento; il che amplia ulteriormente

               il  numero di casi in cui il comportamento  può ritenersi abituale,  considerata anche la
               ridondanza dell’ulteriore richiamo alle “condotte plurime, abituali e reiterate”. La Cassazione

               dunque conclude affermando che: «Ciò consente, pertanto, di  considerare operante lo

               sbarramento  del  terzo comma  anche  nel  caso  di  reati  avvinti  dal  vincolo  della

               continuazione». Nel caso di specie, il fatto sul quale si sono pronunciati i Giudici concerneva

               l’esercizio  di  un’attività  di  verniciatura  auto  svolta senza la  prevista  autorizzazione  alle
               emissioni in atmosfera , ed in assenza anche dell’obbligatoria autorizzazione allo scarico di
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               acque reflue industriali provenienti da tale attività , i cui reati sono stati unificati sotto il
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               vincolo  della continuazione.  Si è pertanto esclusa l’applicazione della non punibilità per
               tenuità del fatto poiché le condotte illecite, valutate nel contesto dello stesso procedimento,

               sono state ritenute indice di “abitualità” nel comportamento.




               3.    Responsabilità dell’ente e reati ambientali



                     Trattiamo ora di un argomento, spesso non  considerato con la dovuta attenzione,

               inerente la tenuità del fatto e la responsabilità dell’ente. Infatti, un ulteriore profilo trascurato
               dalla disciplina in esame, riguarda proprio la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi

               del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nonostante  taluno abbia affermato che la causa di non


               30   Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 3 novembre 2015, n. 44353.
               31   Artt. 269 e 279, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006.
               32   Artt. 124 e 137 D.Lgs. n. 152/2006.

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