Page 122 - Quaderno 2017-12
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che presuppongono un accertamento da parte del giudice (come, del resto, in caso di
recidiva, reiterata o specifica, anch’essa ostativa, diversamente da quella semplice,
presupponendo la commissione di più reati o di altro reato della stessa indole), mentre
altrettanto non può dirsi per ciò che concerne le ulteriori ipotesi, riferite al soggetto che
abbia “commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente
considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad
oggetto condotte plurime, abituali e reiterate” ». A parere dei Giudici della Suprema Corte,
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nel comma 3 dell’art. 131-bis c.p. non c’è alcun indizio che consenta di ritenere che
l’indicazione dell’abitualità del comportamento presupponga un pregresso accertamento in
sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente
opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte
prese in considerazione nell’ambito del medesimo procedimento; il che amplia ulteriormente
il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la
ridondanza dell’ulteriore richiamo alle “condotte plurime, abituali e reiterate”. La Cassazione
dunque conclude affermando che: «Ciò consente, pertanto, di considerare operante lo
sbarramento del terzo comma anche nel caso di reati avvinti dal vincolo della
continuazione». Nel caso di specie, il fatto sul quale si sono pronunciati i Giudici concerneva
l’esercizio di un’attività di verniciatura auto svolta senza la prevista autorizzazione alle
emissioni in atmosfera , ed in assenza anche dell’obbligatoria autorizzazione allo scarico di
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acque reflue industriali provenienti da tale attività , i cui reati sono stati unificati sotto il
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vincolo della continuazione. Si è pertanto esclusa l’applicazione della non punibilità per
tenuità del fatto poiché le condotte illecite, valutate nel contesto dello stesso procedimento,
sono state ritenute indice di “abitualità” nel comportamento.
3. Responsabilità dell’ente e reati ambientali
Trattiamo ora di un argomento, spesso non considerato con la dovuta attenzione,
inerente la tenuità del fatto e la responsabilità dell’ente. Infatti, un ulteriore profilo trascurato
dalla disciplina in esame, riguarda proprio la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Nonostante taluno abbia affermato che la causa di non
30 Cassazione Penale, Sez. III, sentenza del 3 novembre 2015, n. 44353.
31 Artt. 269 e 279, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006.
32 Artt. 124 e 137 D.Lgs. n. 152/2006.
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