Page 120 - Quaderno 2017-12
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D’altra parte,  sempre de  iure condendo, potrebbe prospettarsi anche la  soluzione

               opposta. Non sarebbe irragionevole, in via di principio, prevedere sanzioni amministrative
               per i casi di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.

                     Questa  soluzione avrebbe il vantaggio, in relazione ai reati  con  limiti-soglia, di

               realizzare  nel rispetto del principio di legalità  quella estensione verso l’alto della sanzione

               amministrativa già prevista per i fatti sotto soglia.


               2.2  La non abitualità

                     Passiamo ora al  secondo parametro; relativo  all’abitualità del comportamento.  Nella

               relazione di  accompagnamento al decreto, pur  non fornendosi una interpretazione
               applicativa di questo principio, è stato tuttavia ipotizzato che il concetto di “non abitualità”

               del comportamento implichi che la presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé

               sola  ostativa al riconoscimento della  particolare tenuità del fatto,  in  presenza ovviamente
               degli altri presupposti. Sembra, dunque, di poter ipotizzare che l’occasionalità non coincide

               con l’incensuratezza dell’imputato come criterio assoluto. È evidente che, pure per la norma

               in commento, il legislatore non ha menzionato la sussistenza di uno stato di incensuratezza,

               salvo il caso in cui vi siano precedenti della stessa indole. Di diverso avviso sembra invece

               essere l’Associazione Nazionale dei Magistrati la quale ha affermato che l’uso consapevole
               del termine  “comportamento”  anziché  “reato”  può  far sì  che  sia esclusa l’applicazione

               dell’istituto al singolo fatto, ancorché in sé particolarmente tenue, in presenza di precedenti

               comportamenti che pur non avendo rilevanza penale autonoma, siano però significativi di
               una  tendenziale sistematicità  incompatibile  con la previsione di non punibilità,  che

               diventerebbe licenza di commettere  reati  di danno particolarmente tenue;  ovvero, al

               contrario, consente di non ritenere ostativi precedenti penali che, rispetto al fatto concreto

               per cui si  procede, appaiono non indicativi di un  abitualità.  Per ciò che concerne, nello
               specifico il primo comma, ossia che  l’autore sia stato dichiarato  delinquente abituale,

               professionale o per tendenza, si tratta di un’  ipotesi rigidamente selettiva di non comune

               esistenza e frequenza; di fatto nel quotidiano questa radicale previsione rende molto rara la

               sussistenza di tale requisito.  Le norme principali che disciplinano la  delinquenza abituale,
               professionale per tendenza sono le seguenti:

               •  Art. 102 c.p. rubricato “abitualità presunta dalla legge”;

               •  Art. 103 c.p. rubricato “abitualità ritenuta dal giudice”;

               •  Art. 104 c.p. rubricato “abitualità nelle contravvenzioni”;


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