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D’altra parte, sempre de iure condendo, potrebbe prospettarsi anche la soluzione
opposta. Non sarebbe irragionevole, in via di principio, prevedere sanzioni amministrative
per i casi di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.
Questa soluzione avrebbe il vantaggio, in relazione ai reati con limiti-soglia, di
realizzare nel rispetto del principio di legalità quella estensione verso l’alto della sanzione
amministrativa già prevista per i fatti sotto soglia.
2.2 La non abitualità
Passiamo ora al secondo parametro; relativo all’abitualità del comportamento. Nella
relazione di accompagnamento al decreto, pur non fornendosi una interpretazione
applicativa di questo principio, è stato tuttavia ipotizzato che il concetto di “non abitualità”
del comportamento implichi che la presenza di un precedente giudiziario non sia di per sé
sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente
degli altri presupposti. Sembra, dunque, di poter ipotizzare che l’occasionalità non coincide
con l’incensuratezza dell’imputato come criterio assoluto. È evidente che, pure per la norma
in commento, il legislatore non ha menzionato la sussistenza di uno stato di incensuratezza,
salvo il caso in cui vi siano precedenti della stessa indole. Di diverso avviso sembra invece
essere l’Associazione Nazionale dei Magistrati la quale ha affermato che l’uso consapevole
del termine “comportamento” anziché “reato” può far sì che sia esclusa l’applicazione
dell’istituto al singolo fatto, ancorché in sé particolarmente tenue, in presenza di precedenti
comportamenti che pur non avendo rilevanza penale autonoma, siano però significativi di
una tendenziale sistematicità incompatibile con la previsione di non punibilità, che
diventerebbe licenza di commettere reati di danno particolarmente tenue; ovvero, al
contrario, consente di non ritenere ostativi precedenti penali che, rispetto al fatto concreto
per cui si procede, appaiono non indicativi di un abitualità. Per ciò che concerne, nello
specifico il primo comma, ossia che l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza, si tratta di un’ ipotesi rigidamente selettiva di non comune
esistenza e frequenza; di fatto nel quotidiano questa radicale previsione rende molto rara la
sussistenza di tale requisito. Le norme principali che disciplinano la delinquenza abituale,
professionale per tendenza sono le seguenti:
• Art. 102 c.p. rubricato “abitualità presunta dalla legge”;
• Art. 103 c.p. rubricato “abitualità ritenuta dal giudice”;
• Art. 104 c.p. rubricato “abitualità nelle contravvenzioni”;
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