Page 115 - Quaderno 2017-12
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La sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell’offesa si desume

               chiaramente dall’art. 131-bis, co. 1 c.p.; sulla base dei due previsti requisiti della modalità della
               condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell’art. 133, co. 1 c.p.

               Le  principali  difficoltà  interpretative  che  sono  sorte,  in  relazione  a  questa  disposizione,

               riguardano la rilevanza dell’elemento soggettivo e, nel concreto, la possibilità che nel giudizio

               sulla particolare tenuità dell’offesa il giudice tenga conto anche del criterio di cui all’art. 133,
               co. 1, n. 3 c.p.; inerente all’intensità del dolo e al grado della colpa. Di fronte al dato letterale,

               ossia il richiamo all’art. 133, co. 1 c.p. nel suo complesso, e non solamente ai soli numeri 1 e

               2, che parrebbe consentire una simile valutazione, vi è però la volontà del legislatore delegato

               di  “sganciare”  il giudizio di particolare tenuità del fatto da accertamenti di natura
               psicologico-soggettivistico, in ragione della difficoltà di tali valutazioni; soprattutto nelle fasi

               che precedono il  dibattimento. Il  quadro si  complica ulteriormente, vista la volontà dello

               stesso legislatore, che, nonostante l’esplicita intenzione di non annoverare tra i requisiti della
               particolare tenuità del fatto il “grado della colpevolezza”, ha dall’altro canto lasciato aperta la

               via  a considerazioni  di  tipo  soggettivo,  precisando  nella  Relazione,  che  questo  tipo  di

               valutazioni si prestano ad essere effettuate nel contesto del giudizio sulle modalità inerenti la

               condotta. Le prime linee guida predisposte in materia da alcune Procure della Repubblica ,
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               così come talune delle prime pronunce dei giudici di merito , lasciano spazio a valutazioni
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               inerenti all’intensità del dolo e al grado della colpa, ai fini del giudizio di particolare tenuità

               dell’offesa ed in particolare in sede di valutazione delle modalità della condotta. D’altra parte,

               la questione della rilevanza di componenti soggettive del reato nella valutazione di esiguità
               dell’offesa non è di poco conto: è suscettibile di incidere sulla natura, oggettiva o soggettiva,

               della causa di non punibilità di cui al nuovo art. 131-bis c.p., portando con sé importanti

               conseguenze, tra l’altro in tema di concorso di persone nel reato. Con riferimento all’indice-

               requisito dell’esiguità  del danno  o del pericolo, vi  è  poi un aspetto particolarmente
               problematico, concernente la possibilità,  per il giudice, di tenere in considerazione, nel

               giudizio di particolare tenuità, condotte risarcitorie o riparatorie successive al fatto reato.


               22   Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Prime linee guida per l’applicazione del decreto legislativo
                  16 marzo 2015, n. 28, in  DIRITTO  PENALE  CONTEMPORANEO, 3 aprile 2015, p. 11; Procura della
                  Repubblica presso il Tribunale di Trento, Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni in materia di non
                  punibilità per particolare tenuità del fatto. Prime riflessioni, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 18 giugno
                  2015, p. 5; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni
                  in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto”. Circolare esplicativa/applicativa, in DIRITTO PENALE
                  CONTEMPORANEO, 2 luglio 2015, p. 8.
               23   Trib Milano, 29 aprile 2015, n. 4195, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 maggio 2015, Trib. Milano, 2 aprile
                  2015, n. 3805, inedita; Trib. Torino 9 aprile 2015.


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