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La sussistenza del presupposto della particolare tenuità dell’offesa si desume
chiaramente dall’art. 131-bis, co. 1 c.p.; sulla base dei due previsti requisiti della modalità della
condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell’art. 133, co. 1 c.p.
Le principali difficoltà interpretative che sono sorte, in relazione a questa disposizione,
riguardano la rilevanza dell’elemento soggettivo e, nel concreto, la possibilità che nel giudizio
sulla particolare tenuità dell’offesa il giudice tenga conto anche del criterio di cui all’art. 133,
co. 1, n. 3 c.p.; inerente all’intensità del dolo e al grado della colpa. Di fronte al dato letterale,
ossia il richiamo all’art. 133, co. 1 c.p. nel suo complesso, e non solamente ai soli numeri 1 e
2, che parrebbe consentire una simile valutazione, vi è però la volontà del legislatore delegato
di “sganciare” il giudizio di particolare tenuità del fatto da accertamenti di natura
psicologico-soggettivistico, in ragione della difficoltà di tali valutazioni; soprattutto nelle fasi
che precedono il dibattimento. Il quadro si complica ulteriormente, vista la volontà dello
stesso legislatore, che, nonostante l’esplicita intenzione di non annoverare tra i requisiti della
particolare tenuità del fatto il “grado della colpevolezza”, ha dall’altro canto lasciato aperta la
via a considerazioni di tipo soggettivo, precisando nella Relazione, che questo tipo di
valutazioni si prestano ad essere effettuate nel contesto del giudizio sulle modalità inerenti la
condotta. Le prime linee guida predisposte in materia da alcune Procure della Repubblica ,
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così come talune delle prime pronunce dei giudici di merito , lasciano spazio a valutazioni
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inerenti all’intensità del dolo e al grado della colpa, ai fini del giudizio di particolare tenuità
dell’offesa ed in particolare in sede di valutazione delle modalità della condotta. D’altra parte,
la questione della rilevanza di componenti soggettive del reato nella valutazione di esiguità
dell’offesa non è di poco conto: è suscettibile di incidere sulla natura, oggettiva o soggettiva,
della causa di non punibilità di cui al nuovo art. 131-bis c.p., portando con sé importanti
conseguenze, tra l’altro in tema di concorso di persone nel reato. Con riferimento all’indice-
requisito dell’esiguità del danno o del pericolo, vi è poi un aspetto particolarmente
problematico, concernente la possibilità, per il giudice, di tenere in considerazione, nel
giudizio di particolare tenuità, condotte risarcitorie o riparatorie successive al fatto reato.
22 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, Prime linee guida per l’applicazione del decreto legislativo
16 marzo 2015, n. 28, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 3 aprile 2015, p. 11; Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trento, Decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28. Disposizioni in materia di non
punibilità per particolare tenuità del fatto. Prime riflessioni, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 18 giugno
2015, p. 5; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni
in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto”. Circolare esplicativa/applicativa, in DIRITTO PENALE
CONTEMPORANEO, 2 luglio 2015, p. 8.
23 Trib Milano, 29 aprile 2015, n. 4195, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 maggio 2015, Trib. Milano, 2 aprile
2015, n. 3805, inedita; Trib. Torino 9 aprile 2015.
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