Page 111 - Quaderno 2017-12
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L’equilibrio, anche se non perfetto, costruito nel primo comma, lascia quindi il posto,

               nel capoverso dell’art. 131-bis c.p. a una certa ingiustificata e parzialmente inutile confusione,
               in cui si leggono i segni di un intervento più politico che tecnico. Il Governo ha infatti

               voluto elencare alcune ipotesi che non potranno mai essere qualificate come particolarmente

               tenui. Tale soluzione  sembra per lo più  superflua rispetto al riferimento alle modalità

               dell’azione già doppiamente chiamato in causa, nel primo comma dell’art. 131-bis e attraverso
               l’aggancio  all’art.  133  c.p.  Infatti,  le  soglie  di  esclusione  sono  collegate  alle  modalità  di

               manifestazione della condotta individuate “dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto,

               dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione ”; nelle quali certamente rientra
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               l’aver agito con crudeltà,  adoperando  sevizie  o approfittando della  minorata difesa della
               vittima oppure per essere l’autore stato mosso per motivi futili o abietti. Così come “nella

               gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ”; vi rientrano i casi
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               nei quali derivi dall’azione, come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni gravissime.
               Nell’ultima fattispecie, relativa alla “intensità del dolo o dal grado della colpa ”, l’attenzione
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               per le modalità dell’agire lascia spazio, piuttosto, alle ragioni dell’agire, in un crescendo di

               considerazione per quei profili soggettivi che la delega era sembrata voler pretermettere; cosa

               che emerge anche per l’attenzione rispetto all’aver agito per motivi abietti o futili presente

               nella riforma.  Non si può  negare che  tali  riferimenti,  pur risultando per buona parte
               superflui, non possano tuttavia ritornare utili per evidenziare offese apparentemente tenui

               che tuttavia nascondono un elevato livello di rimproverabilità. In alcuni particolari casi

               concreti, il comma secondo dell’art. 131-bis  c.p.,  potrà rappresentare il discrimine tra
               l’applicabilità o meno della nuova causa di non punibilità. Un crescente disagio si avverte,

               però, considerando la seconda parte del capoverso dell’art. 131-bis  c.p.;  ove si esclude

               espressamente la particolare tenuità  per i casi in cui la condotta abbia cagionato, come

               conseguenza non voluta, la morte  di una  persona o le lesioni gravissime. Oltre ad essere
               poco apprezzabile sul piano linguistico, la formulazione sembra deliberatamente innescare

               un superfluo equivoco, che, ancora una volta, toccherà all’interprete risolvere. Posto che non

               potrebbe ritenersi particolarmente tenue l’offesa consistita nella morte di una persona o nelle

               lesioni personali gravissime, volontariamente  cagionate,  e qui, nuovamente, si apprezza il
               valore fondamentale dell’approccio oggettivo imposto dalla legge di delega, la scelta di fare

               riferimento a  tali eventi  come conseguenze non  volute  della condotta,  secondo la


               14   Art. 133, primo comma, punto 1), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”.
               15   Art. 133, primo, comma punto 2), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”.
               16   Art. 133, primo, comma punto 3), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”.

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