Page 111 - Quaderno 2017-12
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L’equilibrio, anche se non perfetto, costruito nel primo comma, lascia quindi il posto,
nel capoverso dell’art. 131-bis c.p. a una certa ingiustificata e parzialmente inutile confusione,
in cui si leggono i segni di un intervento più politico che tecnico. Il Governo ha infatti
voluto elencare alcune ipotesi che non potranno mai essere qualificate come particolarmente
tenui. Tale soluzione sembra per lo più superflua rispetto al riferimento alle modalità
dell’azione già doppiamente chiamato in causa, nel primo comma dell’art. 131-bis e attraverso
l’aggancio all’art. 133 c.p. Infatti, le soglie di esclusione sono collegate alle modalità di
manifestazione della condotta individuate “dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto,
dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione ”; nelle quali certamente rientra
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l’aver agito con crudeltà, adoperando sevizie o approfittando della minorata difesa della
vittima oppure per essere l’autore stato mosso per motivi futili o abietti. Così come “nella
gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ”; vi rientrano i casi
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nei quali derivi dall’azione, come conseguenza non voluta, la morte o le lesioni gravissime.
Nell’ultima fattispecie, relativa alla “intensità del dolo o dal grado della colpa ”, l’attenzione
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per le modalità dell’agire lascia spazio, piuttosto, alle ragioni dell’agire, in un crescendo di
considerazione per quei profili soggettivi che la delega era sembrata voler pretermettere; cosa
che emerge anche per l’attenzione rispetto all’aver agito per motivi abietti o futili presente
nella riforma. Non si può negare che tali riferimenti, pur risultando per buona parte
superflui, non possano tuttavia ritornare utili per evidenziare offese apparentemente tenui
che tuttavia nascondono un elevato livello di rimproverabilità. In alcuni particolari casi
concreti, il comma secondo dell’art. 131-bis c.p., potrà rappresentare il discrimine tra
l’applicabilità o meno della nuova causa di non punibilità. Un crescente disagio si avverte,
però, considerando la seconda parte del capoverso dell’art. 131-bis c.p.; ove si esclude
espressamente la particolare tenuità per i casi in cui la condotta abbia cagionato, come
conseguenza non voluta, la morte di una persona o le lesioni gravissime. Oltre ad essere
poco apprezzabile sul piano linguistico, la formulazione sembra deliberatamente innescare
un superfluo equivoco, che, ancora una volta, toccherà all’interprete risolvere. Posto che non
potrebbe ritenersi particolarmente tenue l’offesa consistita nella morte di una persona o nelle
lesioni personali gravissime, volontariamente cagionate, e qui, nuovamente, si apprezza il
valore fondamentale dell’approccio oggettivo imposto dalla legge di delega, la scelta di fare
riferimento a tali eventi come conseguenze non volute della condotta, secondo la
14 Art. 133, primo comma, punto 1), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”.
15 Art. 133, primo, comma punto 2), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”.
16 Art. 133, primo, comma punto 3), c.p.; “Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”.
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