Page 113 - Quaderno 2017-12
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Quello che bisogna subito evidenziare è che si tratta di tre ipotesi diverse ed alternative.
Sul piano della non abitualità, la preclusione della pronuncia liberatoria deriva, intanto, dalla
dichiarazione di cui agli artt. 102, 103 e 104 c.p., ma anche da quella di professionalità nel
reato o di tendenza a delinquere, nonché dalla reiterazione di condotte della medesima
indole, seppure ciascuna di per sé particolarmente tenue, nonché dalla commissione di reati
che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ancora una volta, pur
intuendosi l’obiettivo del legislatore delegato, l’interpretazione della disposizione non è
semplice e l’individuazione di tali ipotesi non risulta agevole a prima lettura. La scarsa
precisione del dato normativo non aiuta l’interprete nell’individuazione dei casi da ricondurre
alle ipotesi di abitualità del comportamento menzionate al co. 3, soprattutto rispetto a quella
che abbiamo indicato con la lettera c). Per salvaguardare il senso della previsione normativa
e, al contempo, individuare una categoria rilevante, si potrebbe forse fare riferimento ai c.d.
“reati a struttura complessa”, la cui elaborazione è finalizzata al trattamento unificato di una
fattispecie pur composta da più fatti, ciascun per sé costituente reato. In questo senso, la
distinzione avrebbe una ratio ben specifica: l’abitualità del comportamento che preclude
l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità deriverebbe, in primo luogo, dalla
formale dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, ma
anche dalla reiterazione di condotte della stessa indole; nonché dall’aver posto in essere un
reato dotato di struttura complessa. Per cui, ciò esprime giuridicamente un’unicità normativa,
ma è integrato da fatti che singolarmente costituiscono dei reati e, quindi, si oppongono
all’applicazione di un beneficio incardinato appunto sulla non reiterazione nel tempo di un
certo atteggiamento penalmente rilevante. In tal modo si previene l’applicazione della non
punibilità in un ampio raggio di situazioni che rivelano la ripetitività di un comportamento,
sia essa espressa da una pluralità di reati della medesima indole o da una fattispecie, unica,
ma a struttura complessa, la quale si contrappone logicamente al concetto di non abitualità;
lasciando invece aperta la porta alla declaratoria ex art. 131-bis c.p. in tutti i casi in cui il
soggetto possa nuovamente incorrere nella commissione di un reato che non ha, tuttavia,
alcun rapporto con il precedente. L’impressione che emerge dall’assetto normativo è che,
opportunamente, “l’abitualità ostativa sia concentrata non sul precedente, ma sul reato
oggetto del giudizio ”. Problematica, in particolare risulta l’attribuzione di un significato
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univoco alle espressioni “plurime” e “reiterate”.
18 D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare, cit., p. 453.
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