Page 113 - Quaderno 2017-12
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Quello che bisogna subito evidenziare è che si tratta di tre ipotesi diverse ed alternative.

               Sul piano della non abitualità, la preclusione della pronuncia liberatoria deriva, intanto, dalla
               dichiarazione di cui agli artt. 102, 103 e 104 c.p., ma anche da quella di professionalità nel

               reato o  di tendenza a  delinquere, nonché dalla reiterazione di condotte della medesima

               indole, seppure ciascuna di per sé particolarmente tenue, nonché dalla commissione di reati

               che abbiano ad oggetto condotte plurime,  abituali e  reiterate.  Ancora una volta,  pur
               intuendosi l’obiettivo  del legislatore delegato, l’interpretazione della disposizione non  è

               semplice  e  l’individuazione  di  tali  ipotesi  non  risulta  agevole  a  prima  lettura.  La scarsa

               precisione del dato normativo non aiuta l’interprete nell’individuazione dei casi da ricondurre

               alle ipotesi di abitualità del comportamento menzionate al co. 3, soprattutto rispetto a quella
               che abbiamo indicato con la lettera c). Per salvaguardare il senso della previsione normativa

               e, al contempo, individuare una categoria rilevante, si potrebbe forse fare riferimento ai c.d.

               “reati a struttura complessa”, la cui elaborazione è finalizzata al trattamento unificato di una
               fattispecie pur composta da più fatti, ciascun per sé costituente reato. In questo senso, la

               distinzione avrebbe una  ratio  ben specifica: l’abitualità  del comportamento  che preclude

               l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità deriverebbe, in primo luogo, dalla

               formale dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, ma

               anche dalla reiterazione di condotte della stessa indole; nonché dall’aver posto in essere un
               reato dotato di struttura complessa. Per cui, ciò esprime giuridicamente un’unicità normativa,

               ma  è  integrato  da fatti che singolarmente  costituiscono dei  reati e, quindi, si oppongono

               all’applicazione di un beneficio incardinato appunto sulla non reiterazione nel tempo di un
               certo atteggiamento penalmente rilevante. In tal modo si previene l’applicazione della non

               punibilità in un ampio raggio di situazioni che rivelano la ripetitività di un comportamento,

               sia essa espressa da una pluralità di reati della medesima indole o da una fattispecie, unica,

               ma a struttura complessa, la quale si contrappone logicamente al concetto di non abitualità;
               lasciando invece aperta la porta alla declaratoria ex art. 131-bis c.p. in tutti i casi in cui il

               soggetto possa nuovamente incorrere nella commissione di un reato che non ha, tuttavia,

               alcun rapporto con il precedente. L’impressione che emerge dall’assetto normativo è che,

               opportunamente,  “l’abitualità  ostativa  sia  concentrata  non  sul precedente,  ma  sul  reato
               oggetto  del giudizio ”.  Problematica, in  particolare risulta l’attribuzione di un  significato
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               univoco alle espressioni “plurime” e “reiterate”.



               18   D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare, cit., p. 453.


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