Page 116 - Quaderno 2017-12
P. 116

Nonostante il dato letterale della norma, che pare escludere tale possibilità, in ragione del

               mancato richiamo al co. 2 dell’art. 133 c.p., che al n. 3 da rilievo alla condotta susseguente al
               reato, si segnalano alcune pronunce di merito che prendono apertamente posizione in senso

               opposto .  Abbiamo detto come il  primo aspetto da valutare sia proprio se l’offesa è di
                       24
               particolare tenuità. Aspetto che il Pubblico Ministero, in prima fase, ed il giudice, in seconda

               fase, devono valutare a livello oggettivo. Bisogna sempre tenere a mente che, se l’offesa non è
               di particolare  tenuità, non va  neppure esaminato il  secondo elemento sostanziale.  e, di

               conseguenza, non si attiva, nemmeno, la procedura per la non punibilità. Su questo aspetto

               sostanziale, preliminare ed assorbente andrà poi,  come vedremo in seguito,  concentrata la

               nuova strategia della redazione della comunicazione di notizia di reato da parte della polizia
               giudiziaria. Se il Pubblico Ministero in prima fase, ed il giudice in seconda fase valutano che

               l’offesa è di  particolare tenuità, allora  successivamente, dopo aver verificato che il

               comportamento non risulta abituale, e soltanto se sussiste anche questo secondo elemento si
               può attivare la procedura per la non punibilità. Andiamo quindi a vedere nel concreto che

               significa che l’offesa è di particolare tenuità. La norma esclude ogni applicazione “automatica”

               per i reati entro i limiti di pena indicati e prevede una serie di regole sostanziali e procedurali

               per verificare, sempre caso per caso, la reale applicazione al singolo caso concreto. L’esiguità

               non  attiene alla fattispecie in astratto,  ma  alla  realizzazione dell’offesa che in concreto  sia
               particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli

               ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata

               ad una valutazione attenta e  puntuale caso per caso.  Va  sottolineato, come abbiamo visto
               precedentemente, che non esiste una discrezionalità totale del Pubblico Ministero e del giudice

               per individuare questo dato-presupposto. La norma, come abbiamo visto, indica infatti degli

               indici-criteri da  seguire. Gli indici-criteri, per ciò che concerne la valutazione in merito alla

               particolare tenuità dell’offesa, afferiscono alla modalità della condotta e all’esiguità del danno o
               del pericolo; ai sensi dell’art. 133 primo comma c.p.; tenendo sempre a mente che tali elementi

               devono essere valutati congiuntamente.

                     I due elementi devono, quindi,  sussistere  entrambi; l’esistenza  di uno solo dei  due

               elementi non consente di attivare la procedura prevista dall’istituto in esame.



               24   Trib. Foggia, 10 aprile 2015, n. 1670, inedita, nella quale il giudice ha ritenuto rilevante, per escludere la
                  punibilità dell’imputato per il reati di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il successivo pagamento
                  integrale del debito., inoltre, in materia di infortuni sul lavoro, Trib. Genova, 21 maggio 2015, inedita. In
                  dottrina, cautamente aperto a questo tipo di valutazioni, DIES R., QUESTIONI VARIE, cit., p. 23, nota 51


                                                             114
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121