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Nonostante il dato letterale della norma, che pare escludere tale possibilità, in ragione del
mancato richiamo al co. 2 dell’art. 133 c.p., che al n. 3 da rilievo alla condotta susseguente al
reato, si segnalano alcune pronunce di merito che prendono apertamente posizione in senso
opposto . Abbiamo detto come il primo aspetto da valutare sia proprio se l’offesa è di
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particolare tenuità. Aspetto che il Pubblico Ministero, in prima fase, ed il giudice, in seconda
fase, devono valutare a livello oggettivo. Bisogna sempre tenere a mente che, se l’offesa non è
di particolare tenuità, non va neppure esaminato il secondo elemento sostanziale. e, di
conseguenza, non si attiva, nemmeno, la procedura per la non punibilità. Su questo aspetto
sostanziale, preliminare ed assorbente andrà poi, come vedremo in seguito, concentrata la
nuova strategia della redazione della comunicazione di notizia di reato da parte della polizia
giudiziaria. Se il Pubblico Ministero in prima fase, ed il giudice in seconda fase valutano che
l’offesa è di particolare tenuità, allora successivamente, dopo aver verificato che il
comportamento non risulta abituale, e soltanto se sussiste anche questo secondo elemento si
può attivare la procedura per la non punibilità. Andiamo quindi a vedere nel concreto che
significa che l’offesa è di particolare tenuità. La norma esclude ogni applicazione “automatica”
per i reati entro i limiti di pena indicati e prevede una serie di regole sostanziali e procedurali
per verificare, sempre caso per caso, la reale applicazione al singolo caso concreto. L’esiguità
non attiene alla fattispecie in astratto, ma alla realizzazione dell’offesa che in concreto sia
particolarmente tenue e riscontrata da una colpevolezza altrettanto modesta, tale che annulli
ogni esigenza di irrogazione reale della pena in concreto. La non punibilità va dunque collegata
ad una valutazione attenta e puntuale caso per caso. Va sottolineato, come abbiamo visto
precedentemente, che non esiste una discrezionalità totale del Pubblico Ministero e del giudice
per individuare questo dato-presupposto. La norma, come abbiamo visto, indica infatti degli
indici-criteri da seguire. Gli indici-criteri, per ciò che concerne la valutazione in merito alla
particolare tenuità dell’offesa, afferiscono alla modalità della condotta e all’esiguità del danno o
del pericolo; ai sensi dell’art. 133 primo comma c.p.; tenendo sempre a mente che tali elementi
devono essere valutati congiuntamente.
I due elementi devono, quindi, sussistere entrambi; l’esistenza di uno solo dei due
elementi non consente di attivare la procedura prevista dall’istituto in esame.
24 Trib. Foggia, 10 aprile 2015, n. 1670, inedita, nella quale il giudice ha ritenuto rilevante, per escludere la
punibilità dell’imputato per il reati di cui all’art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il successivo pagamento
integrale del debito., inoltre, in materia di infortuni sul lavoro, Trib. Genova, 21 maggio 2015, inedita. In
dottrina, cautamente aperto a questo tipo di valutazioni, DIES R., QUESTIONI VARIE, cit., p. 23, nota 51
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