Page 117 - Quaderno 2017-12
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Quello che ora bisogna domandarsi, è se esiste una discrezionalità e, se esiste, in che
misura, nel valutare questi due elementi. Premesso che, in generale, occorre procedere di volta
in volta ad una valutazione globale, che tenga conto di un giudizio complessivo del fatto, i due
elementi devono essere valutati sulla base degli indici-criteri indicati nell’art. 133 primo comma
c.p. Bisogna quindi avere presente l’art. 133 primo comma del c.p. relativo alla gravità del reato
e alla valutazione agli effetti della pena. Nell’esercizio del potere discrezionale indicato
nell’articolo, il giudice deve tenere conto della gravità del reato, desunta da vari aspetti. Il
primo tiene conto della natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da
ogni altra modalità dell’azione. Poi bisogna tenere presente la gravità del danno o del pericolo
cagionato alla persona offesa dal reato e, infine, l’intensità del dolo o dal grado della colpa. Al
secondo comma invece l’articolo ha ad oggetto l’analisi del giudice relativamente alla capacità a
delinquere del colpevole, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; oltre che dai
precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al
reato; dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; e delle condizioni di vita
individuale, familiare e sociale del reo. Analizzando nello specifico le modalità della condotta,
“esse devono ritenersi comprensive di ogni aspetto, anche di quelli afferenti all’intensità del
dolo o il grado della colpa ”. Il singolare disvalore del fatto appare un elemento trasversale in
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tale valutazione; mentre, per la colpa, appare rilevante la misura della divergenza tra la
condotta effettivamente tenuta e quella doverosa. Andiamo ora a vedere più nello specifico il
parametro relativo all’esiguità del danno o del pericolo. È teoria abbastanza diffusa che il
giudice, nel valutare la gravità del danno cagionato dal reato, deve fare riferimento non
soltanto a quello derivato, con relazione di diretta immediatezza, dalla lesione del bene
protetto, ma anche alle conseguenze dannose indirette di tale lesione. In tale contesto, sono da
non sottovalutare le lesioni sull’assetto psicologico della parte lesa. “Il riferimento al danno
non è necessariamente correlato al danno patrimoniale subito dalla persona offesa, giacché
l’ambito di operatività dell’istituto è ben più ampio, potendosi applicare anche in ipotesi in cui
manchi addirittura una persona offesa o comunque non si sia verificato un danno
risarcibile ”.
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25 Così si sono espressi i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) in Commissione
giustizia della Camera dei Deputati tenutasi in data 27 gennaio 2015 in riferimento allo schema delle
decreto legislativo in esame.
26 In tal senso si esprime la circolare n. 4/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
del 19 marzo 2015 sul decreto in esame.
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