Page 117 - Quaderno 2017-12
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Quello che ora bisogna domandarsi, è se esiste una discrezionalità e, se esiste, in che

               misura, nel valutare questi due elementi. Premesso che, in generale, occorre procedere di volta
               in volta ad una valutazione globale, che tenga conto di un giudizio complessivo del fatto, i due

               elementi devono essere valutati sulla base degli indici-criteri indicati nell’art. 133 primo comma

               c.p. Bisogna quindi avere presente l’art. 133 primo comma del c.p. relativo alla gravità del reato

               e alla valutazione agli effetti della pena.  Nell’esercizio del potere  discrezionale indicato
               nell’articolo, il giudice  deve tenere conto  della gravità del  reato, desunta  da vari aspetti. Il

               primo tiene conto della natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da

               ogni altra modalità dell’azione. Poi bisogna tenere presente la gravità del danno o del pericolo

               cagionato alla persona offesa dal reato e, infine, l’intensità del dolo o dal grado della colpa. Al
               secondo comma invece l’articolo ha ad oggetto l’analisi del giudice relativamente alla capacità a

               delinquere del colpevole, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; oltre che dai

               precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al
               reato; dalla  condotta contemporanea o  susseguente al reato; e delle condizioni di vita

               individuale, familiare e sociale del reo. Analizzando nello specifico le modalità della condotta,

               “esse devono ritenersi comprensive di ogni aspetto, anche di quelli afferenti all’intensità del

               dolo o il grado della colpa ”. Il singolare disvalore del fatto appare un elemento trasversale in
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               tale  valutazione;  mentre,  per  la  colpa,  appare  rilevante  la  misura  della divergenza  tra  la
               condotta effettivamente tenuta e quella doverosa. Andiamo ora a vedere più nello specifico il

               parametro relativo  all’esiguità  del danno o  del pericolo.  È  teoria abbastanza diffusa  che il

               giudice, nel valutare la gravità del danno cagionato dal  reato, deve  fare  riferimento  non
               soltanto  a  quello  derivato,  con  relazione  di  diretta  immediatezza,  dalla  lesione  del  bene

               protetto, ma anche alle conseguenze dannose indirette di tale lesione. In tale contesto, sono da

               non sottovalutare le lesioni sull’assetto psicologico della parte lesa. “Il riferimento al danno

               non è necessariamente  correlato al  danno patrimoniale subito dalla persona offesa, giacché
               l’ambito di operatività dell’istituto è ben più ampio, potendosi applicare anche in ipotesi in cui

               manchi addirittura  una persona offesa  o comunque non si sia  verificato  un danno

               risarcibile ”.
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               25   Così si  sono espressi i rappresentanti  dell’Associazione Nazionale Magistrati  (ANM) in Commissione
                  giustizia della  Camera  dei  Deputati tenutasi in  data 27 gennaio 2015 in  riferimento allo schema delle
                  decreto legislativo in esame.
               26   In tal senso si esprime la circolare n. 4/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
                  del 19 marzo 2015 sul decreto in esame.

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