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astratto, il giudizio di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. presuppone la graduabilità in
concreto dell’offesa anche in relazione a fattispecie astrattamente non bagatellari.
Non sembra, quindi, ragionevole escludere a priori l’applicabilità dell’istituto a
fattispecie che prevedono soglie di punibilità. Tuttavia, pur partendo da questa premessa, se
alcuni hanno affermato la generale compatibilità della non punibilità per particolare tenuità
con le soglie, sulla scorta del rilievo per cui nulla preclude che un fatto concreto che superi di
poco la soglia possa essere di particolare tenuità; altri hanno sostenuto la necessità di una
risposta differenziata a seconda della natura e della funzione che le soglie possono assumere
in ciascuna fattispecie legale. In particolare si è sottolineato che, pur ammettendo il linea di
principio una non incompatibilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. con le soglie di
punibilità, le maggiori criticità si riscontrano in presenza di soglie che hanno la funzione di
definire direttamente l’offesa al bene giuridico protetto, mentre più agevole sarebbe
l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in presenza di soglie che integrino mere condizioni di
punibilità. Uno dei principali aspetti problematici relativi alle soglie di punibilità riguarda, poi,
i rapporti con gli illeciti amministrativi aventi ad oggetto i fatti che si collocano ‘sotto soglia’;
emblematico è il caso della guida in stato di ebbrezza. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
potrebbe portare a risultati irragionevoli, conducendo all’applicazione di una sanzione
amministrativa a fatti, anche lievi, al di sotto del limite di rilevanza penale, come la guida in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 g/l, lasciando invece
impunite le condotte che, pur superando la soglia della punibilità, sono di particolare tenuità;
guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di poco superiore a 0,8 g/l. Diverse le
soluzioni prospettate: in un’ottica de iure condito, si è rilevato come all’applicazione dell’art.
131-bis potrebbe conseguire l’espansione ‘verso l’alto’ dell’illecito amministrativo , soluzione
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che, tuttavia, contrasta con il principio di legalità dell’illecito amministrativo. In una
prospettiva de iure condendo, invece, vi è chi auspica, in presenza di fattispecie che possono
dare luogo all’ipotesi in esame, l’introduzione di una disposizione, analoga a quella di cui
all’art. 75, co. 14 d.P.R. n. 309/1990, che escluda anche la sanzione amministrativa in
presenza di fatti che non costituiscono reato ma sono previsti come illecito amministrativo; e
siano di particolare tenuità.
29 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni in materia di
non punibilità per particolare tenuità del fatto”, cit. p. 23.
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