Page 119 - Quaderno 2017-12
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astratto, il giudizio di  particolare tenuità ex art. 131-bis  c.p.  presuppone la  graduabilità in

               concreto dell’offesa anche in relazione a fattispecie astrattamente non bagatellari.
                     Non sembra, quindi, ragionevole escludere a priori l’applicabilità dell’istituto a

               fattispecie che prevedono soglie di punibilità. Tuttavia, pur partendo da questa premessa, se

               alcuni hanno affermato la generale compatibilità della non punibilità per particolare tenuità

               con le soglie, sulla scorta del rilievo per cui nulla preclude che un fatto concreto che superi di
               poco la soglia possa essere di particolare tenuità; altri hanno sostenuto la necessità di una

               risposta differenziata a seconda della natura e della funzione che le soglie possono assumere

               in ciascuna fattispecie legale. In particolare si è sottolineato che, pur ammettendo il linea di

               principio  una  non  incompatibilità  dell’istituto  di  cui  all’art.  131-bis  c.p.  con  le  soglie  di
               punibilità, le maggiori criticità si riscontrano in presenza di soglie che hanno la funzione di

               definire direttamente l’offesa al bene giuridico protetto,  mentre più agevole sarebbe

               l’applicazione dell’art. 131-bis  c.p. in presenza  di soglie che integrino  mere condizioni di
               punibilità. Uno dei principali aspetti problematici relativi alle soglie di punibilità riguarda, poi,

               i rapporti con gli illeciti amministrativi aventi ad oggetto i fatti che si collocano ‘sotto soglia’;

               emblematico è il caso  della guida in stato di  ebbrezza. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

               potrebbe portare a risultati irragionevoli, conducendo all’applicazione di una  sanzione

               amministrativa a fatti, anche lievi, al di sotto del limite di rilevanza penale, come la guida in
               stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 ma inferiore a 0,8 g/l, lasciando invece

               impunite le condotte che, pur superando la soglia della punibilità, sono di particolare tenuità;

               guida in stato di ebbrezza con tasso  alcolemico  di poco superiore a 0,8 g/l. Diverse le
               soluzioni prospettate: in un’ottica de iure condito, si è rilevato come all’applicazione dell’art.

               131-bis potrebbe conseguire l’espansione ‘verso l’alto’ dell’illecito amministrativo , soluzione
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               che, tuttavia, contrasta con il principio di legalità dell’illecito amministrativo. In una

               prospettiva de iure condendo, invece, vi è chi auspica, in presenza di fattispecie che possono

               dare luogo all’ipotesi in esame, l’introduzione  di una disposizione, analoga a quella di cui
               all’art. 75,  co. 14 d.P.R. n.  309/1990, che escluda  anche la sanzione amministrativa in

               presenza di fatti che non costituiscono reato ma sono previsti come illecito amministrativo; e

               siano di particolare tenuità.








               29   Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, D.lgs. 16 marzo 2015 n. 28 “Disposizioni in materia di
                  non punibilità per particolare tenuità del fatto”, cit. p. 23.

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