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punibilità riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica, non

               essendo stata estesa la clausola di  salvaguardia di cui all’art. 8, d.lgs. n. 231/2001 anche
               all’istituto della tenuità del danno, riteniamo  che detta causa di non punibilità, pur non

               essendo in astratto  strutturalmente incompatibile con il modulo procedimentale di  cui al

               d.lgs. n. 231/2001, determina tuttavia ex lege ricadute giudiziarie negative in capo al soggetto

               che subisce il provvedimento e, in assenza di un intervento specifico del legislatore sul
               punto,  pare difficile ritenere che le  disposizioni normative che  prevedono dette ricadute

               possano  trovare applicazione estensiva in questa  sede, precludendone di conseguenza al

               momento l’applicazione.  Ove anche venga riconosciuta la  particolare tenuità del fatto,  è

               comune avviso che permane la responsabilità amministrativa dell’ente per il reato commesso
               nel suo interesse o vantaggio. Va ricordato che l’art. 8 comma 1 del decreto legislativo n.

               231/01 stabilisce che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non

               è stato identificato o non è imputabile o  il reato si  estingue per una  causa diversa
               dall’amnistia. Questo articolo chiarisce in modo inequivocabile come quello dell’ente sia un

               titolo autonomo di  responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un

               reato. Dunque escluso il caso dell’amnistia, tutte le altre cause di estinzione del reato non

               escludono  la  responsabilità  dell’ente.  La  domanda  è,  quindi,  se  è  ragionevole  escluderla

               laddove il reato sussiste ma il soggetto non è punibile per particolare tenuità del fatto. A
               questo proposito è  stato evidenziato  che, per ritenere sussistente la  responsabilità

               amministrativa di un ente, è sufficiente “che venga compiuto un reato da parte del soggetto

               riconducibile all’ente, ma  non è anche necessario  che tale reato  venga accertato con
               individuazione e  condanna del responsabile”,  atteso che  la  “ratio  oggettiva della norma,

               quale emerge  sistematicamente dal  complesso delle disposizioni sulla responsabilità

               amministrativa degli enti, persegue la finalità di sanzionare l’ente collettivo ogni volta che le

               persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di distrazione o di direzione dell’ente, o
               sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, commettono dei reati

               nel suo  interesse o  a suo vantaggio” .  Nella stessa relazione  governativa al decreto
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               legislativo n. 231/01,  è stato evidenziato  “che le  cause di estinzione della pena, ed

               emblematici sono i casi di grazia o di indulto, al pari delle eventuali cause di non punibilità e,
               in generale, alle vicende che ineriscono a quest’ultima, non reagiscono in alcun modo sulla

               configurazione della responsabilità in capo all’ente, non escludendo  la sussistenza di un



               33   È quanto emerge dalla sentenza Cass. Pen., Sez. V, ud. 4 aprile 2013 (dep. 9 maggio 2013), n. 20060, in
                  RIVISTA PENALE, 2013.

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