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punibilità riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica, non
essendo stata estesa la clausola di salvaguardia di cui all’art. 8, d.lgs. n. 231/2001 anche
all’istituto della tenuità del danno, riteniamo che detta causa di non punibilità, pur non
essendo in astratto strutturalmente incompatibile con il modulo procedimentale di cui al
d.lgs. n. 231/2001, determina tuttavia ex lege ricadute giudiziarie negative in capo al soggetto
che subisce il provvedimento e, in assenza di un intervento specifico del legislatore sul
punto, pare difficile ritenere che le disposizioni normative che prevedono dette ricadute
possano trovare applicazione estensiva in questa sede, precludendone di conseguenza al
momento l’applicazione. Ove anche venga riconosciuta la particolare tenuità del fatto, è
comune avviso che permane la responsabilità amministrativa dell’ente per il reato commesso
nel suo interesse o vantaggio. Va ricordato che l’art. 8 comma 1 del decreto legislativo n.
231/01 stabilisce che la responsabilità dell’ente sussiste anche quando l’autore del reato non
è stato identificato o non è imputabile o il reato si estingue per una causa diversa
dall’amnistia. Questo articolo chiarisce in modo inequivocabile come quello dell’ente sia un
titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un
reato. Dunque escluso il caso dell’amnistia, tutte le altre cause di estinzione del reato non
escludono la responsabilità dell’ente. La domanda è, quindi, se è ragionevole escluderla
laddove il reato sussiste ma il soggetto non è punibile per particolare tenuità del fatto. A
questo proposito è stato evidenziato che, per ritenere sussistente la responsabilità
amministrativa di un ente, è sufficiente “che venga compiuto un reato da parte del soggetto
riconducibile all’ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con
individuazione e condanna del responsabile”, atteso che la “ratio oggettiva della norma,
quale emerge sistematicamente dal complesso delle disposizioni sulla responsabilità
amministrativa degli enti, persegue la finalità di sanzionare l’ente collettivo ogni volta che le
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di distrazione o di direzione dell’ente, o
sulle quali queste esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, commettono dei reati
nel suo interesse o a suo vantaggio” . Nella stessa relazione governativa al decreto
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legislativo n. 231/01, è stato evidenziato “che le cause di estinzione della pena, ed
emblematici sono i casi di grazia o di indulto, al pari delle eventuali cause di non punibilità e,
in generale, alle vicende che ineriscono a quest’ultima, non reagiscono in alcun modo sulla
configurazione della responsabilità in capo all’ente, non escludendo la sussistenza di un
33 È quanto emerge dalla sentenza Cass. Pen., Sez. V, ud. 4 aprile 2013 (dep. 9 maggio 2013), n. 20060, in
RIVISTA PENALE, 2013.
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