Page 118 - Quaderno 2017-12
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Al riguardo  si pensi agli artt. 186, guida sotto  l’influenza dell’alcool, e 187, guida in

               stato  di  alterazione  psicofisica  per  uso  di  sostanze stupefacenti,  del  codice  della  strada,
               caratterizzate dall’assenza di una persona offesa e di un danno risarcibile.

                     Si pensi, ancora, alle alterazioni fraudolente dei cronotachigrafi sui mezzi pesanti che

               vengono oggi perseguite ex art. 437 C.P.; rimozione o omissione dolosa di cautele contro

               infortuni  sul lavoro.  Il primo  comma  rientra nel  principio in esame.  Il danno che  può
               derivare da tali manomissioni è gravissimo per l’autista ma anche per i terzi su strada. In

               tema, il comma 5 dell’art. 131-bis  c.p.  prevede quanto  segue:  “La  disposizione del primo

               comma si  applica anche quando la legge  prevede la particolare tenuità del  danno o del

               pericolo come circostanza attenuante. Tenendo ora presente che l’art. 62, n. 4 c.p. prevede:
               “l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato

               alla  persona offesa dal  reato  un danno  patrimoniale di speciale  tenuità ovvero,  nei delitti

               determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito
               un  lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento  dannoso e pericoloso  sia  di speciale

               tenuità”. Nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto, si precisa come detto

               precetto normativo sia applicabile  sempre  ché  la tenuità del fatto  superi la soglia delle

               circostanze e giunga ad integrare gli estremi di quella particolari irrilevanza desumibile dai

               requisiti e criteri di cui al primo comma. In altri termini, occorre che la tenuità del fatto, se
               concerne l’attenuante, deve giungere “ad integrare gli estremi della vera e propria irrilevanza

               desumibile dai criteri dettagliati nel comma 1 dello stesso articolo 131-bis” (Circolare Procura

               Trento citata).  Un ulteriore problema riguarda la possibilità per il  giudice, in relazione a
               fattispecie legali che prevedono soglie di punibilità, di ritenere il fatto di particolare tenuità

               nonostante il  superamento  delle soglie  stesse. Fattispecie  caratterizzate dalla presenza di

               soglie di punibilità sono largamente diffuse nel diritto penale  tributario,  per esempio

               l’omesso versamento dell’IVA   e nel diritto penale dell’ambiente,  si pensi allo scarico di
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               acque reflue industriali . Soglie di punibilità sono previste anche per  la guida in  stato di
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               ebbrezza, agli  artt. 186 e 186-bis  codice  della strada. Rispetto a queste ipotesi si tratta di

               capire se l’applicazione dell’art. 131-bis  c.p. sia incompatibile con l’individuazione di una

               soglia di offesa necessaria per la punibilità, già oggetto di una precisa scelta del legislatore,
               che potrebbe risultare sostanzialmente vanificata. Va rilevato, sul punto, che mentre le soglie

               di punibilità sono espressione di una valutazione che opera necessariamente  su un piano



               27   Art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
               28   Art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 2006.

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