Page 118 - Quaderno 2017-12
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Al riguardo si pensi agli artt. 186, guida sotto l’influenza dell’alcool, e 187, guida in
stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, del codice della strada,
caratterizzate dall’assenza di una persona offesa e di un danno risarcibile.
Si pensi, ancora, alle alterazioni fraudolente dei cronotachigrafi sui mezzi pesanti che
vengono oggi perseguite ex art. 437 C.P.; rimozione o omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro. Il primo comma rientra nel principio in esame. Il danno che può
derivare da tali manomissioni è gravissimo per l’autista ma anche per i terzi su strada. In
tema, il comma 5 dell’art. 131-bis c.p. prevede quanto segue: “La disposizione del primo
comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del
pericolo come circostanza attenuante. Tenendo ora presente che l’art. 62, n. 4 c.p. prevede:
“l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato
alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti
determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito
un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso e pericoloso sia di speciale
tenuità”. Nella relazione di accompagnamento allo schema del decreto, si precisa come detto
precetto normativo sia applicabile sempre ché la tenuità del fatto superi la soglia delle
circostanze e giunga ad integrare gli estremi di quella particolari irrilevanza desumibile dai
requisiti e criteri di cui al primo comma. In altri termini, occorre che la tenuità del fatto, se
concerne l’attenuante, deve giungere “ad integrare gli estremi della vera e propria irrilevanza
desumibile dai criteri dettagliati nel comma 1 dello stesso articolo 131-bis” (Circolare Procura
Trento citata). Un ulteriore problema riguarda la possibilità per il giudice, in relazione a
fattispecie legali che prevedono soglie di punibilità, di ritenere il fatto di particolare tenuità
nonostante il superamento delle soglie stesse. Fattispecie caratterizzate dalla presenza di
soglie di punibilità sono largamente diffuse nel diritto penale tributario, per esempio
l’omesso versamento dell’IVA e nel diritto penale dell’ambiente, si pensi allo scarico di
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acque reflue industriali . Soglie di punibilità sono previste anche per la guida in stato di
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ebbrezza, agli artt. 186 e 186-bis codice della strada. Rispetto a queste ipotesi si tratta di
capire se l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sia incompatibile con l’individuazione di una
soglia di offesa necessaria per la punibilità, già oggetto di una precisa scelta del legislatore,
che potrebbe risultare sostanzialmente vanificata. Va rilevato, sul punto, che mentre le soglie
di punibilità sono espressione di una valutazione che opera necessariamente su un piano
27 Art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
28 Art. 137 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 2006.
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