Page 114 - Quaderno 2017-12
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Non  è  chiara la differenza  tra le due  tipologie di condotte, né  se ad esse debba

               ricondursi l’ipotesi del reato continuato o del concorso formale di reati. Sulla compatibilità
               del reato  continuato con la causa di  non  punibilità ex art. 131-bis  c.p., si  è  d’altra parte

               espressa in senso negativo la Corte di Cassazione . Secondo la  Suprema Corte la
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               commissione  di  più  reati  unificati  ex  art.  81  cpv.  c.p.  esclude  il  presupposto  della  non

               abitualità del comportamento. Diversa  è  peraltro la linea seguita in sede di prima
               applicazione  dell’istituto  da  una  parte  della  giurisprudenza di merito.  In  relazione

               all’accertamento del requisito della non abitualità si pone poi il problema della rilevanza del

               precedente iscritto nel casellario giudiziale.

                     Come si è accennato in premessa, infatti, il d.gls. n. 28/2015 ha modificato l’art. 3 del
               testo unico  in materia di  casellario giudiziale  prevedendo l’iscrizione, oltre che dei

               provvedimenti  giudiziari definitivi  già  elencati  alla  lett. f), anche di  «quelli che  hanno

               dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del c.p.» .
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                     Un orientamento, avallato dalla Relazione  e, ancor prima, dalla  ratio legis, esclude il

               presupposto della non  abitualità  del comportamento dando rilievo alla mera  presenza di

               provvedimenti di applicazione dell’art. 131-bis, compresi i decreti di archiviazione. Se è vero

               che la  soluzione  è  andata incontro a  critiche  da parte della dottrina,  che ha ravvisato un

               possibile contrasto con la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, art.
               27  co. 2 Cost.,  è  altre sì vero che, diversamente opinando, risulterebbero in buona parte

               vanificate le esigenze  di economia processuale sottese all’istituto.  Ora vedremo nello

               specifico i due parametri per valutare la particolare tenuità, come prevista dall’istituto, e le
               problematiche che li riguardano.



               2.1  La particolare tenuità

                     Pur in  assenza di  un’esplicita gerarchia fra  i due  “indici-criteri” , il presupposto
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               relativo all’offesa è da ritenersi l’elemento fondante la particolare tenuità, ossia alla base della
               non punibilità;  mentre il requisito della non abitualità  del comportamento sottende la

               volontà del legislatore di prendere preventivamente in considerazione esigenze delimitative

               dell’operatività dell’istituto.



               19   Cass. pen., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897.
               20   D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
               21   In questi termini la Relazione che accompagna lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei
                  Ministri il 1° dicembre 2014, par. 3.


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