Page 112 - Quaderno 2017-12
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formulazione testuale  dell’art. 586 c.p.,  fa sorgere una  serie di  dubbi circa l’indagine

               sull’elemento soggettivo. Se è chiara la volontà del Governo di includere nell’eccezione la
               preterintenzione e i delitti aggravati dall’evento, meno chiaro risulta l’atteggiamento rispetto

               alla colpa. Peraltro,  nessun riferimento si fa  a eventi diversi dalla  morte o  dalle lesioni

               gravissime, in relazione ai quali l’accertamento di tenuità sarà libero da “divieti tassativi”. Più

               che altro, il legislatore  sembra essersi predisposto,  forse con uno  strumento non troppo
               preciso, ad affrontare situazioni simili a quella del pur isolato episodio verificatosi nel quadro

               del rito  a carico di imputati minorenni;  che aveva visto la corte d’appello, sezione  per i

               minorenni, di Perugia , emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
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               fatto in un procedimento per omicidio colposo derivante da circolazione stradale dei veicoli.
               Il  Comma 3 del  nuovo art. 131-bis  c.p. ha  invece ad  oggetto la definizione, perciò che

               concerne l’istituto in esame, del  comportamento che si può definire abituale.  Il secondo

               presupposto per la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ispirato a
               esigenze di prevenzione speciale, è, quindi, la non abitualità del comportamento. L’art. 131-

               bis non definisce tale concetto. Sembra peraltro evidente la scelta del legislatore delegato di

               ricorrere, in linea con la legge delega, ad un concetto diverso da quello di “occasionlità”,

               utilizzato altrove ed in particolare, con riferimento al procedimento penale davanti al giudice

               di pace, nell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e, in  relazione al  procedimento  penale  minorile,
               nell’art. 27 d.P.R. n. 448/1988.  La volontà del legislatore delegato,  espressa anche nella

               Relazione, pare quella di adottare un criterio più ampio di quello della “occasionalità”, in

               modo che «la  presenza di un  ‘precedente’  giudiziario non  sia di per sé sola ostativa al
               riconoscimento della particolare tenuità del fatto». Non sono peraltro mancate, in dottrina,

               posizioni di senso contrario, fondate sull’idea di una differenza ‘qualitativa’ fra i due concetti.

               In particolare, secondo alcuni, la non abitualità si riferirebbe solo al passato, ovverosia ai

               «precedenti criminali reiterati e specifici», mentre nell’occasionalità sarebbe insito un giudizio
               prognostico, inerente a valutazioni “personologiche” dell’autore di reato. Il comportamento

               può, quindi,  definirsi abituale quando:  a) l’autore  è  stato dichiarato delinquente abituale,

               professionale o per tendenza; b) ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun

               fatto, isolatamente considerato,  è  di particolare tenuità; c)  si  tratta di reati che hanno ad
               oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.


               17   App. Perugia, sez. min., 15 dicembre 1999, ined., su cui v. G. GIOSTRA, Il processo penale minorile, Milano,
                  2009, p. 543. L’applicazione della sentenza di non luogo a procedere  ex  art. 27 d.p.p.m. in un
                  procedimento a carico di imputata minorenne che aveva colposamente cagionato la morte dell’amica
                  trasportata sul motorino, aveva suscitato molte perplessità.


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