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formulazione testuale dell’art. 586 c.p., fa sorgere una serie di dubbi circa l’indagine
sull’elemento soggettivo. Se è chiara la volontà del Governo di includere nell’eccezione la
preterintenzione e i delitti aggravati dall’evento, meno chiaro risulta l’atteggiamento rispetto
alla colpa. Peraltro, nessun riferimento si fa a eventi diversi dalla morte o dalle lesioni
gravissime, in relazione ai quali l’accertamento di tenuità sarà libero da “divieti tassativi”. Più
che altro, il legislatore sembra essersi predisposto, forse con uno strumento non troppo
preciso, ad affrontare situazioni simili a quella del pur isolato episodio verificatosi nel quadro
del rito a carico di imputati minorenni; che aveva visto la corte d’appello, sezione per i
minorenni, di Perugia , emettere una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del
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fatto in un procedimento per omicidio colposo derivante da circolazione stradale dei veicoli.
Il Comma 3 del nuovo art. 131-bis c.p. ha invece ad oggetto la definizione, perciò che
concerne l’istituto in esame, del comportamento che si può definire abituale. Il secondo
presupposto per la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ispirato a
esigenze di prevenzione speciale, è, quindi, la non abitualità del comportamento. L’art. 131-
bis non definisce tale concetto. Sembra peraltro evidente la scelta del legislatore delegato di
ricorrere, in linea con la legge delega, ad un concetto diverso da quello di “occasionlità”,
utilizzato altrove ed in particolare, con riferimento al procedimento penale davanti al giudice
di pace, nell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e, in relazione al procedimento penale minorile,
nell’art. 27 d.P.R. n. 448/1988. La volontà del legislatore delegato, espressa anche nella
Relazione, pare quella di adottare un criterio più ampio di quello della “occasionalità”, in
modo che «la presenza di un ‘precedente’ giudiziario non sia di per sé sola ostativa al
riconoscimento della particolare tenuità del fatto». Non sono peraltro mancate, in dottrina,
posizioni di senso contrario, fondate sull’idea di una differenza ‘qualitativa’ fra i due concetti.
In particolare, secondo alcuni, la non abitualità si riferirebbe solo al passato, ovverosia ai
«precedenti criminali reiterati e specifici», mentre nell’occasionalità sarebbe insito un giudizio
prognostico, inerente a valutazioni “personologiche” dell’autore di reato. Il comportamento
può, quindi, definirsi abituale quando: a) l’autore è stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza; b) ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; c) si tratta di reati che hanno ad
oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
17 App. Perugia, sez. min., 15 dicembre 1999, ined., su cui v. G. GIOSTRA, Il processo penale minorile, Milano,
2009, p. 543. L’applicazione della sentenza di non luogo a procedere ex art. 27 d.p.p.m. in un
procedimento a carico di imputata minorenne che aveva colposamente cagionato la morte dell’amica
trasportata sul motorino, aveva suscitato molte perplessità.
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