Page 107 - Quaderno 2017-12
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In forza dell’art. 131-bis, comma 5, c.p., poi, laddove i parametri di esiguità del danno o

               del pericolo, indicati nel primo comma, vengano in rilievo, per previsione generale o speciale,
               sul piano della mitigazione, prevarrà comprensibilmente la causa di non punibilità. L’insieme

               di queste coordinate delinea un confine di operatività dell’istituto piuttosto ampio. In primis,

               la  fissazione del tetto  edittale della pena  massima non  superiore a cinque anni sottende

               un’opzione decisamente più  ambiziosa di quella che aveva contraddistinto  le  numerose
               precedenti ipotesi normative de iure condendo; oltrepassando anche quella soglia generale

               delle attribuzioni dell’art. 550 c.p.p. Inoltre, l’inserimento delle fattispecie a sanzione

               congiunta, l’esclusione del rilievo di buona parte delle circostanze e la prevalenza dell’esiguità

               dell’offesa sul piano della non punibilità, anziché su quello della mitigazione, contribuiscono
               ad estendere ulteriormente il raggio d’azione dell’art. 131-bis c.p. Ovviamente non si tratta di

               un perimetro completamente fisso e, di conseguenza, immobile; aspetto talvolta sfuggito in

               particolare agli organi di informazione, all’interno del quale è la sussistenza dei parametri che
               contraddistinguono la particolare tenuità a determinare o meno l’esito della non punibilità.

               Quello che, difatti, riempie  il  suddetto perimetro e, per ciò,  di  contenuto  la previsione

               normativa, sono proprio quei criteri prescelti per il giudizio di particolare tenuità. Come già

               accennato, la delega aveva dato due punti di riferimento al Governo, il quale ha cercato di

               arricchirli di elementi valutativi. Particolare tenuità dell’offesa e non abitualità della condotta
               rimangono il mero risultato di un procedimento. Ciò che precede tale operazione, ciò che ne

               è alla base, sono due pilastri quali: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del

               pericolo insorti. I due  fattori debbono essere  stimati, come statuito  dalla disposizione, ai
               sensi dell’art. 133 comma 1, c.p. Il richiamo, tout court, agli indici di gravità del reato non

               risulta, però,  molto chiaro. Formalmente, il primo esito dell’operazione  è  certamente

               ridondante, perché  l’art. 133 c.p.,  a sua volta, fa riferimento, nella lett.  a), alle  modalità

               dell’azione e, nella lett. b), alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa.
               Tra le due disposizioni sembra stabilirsi, più che altro, una sovrapposizione, apparentemente

               di poco aiuto all’interprete, se non sotto il profilo della ricca giurisprudenza che accompagna

               l’art. 133, comma 1, c.p. Rimane però il dubbio circa il peso che possa assumere in tale

               rapporto  la lett.  c) dell’art. 133  c.p.,  ossia l’intensità  del  dolo o il grado  della colpa.
               Innanzitutto,  bisogna considerare  che  la formulazione  normativa  obbliga l’interprete  a

               un’operazione “circolare”; la quale pone in relazione le modalità dell’azione con l’elemento

               soggettivo.





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