Page 107 - Quaderno 2017-12
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In forza dell’art. 131-bis, comma 5, c.p., poi, laddove i parametri di esiguità del danno o
del pericolo, indicati nel primo comma, vengano in rilievo, per previsione generale o speciale,
sul piano della mitigazione, prevarrà comprensibilmente la causa di non punibilità. L’insieme
di queste coordinate delinea un confine di operatività dell’istituto piuttosto ampio. In primis,
la fissazione del tetto edittale della pena massima non superiore a cinque anni sottende
un’opzione decisamente più ambiziosa di quella che aveva contraddistinto le numerose
precedenti ipotesi normative de iure condendo; oltrepassando anche quella soglia generale
delle attribuzioni dell’art. 550 c.p.p. Inoltre, l’inserimento delle fattispecie a sanzione
congiunta, l’esclusione del rilievo di buona parte delle circostanze e la prevalenza dell’esiguità
dell’offesa sul piano della non punibilità, anziché su quello della mitigazione, contribuiscono
ad estendere ulteriormente il raggio d’azione dell’art. 131-bis c.p. Ovviamente non si tratta di
un perimetro completamente fisso e, di conseguenza, immobile; aspetto talvolta sfuggito in
particolare agli organi di informazione, all’interno del quale è la sussistenza dei parametri che
contraddistinguono la particolare tenuità a determinare o meno l’esito della non punibilità.
Quello che, difatti, riempie il suddetto perimetro e, per ciò, di contenuto la previsione
normativa, sono proprio quei criteri prescelti per il giudizio di particolare tenuità. Come già
accennato, la delega aveva dato due punti di riferimento al Governo, il quale ha cercato di
arricchirli di elementi valutativi. Particolare tenuità dell’offesa e non abitualità della condotta
rimangono il mero risultato di un procedimento. Ciò che precede tale operazione, ciò che ne
è alla base, sono due pilastri quali: le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del
pericolo insorti. I due fattori debbono essere stimati, come statuito dalla disposizione, ai
sensi dell’art. 133 comma 1, c.p. Il richiamo, tout court, agli indici di gravità del reato non
risulta, però, molto chiaro. Formalmente, il primo esito dell’operazione è certamente
ridondante, perché l’art. 133 c.p., a sua volta, fa riferimento, nella lett. a), alle modalità
dell’azione e, nella lett. b), alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa.
Tra le due disposizioni sembra stabilirsi, più che altro, una sovrapposizione, apparentemente
di poco aiuto all’interprete, se non sotto il profilo della ricca giurisprudenza che accompagna
l’art. 133, comma 1, c.p. Rimane però il dubbio circa il peso che possa assumere in tale
rapporto la lett. c) dell’art. 133 c.p., ossia l’intensità del dolo o il grado della colpa.
Innanzitutto, bisogna considerare che la formulazione normativa obbliga l’interprete a
un’operazione “circolare”; la quale pone in relazione le modalità dell’azione con l’elemento
soggettivo.
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