Page 104 - Quaderno 2017-12
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La locuzione, così  come  rappresentata nella delega, non va, quindi, letta in una

               accezione meramente processuale, nella quale, la contrapposizione tra danno e offesa rende
               più complesso scindere quest’ultima, dalla considerazione soggettiva per il titolare del bene

               giuridico leso dal reato, soprattutto se inerente a persona fisica.

                     Del resto, il riferimento al danno, che pur implica, anche in relazione alla componente

               morale,  collegata con l’art. 185 c.p., l’applicazione  di criteri meramente economici e  non
               soggettivizzati, avrebbe rischiato di estromettere dal margine applicativo dell’istituto tutti i

               reati di pericolo. Il successivo criterio di giudizio indicato dal Parlamento è la non abitualità

               del comportamento. La locuzione esprime,  in modo prioritario, un superamento e un

               allargamento rispetto a quell’indice di occasionalità utilizzato sia in ambito minorile sia nel
               procedimento davanti al giudice di pace. Il ricorso a tale locuzione, presentando non poche

               difficoltà, aveva messo alla prova gli interpreti; all’indomani del varo della nuova disciplina

               del procedimento a carico di imputati minorenni. Se, indubbiamente,  “non abituale”  non
               deve essere inteso come “unico” o anche “occasionale” , la delega non presentava ulteriori
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               riferimenti, specialmente in relazione al rapporto con il concetto di abitualità stabilito, anche

               se unicamente in forma soggettiva e non oggettiva dagli artt. 102 e 103 c.p. Invero, riferirsi

               unicamente alla sola declaratoria di abitualità nel reato non sembrava abbastanza rispondente

               rispetto agli obiettivi  dell’introducenda  norma, mentre,  più probabilmente,  un utile
               parametro avrebbe potuto essere individuato nella recidiva specifica, magari infra-

               quinquennale. Per cui,  ciò che emerge  dalla  ratio  sottesa alla formula della legge delega,

               sembrava essere volta ad evitare che, la valutazione di necessità di pena, fosse imbrigliata,
               compressa entro riferimenti di natura formale, come lo sono sia la dichiarazione di abitualità

               che quella di recidiva specifica. In questo senso, il legislatore delegato si  è  certamente

               adoperato per rielaborare l’input dell’art. 1, lett. m), l. n. 67 del 2014, attraverso un’articolata

               serie di puntualizzazioni; le quali verranno approfondite trattando degli interventi dell’istituto
               in campo sostanziale.  Per ciò che concerne, invece, il  confine tracciato dal legislatore

               delegante in tema di individuazione del limite di gravità edittale entro il quale circoscrivere

               l’operatività del nuovo istituto, i riferimenti erano chiaramente rivolti ai reati puniti con la

               pena  pecuniaria, senza  previsione di  limiti,  o  con la  pena  detentiva  non  superiore nel
               massimo a cinque anni.





               10   D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare, cit., p. 452 s.


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