Page 104 - Quaderno 2017-12
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La locuzione, così come rappresentata nella delega, non va, quindi, letta in una
accezione meramente processuale, nella quale, la contrapposizione tra danno e offesa rende
più complesso scindere quest’ultima, dalla considerazione soggettiva per il titolare del bene
giuridico leso dal reato, soprattutto se inerente a persona fisica.
Del resto, il riferimento al danno, che pur implica, anche in relazione alla componente
morale, collegata con l’art. 185 c.p., l’applicazione di criteri meramente economici e non
soggettivizzati, avrebbe rischiato di estromettere dal margine applicativo dell’istituto tutti i
reati di pericolo. Il successivo criterio di giudizio indicato dal Parlamento è la non abitualità
del comportamento. La locuzione esprime, in modo prioritario, un superamento e un
allargamento rispetto a quell’indice di occasionalità utilizzato sia in ambito minorile sia nel
procedimento davanti al giudice di pace. Il ricorso a tale locuzione, presentando non poche
difficoltà, aveva messo alla prova gli interpreti; all’indomani del varo della nuova disciplina
del procedimento a carico di imputati minorenni. Se, indubbiamente, “non abituale” non
deve essere inteso come “unico” o anche “occasionale” , la delega non presentava ulteriori
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riferimenti, specialmente in relazione al rapporto con il concetto di abitualità stabilito, anche
se unicamente in forma soggettiva e non oggettiva dagli artt. 102 e 103 c.p. Invero, riferirsi
unicamente alla sola declaratoria di abitualità nel reato non sembrava abbastanza rispondente
rispetto agli obiettivi dell’introducenda norma, mentre, più probabilmente, un utile
parametro avrebbe potuto essere individuato nella recidiva specifica, magari infra-
quinquennale. Per cui, ciò che emerge dalla ratio sottesa alla formula della legge delega,
sembrava essere volta ad evitare che, la valutazione di necessità di pena, fosse imbrigliata,
compressa entro riferimenti di natura formale, come lo sono sia la dichiarazione di abitualità
che quella di recidiva specifica. In questo senso, il legislatore delegato si è certamente
adoperato per rielaborare l’input dell’art. 1, lett. m), l. n. 67 del 2014, attraverso un’articolata
serie di puntualizzazioni; le quali verranno approfondite trattando degli interventi dell’istituto
in campo sostanziale. Per ciò che concerne, invece, il confine tracciato dal legislatore
delegante in tema di individuazione del limite di gravità edittale entro il quale circoscrivere
l’operatività del nuovo istituto, i riferimenti erano chiaramente rivolti ai reati puniti con la
pena pecuniaria, senza previsione di limiti, o con la pena detentiva non superiore nel
massimo a cinque anni.
10 D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare, cit., p. 452 s.
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