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Si tratta quindi di una disciplina inspirata a una finalità di deflazione del sistema penale
nel suo complesso che, coerentemente con i principi di proporzione e di sussidiarietà,
impone, nell’ottica di un diritto penale inteso come ultima ratio, di rinunciare alla pena
dinanzi a condotte che, vista la loro esiguità, non risulta opportuno sanzionare penalmente.
Ciò che emerge, inoltre, è che, a differenza di altri interventi di depenalizzazione operanti sul
piano astratto, la rinuncia alla pena in un’ottica di “de minimis non curat praetor”,
realizzando in questo caso una sorta di depenalizzazione in concreto, ha introdotto un
istituto che rimette direttamente al giudice la concretizzazione della valutazione legislativa di
immeritevolezza della pena. Su questo piano, l’istituto in oggetto, essendo già applicabile
nella fase delle indagini preliminari e potendo quindi condurre ad un decreto di
archiviazione, raggiunge la massima espressione dell’effetto deflattivo perseguito dal
legislatore; evitando la celebrazione stessa del processo penale per fatti che, per quanto
bagatellari, sono astrattamente previsti dalla legge come reato. All’interno di questa cornice,
tre erano i punti fermi statuiti dal legislatore con maggiore fermezza. Visto l’obbiettivo
ultimo di esentare da sanzione determinati comportamenti, caratterizzati da particolari
parametri di tenuità, i capisaldi dell’azione normativa riguardavano: i parametri stessi di
particolare tenuità e di non abitualità del comportamento, l’individuazione di un ambito di
fatti puniti con pena pecuniaria o con pena non superiore a cinque anni e la salvaguardia
degli interessi risarcitori. Bisogna ora considerare che, il contesto nel quale ha operato
l’azione normativa, è caratterizzato dall’ineffettività di qualsiasi riforma volta ad un
significativo alleggerimento del carico penale. Premesso ciò, è ovvio che l’obiettivo
dell’azione normativa è evitare la dispersione di risorse inerenti la macchina giudiziaria
laddove, a fronte di uno strumento di misurazione della meritevolezza della pena, non si
rinviene la necessità di proseguire in tutti gli adempimenti previsti. In “uno strumento in
grado di superare, radicando nel caso concreto l’alternativa tra punibilità e non punibilità,
ove il limite intrinseco della generalizzazione sottende la tipizzazione di ogni fattispecie ”, la
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formale sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incriminazione dovrà rapportarsi con
una valutazione, caso per caso, di necessità della sanzione. La sostanzialità strumentale della
clausola di tenuità contenuta nell’invito rivolto al legislatore delegato risulta quindi evidente.
4 Osserva F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., p. 1706 s., in qualità di Presidente della Commissione
ministeriale incaricata di elaborare proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare
attuazione alla legge delega contenuta nella l. 28 aprile 2014, n. 67, che «è risaputo che neppure la più
sofisticata tecnica di tipizzazione dei reati (che, comunque, non è dei tempi nostri) riuscirà ad escludere
dalla fattispecie “formale” fatti del tutto bagatellari».
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