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Si tratta quindi di una disciplina inspirata a una finalità di deflazione del sistema penale

               nel suo complesso  che,  coerentemente  con i principi di proporzione e di sussidiarietà,
               impone,  nell’ottica  di  un diritto penale inteso come ultima ratio,  di rinunciare alla pena

               dinanzi a condotte che, vista la loro esiguità, non risulta opportuno sanzionare penalmente.

               Ciò che emerge, inoltre, è che, a differenza di altri interventi di depenalizzazione operanti sul

               piano astratto, la rinuncia alla pena in un’ottica di  “de minimis non curat  praetor”,
               realizzando  in  questo  caso  una  sorta  di  depenalizzazione  in  concreto,  ha  introdotto  un

               istituto che rimette direttamente al giudice la concretizzazione della valutazione legislativa di

               immeritevolezza della  pena.  Su questo piano, l’istituto in oggetto, essendo  già applicabile

               nella fase delle indagini preliminari e potendo quindi condurre ad un decreto di
               archiviazione, raggiunge la massima espressione dell’effetto deflattivo perseguito dal

               legislatore; evitando la celebrazione  stessa del processo penale per fatti che, per quanto

               bagatellari, sono astrattamente previsti dalla legge come reato. All’interno di questa cornice,
               tre erano i punti fermi statuiti  dal legislatore  con maggiore fermezza.  Visto l’obbiettivo

               ultimo di  esentare da  sanzione determinati  comportamenti, caratterizzati da  particolari

               parametri di  tenuità, i  capisaldi dell’azione normativa riguardavano: i parametri  stessi di

               particolare tenuità e di non abitualità del comportamento, l’individuazione di un ambito di

               fatti puniti con pena pecuniaria o con pena non superiore a cinque anni e la salvaguardia
               degli interessi risarcitori.  Bisogna  ora considerare che, il contesto nel quale ha operato

               l’azione normativa, è caratterizzato dall’ineffettività di qualsiasi  riforma volta ad un

               significativo  alleggerimento del carico penale. Premesso ciò,  è ovvio che l’obiettivo
               dell’azione normativa è  evitare la dispersione di risorse inerenti la  macchina  giudiziaria

               laddove, a fronte di uno strumento di misurazione della  meritevolezza della pena, non si

               rinviene la necessità di proseguire in tutti  gli adempimenti previsti. In “uno  strumento in

               grado di superare, radicando nel caso concreto l’alternativa tra punibilità e non punibilità,

               ove il limite intrinseco della generalizzazione sottende la tipizzazione di ogni fattispecie ”, la
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               formale sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’incriminazione dovrà rapportarsi con

               una valutazione, caso per caso, di necessità della sanzione. La sostanzialità strumentale della

               clausola di tenuità contenuta nell’invito rivolto al legislatore delegato risulta quindi evidente.


               4   Osserva F.  PALAZZO,  Il dedalo delle riforme,  cit., p. 1706 s., in qualità di  Presidente della Commissione
                  ministeriale incaricata di elaborare proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare
                  attuazione alla legge delega contenuta nella l. 28 aprile 2014, n. 67, che «è risaputo che neppure la più
                  sofisticata tecnica di tipizzazione dei reati (che, comunque, non è dei tempi nostri) riuscirà ad escludere
                  dalla fattispecie “formale” fatti del tutto bagatellari».


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