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CAPITOLO 1
La genesi: dalla legge delega al decreto legislativo
1. Natura dell’istituto
La novella introdotta dal d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ha comportato significative
modifiche al c.p., sia sostanziale che di procedura, nonché al testo unico in materia di
casellario giudiziario. In base al potere di delegazione conferito al Governo con l’art. 1, lett.
m), l. 28 aprile 2014, n. 67 , il Parlamento aveva espresso un’indicazione che puntava
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all’esclusione della punibilità per fattispecie di gravità edittale non particolarmente elevata.
Tale indicazione non vincolava però, il governo, a specifiche soluzioni normative. Era stata
creata, quindi, una commissione interministeriale per indirizzare il Governo nella stesura
dello schema dal quale il procedimento di trasposizione ha preso inizio. Già negli ultimi
decenni, varie iniziative normative, de iure condito e de iure condendo, hanno fatto si che il
concetto di tenuità del fatto fosse sempre più conosciuto da parte degli operatori di giustizia.
Esso è infatti, da alcuni anni, alla base di due sottoinsiemi della giustizia penale. Ci si riferisce
all’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, relativamente al
procedimento penale dinnanzi al giudice di pace, così come previsto dall’art. 34 d.lgs. 28
agosto 2000, n. 274; e alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel
processo penale minorile, così come previsto dall’art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
Anche se connotati da significative differenze, rispetto all’istituto in esame, essi ne
condividono la logica di fondo e, in parte le funzioni. Prima di prendere in esame i principali
nodi che si sono presentati nell’esercizio del potere stabilito dall’art. 76 Cost., è bene
inquadrare il contesto nel quale si è inserita la riforma. L’istituto in esame è “noto” e non
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richiede presentazioni: “la linea ispiratrice è quella del diritto penale come extrema ratio […] e
il filo conduttore è naturalmente quello del principio di offensività” .
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1 «Escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non
superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del
comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e
adeguando la relativa normativa processuale penale».
2 F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme recenti e prossime venture, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 2014, p. 1706.
3 D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare e tenuità dell’offesa nella delega 2014, in LEG. PEN., 2014, p. 449.
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