Page 99 - Quaderno 2017-12
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CAPITOLO 1

                                   La genesi: dalla legge delega al decreto legislativo




               1.    Natura dell’istituto


                     La novella introdotta  dal d.lgs. 16 marzo 2015, n.  28, ha comportato  significative

               modifiche al  c.p., sia sostanziale che di procedura,  nonché al  testo unico  in materia di

               casellario giudiziario. In base al potere di delegazione conferito al Governo con l’art. 1, lett.

               m), l. 28 aprile  2014, n.  67 ,  il Parlamento aveva espresso un’indicazione che  puntava
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               all’esclusione della punibilità per fattispecie di gravità edittale non particolarmente elevata.

               Tale indicazione non vincolava però, il governo, a specifiche soluzioni normative. Era stata

               creata, quindi, una commissione interministeriale per indirizzare il  Governo nella  stesura
               dello schema dal quale il procedimento di  trasposizione ha  preso inizio.  Già  negli ultimi

               decenni, varie iniziative normative,  de  iure condito  e  de iure condendo,  hanno fatto si che  il

               concetto di tenuità del fatto fosse sempre più conosciuto da parte degli operatori di giustizia.

               Esso è infatti, da alcuni anni, alla base di due sottoinsiemi della giustizia penale. Ci si riferisce

               all’esclusione  della  procedibilità  nei  casi  di  particolare  tenuità  del  fatto,  relativamente  al
               procedimento penale dinnanzi al giudice di pace, così come previsto  dall’art. 34 d.lgs. 28

               agosto 2000, n. 274; e alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nel

               processo penale minorile, così come previsto dall’art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.
               Anche se connotati da significative differenze,  rispetto all’istituto in esame, essi ne

               condividono la logica di fondo e, in parte le funzioni. Prima di prendere in esame i principali

               nodi che  si  sono  presentati  nell’esercizio  del potere  stabilito  dall’art.  76 Cost.,  è  bene

               inquadrare il contesto nel quale si è inserita la riforma. L’istituto in esame è “noto”  e non
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               richiede presentazioni: “la linea ispiratrice è quella del diritto penale come extrema ratio […] e
               il filo conduttore è naturalmente quello del principio di offensività” .
                                                                                   3






               1   «Escludere la punibilità di  condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non
                  superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del
                  comportamento,  senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per  il risarcimento del danno e
                  adeguando la relativa normativa processuale penale».
               2   F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme recenti e prossime venture, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 2014, p. 1706.
               3   D. BRUNELLI, Diritto penale domiciliare e tenuità dell’offesa nella delega 2014, in LEG. PEN., 2014, p. 449.


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