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Ulteriore linea di confine è la particolare tenuità dell’offesa; e non la mera tenuità della

               stessa. Si rinvengono quindi due linee di confine. La prima, che opera come spartiacque tra la
               nuova causa di non punibilità e l’ipotesi di inoffensività, e la seconda, che separa l’ipotesi

               della particolare  tenuità  del fatto, oggi non  punibile, dalla mera tenuità del fatto;  sempre

               punibile seppur in misura attenuta, all’esito del procedimento di commisurazione della pena

               e/o dell’applicazione  di circostanze  del  reato.  Andiamo ora  ad analizzare le soluzioni
               pratiche considerate nell’iter di approvazione e definitivamente adottate nel decreto

               legislativo.



               1.1  I parametri di tenuità nella legge delega
                     Come primo punto bisogna andare ad evidenziare quali  indici che, secondo il

               Parlamento, escludono la necessità di  pena.  La formula della legge di  delegazione era

               fortemente orientata all’oggettivizzazione . Si parla, relativamente ai parametri,  di  tenuità
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               dell’offesa e non più del fatto, cui si riferiscono, invece, sia l’art. 27 d.p.p.m, sia l’art. 34,

               d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e non abitualità del comportamento. L’obiettivo di comprimere

               quanto più possibile lo spazio riservato ai profili soggettivi dell’autore  si evidenzia già dal
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               fatto che,  sostituendo  l’offesa al fatto, il legislatore delegante imponeva un insuperabile

               vincolo sui margini di manovra del Governo. Il primo elemento di valutazione inerente la
               necessità  di pena devono essere le conseguenze del fatto, non il fatto in sé. Lo schema

               tracciato dal Parlamento era volto, per quanto possibile, ad evitare che il giudice dovesse

               compiere valutazioni di tipo soggettivo, rivolte sia all’agente, sia alla vittima, che giocano,
               invece, un ruolo decisamente rilevante davanti al giudice di pace e al tribunale  per i

               minorenni. Tutto ciò non ha successivamente impedito, al legislatore delegato, di innestare in

               questo contesto elementi valutativi di carattere sicuramente soggettivo. Il termine “offesa” si

               adegua sia alle fattispecie di danno sia a quelle di pericolo, ossia un potenziale nocumento del
               bene giuridico protetto,  traslando l’attenzione del  giudice dai soggetti, sia in  riferimento

               all’autore che alla vittima, verso ciò  che rappresenta  “la concretizzazione, l’essenza,  del

               principio di offensività ”.
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               7   In questo senso pone il riferimento,  incidenter tantum, effettuato dalla Corte costituzionale nella recente
                  sentenza n. 25/2015, con la quale ha dichiarato inammissibile un questione di legittimità costituzionale
                  dell’art. 529 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva un’ipotesi proscioglitiva analoga a quella dell’art. 34,
                  d.lgs. n. 274/2000.
               8   V. F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., 1709.
               9   F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 208.


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