Page 103 - Quaderno 2017-12
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Ulteriore linea di confine è la particolare tenuità dell’offesa; e non la mera tenuità della
stessa. Si rinvengono quindi due linee di confine. La prima, che opera come spartiacque tra la
nuova causa di non punibilità e l’ipotesi di inoffensività, e la seconda, che separa l’ipotesi
della particolare tenuità del fatto, oggi non punibile, dalla mera tenuità del fatto; sempre
punibile seppur in misura attenuta, all’esito del procedimento di commisurazione della pena
e/o dell’applicazione di circostanze del reato. Andiamo ora ad analizzare le soluzioni
pratiche considerate nell’iter di approvazione e definitivamente adottate nel decreto
legislativo.
1.1 I parametri di tenuità nella legge delega
Come primo punto bisogna andare ad evidenziare quali indici che, secondo il
Parlamento, escludono la necessità di pena. La formula della legge di delegazione era
fortemente orientata all’oggettivizzazione . Si parla, relativamente ai parametri, di tenuità
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dell’offesa e non più del fatto, cui si riferiscono, invece, sia l’art. 27 d.p.p.m, sia l’art. 34,
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e non abitualità del comportamento. L’obiettivo di comprimere
quanto più possibile lo spazio riservato ai profili soggettivi dell’autore si evidenzia già dal
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fatto che, sostituendo l’offesa al fatto, il legislatore delegante imponeva un insuperabile
vincolo sui margini di manovra del Governo. Il primo elemento di valutazione inerente la
necessità di pena devono essere le conseguenze del fatto, non il fatto in sé. Lo schema
tracciato dal Parlamento era volto, per quanto possibile, ad evitare che il giudice dovesse
compiere valutazioni di tipo soggettivo, rivolte sia all’agente, sia alla vittima, che giocano,
invece, un ruolo decisamente rilevante davanti al giudice di pace e al tribunale per i
minorenni. Tutto ciò non ha successivamente impedito, al legislatore delegato, di innestare in
questo contesto elementi valutativi di carattere sicuramente soggettivo. Il termine “offesa” si
adegua sia alle fattispecie di danno sia a quelle di pericolo, ossia un potenziale nocumento del
bene giuridico protetto, traslando l’attenzione del giudice dai soggetti, sia in riferimento
all’autore che alla vittima, verso ciò che rappresenta “la concretizzazione, l’essenza, del
principio di offensività ”.
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7 In questo senso pone il riferimento, incidenter tantum, effettuato dalla Corte costituzionale nella recente
sentenza n. 25/2015, con la quale ha dichiarato inammissibile un questione di legittimità costituzionale
dell’art. 529 c.p.p., nella parte in cui non prevedeva un’ipotesi proscioglitiva analoga a quella dell’art. 34,
d.lgs. n. 274/2000.
8 V. F. PALAZZO, Il dedalo delle riforme, cit., 1709.
9 F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 208.
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